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Sentenza

Sentenza n. 15767/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: 1. Decreto -OMISSIS-, datato 27.08.2025, con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), ha escluso il Sig. -OMISSIS-dalla procedura concorsuale relativa all'Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare -OMISSIS- del 20 dicembre 2024), comunicato al ricorrente in pari data; 2. Circolare del Ministero della Difesa M_D -OMISSIS- del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto “Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90” qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo sull'esito finale, rispetto ad una previsione per cui non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole. 3. Di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 11.12.2025: per l’annullamento previa sospensiva: del Decreto -OMISSIS-, datato 02.12.2025, e pubblicato in data 09.12.2025, sul sito web del Ministero della Difesa www.concorsi.difesa.it, con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all’ all’Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare -OMISSIS- del 20 dicembre 2024).

Giustizia amministrativa202513135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura 2025 per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, circolare disciplinante la procedura nella parte relativa all'esclusione automatica per imputazione penale e graduatoria finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, VFP4 della Marina Militare, ha impugnato il decreto del 27 agosto 2025 che lo aveva escluso dalla procedura di immissione in servizio permanente perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, pendente presso un tribunale. L'esclusione era stata adottata in applicazione del paragrafo 3 della circolare ministeriale del 20 dicembre 2024, che riproduceva il requisito dell'art. 635, comma 1, lett. g-bis, del codice dell'ordinamento militare. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale del 2 dicembre 2025, pubblicata il 9 dicembre 2025, deducendo che, se ammesso a completare la procedura, avrebbe conseguito un punteggio di 46,154 e si sarebbe collocato in posizione utile nella categoria/specialità FCM, anche in ragione del numero di vincitori inferiore ai posti messi a concorso. Il Ministero ha sostenuto la legittimità dell'esclusione, rilevando che il candidato aveva assunto la qualità di imputato dopo la richiesta di rinvio a giudizio del 16 gennaio 2024 e che il procedimento penale era ancora pendente; la circolare consentiva la riammissione solo in caso di archiviazione o di determinate sentenze assolutorie. Il ricorrente ha documentato che il processo penale era ancora in fase dibattimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il decreto di esclusione e la circolare nella parte in cui prevedeva l'imputazione per un delitto non colposo come causa automatica di esclusione dalla procedura di immissione in servizio permanente. Ha distinto il reclutamento iniziale di personale proveniente dall'esterno, per il quale l'art. 635 c.o.m. può operare automaticamente, dalla successiva immissione in servizio permanente di militari già reclutati e in servizio da anni: in quest'ultimo caso l'amministrazione deve valutare concretamente la gravità dei fatti contestati e la loro incidenza sugli obblighi connessi allo status militare, con adeguata motivazione. Nel caso concreto l'esclusione era stata disposta in modo automatico, senza tale valutazione, benché il candidato avesse completato il quadriennio di ferma e conseguito un punteggio utile. Il Collegio ha ritenuto il ricorrente definitivamente inserito nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti. Spese integralmente compensate per la complessità della vicenda e i recenti sviluppi giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010

    Invero questo Collegio concorda con i più recenti indirizzi del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, II, 28/06/2022, n. 5367; n. 1372 del 28/02/2022 e n. 1375 del 28/02/2022; Cons. Stato, II, 06/03/2023, n. 2322) secondo cui l'art. 635, comma 1, lett. g-bis) - laddove prevede quale requisito di partecipazione il “non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi” - ha un ambito oggettivo di applicazione ben delimitato, riguardante il solo “reclutamento nelle Forze armate”.

    Il requisito di non essere imputato per delitto non colposo opera automaticamente nel reclutamento nelle Forze armate, ma non si estende automaticamente alla successiva procedura riservata di immissione in servizio permanente.

  • art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis), d.lgs. 66/2010

    In sostanza, la causa escludente connessa alla perdita del requisito non può (giusta una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis), operare automaticamente in occasione del transito nel servizio permanente, una volta esauritosi il precedente periodo di ferma, precludendo in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza una previa disamina in concreto della gravità dei fatti contestati e della loro incidenza sugli obblighi connessi al giuramento di fedeltà alla Repubblica (v. ancora Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629 nonché Cons. Stato, II, 28 giugno 2022, n. 5367); valutazione in concreto della causa escludente che nella fattispecie non risulta essere stata effettuata dall’atto impugnato evidentemente motivato in termini di automatismo rispetto alla previsione del bando.

    Per il transito di un militare già in servizio nel ruolo permanente, l'imputazione penale non determina di per sé l'esclusione: l'amministrazione deve svolgere e motivare una valutazione concreta sulla gravità dei fatti e sulla loro rilevanza rispetto agli obblighi militari.

  • art. 957 d.lgs. 66/2010

    A evitare tale evenienza soccorre infatti il disposto dell’art. 957, il quale impone il proscioglimento, e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente (per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso), oltre che «per condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale», anche per «grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare”.

    La non automaticità dell'esclusione per la mera pendenza di un procedimento penale non esclude gli effetti ostativi previsti per condanne definitive con specifiche pene accessorie e per gravi mancanze disciplinari o inadempienze ai doveri militari.

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010

    A evitare tale evenienza soccorre infatti il disposto dell’art. 957, il quale impone il proscioglimento, e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente (per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso), oltre che «per condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale», anche per «grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare” (motivi disciplinari posti dall’articolo 1357 - richiamato dall’art. 957 cit. - a base della cessazione della ferma o dalla rafferma)».

    Le gravi mancanze disciplinari e le gravi inadempienze ai doveri militari costituiscono motivi disciplinari che possono giustificare la cessazione della ferma o della rafferma e, per effetto del richiamo dell'art. 957, ostare all'immissione in servizio permanente.

Massime di principio

  • La causa di esclusione prevista per il reclutamento nelle Forze armate per chi sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo non si applica automaticamente alla successiva procedura riservata di immissione in servizio permanente di militari già reclutati e in servizio.
  • Quando un militare già in servizio aspira all'immissione nei ruoli permanenti, la mera pendenza di un procedimento penale non può comportare automaticamente l'esclusione: l'amministrazione deve valutare in concreto la gravità dei fatti contestati e la loro incidenza sugli obblighi connessi allo status e al giuramento militare, motivando la decisione.
  • La distinzione tra reclutamento iniziale e immissione in servizio permanente giustifica un diverso regime: automatica applicazione delle cause ostative nel primo caso; valutazione individualizzata nel secondo, ferma restando la rilevanza ostativa delle specifiche condanne definitive e delle gravi mancanze disciplinari previste dall'ordinamento militare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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