Ordinanza n. 671/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della nota di Città Metropolitana di Roma Capitale prot. -OMISSIS- del 5 novembre 2025; b) della nota di Città Metropolitana di Roma Capitale prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2025; c) della Determinazione Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale, comunicata con nota prot. n. -OMISSIS-del 1 ottobre 2025; d) nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso e tra essi in particolare della nota di Città Metropolitana di Roma Capitale prot.-OMISSIS- del 31 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note della Città Metropolitana di Roma Capitale relative alla sospensione del procedimento, all'osservanza del programma orario autorizzato e all'adempimento conseguente a violazioni accertate, nonché determinazione di variazione dell'orario di esercizio rilasciata a favore di una società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente svolge un servizio autorizzato di trasporto passeggeri con fermate e orari determinati sugli stalli di via Crescenzio. Ha sostenuto di essere stata tacitamente autorizzata, mediante silenzio-assenso, a effettuare corse aggiuntive in ulteriori orari sugli stessi stalli, sulla base delle istanze presentate alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Ha quindi impugnato le note con cui l'amministrazione aveva sospeso il procedimento, intimato il rispetto del programma orario già autorizzato e ordinato di adempiere in relazione a violazioni accertate. Ha inoltre contestato la determinazione con cui era stata autorizzata una variazione dell'orario di esercizio della società controinteressata, deducendo la sovrapposizione di alcune fermate e orari con quelli asseritamente assentiti per silenzio-assenso. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il silenzio-assenso non si applichi ai procedimenti riguardanti, tra l'altro, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. La materia dei trasporti, secondo il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve essere valutata considerando l'impatto del servizio sulla sicurezza pubblica e sulla viabilità, oltre che sugli altri interessi pubblici coinvolti. Ne consegue che gli ulteriori orari richiesti dalla ricorrente non potevano considerarsi tacitamente assentiti né autorizzati. Quanto all'unica sovrapposizione con un orario espressamente autorizzato alla ricorrente, il Collegio ha rilevato che essa derivava da un mero errore materiale della determinazione favorevole alla controinteressata, già corretto su richiesta dell'amministrazione. Il periculum non è stato specificamente esaminato, essendo sufficiente il difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 20, comma 4, l. 241/1990
la pubblica sicurezza; la pubblica incolumità
Il silenzio-assenso è escluso per gli atti e i procedimenti riguardanti, tra l'altro, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità. Tali interessi vengono necessariamente in rilievo nella disciplina degli orari e delle fermate del servizio di trasporto oggetto della controversia.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR per mancanza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso non opera nei procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza o la pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 20, comma 4, l. 241/1990.
- La disciplina amministrativa dei servizi di trasporto non può essere valutata isolatamente rispetto al contesto in cui il servizio è svolto: la regolazione di fermate e orari può coinvolgere sicurezza pubblica e viabilità, impedendo la formazione del silenzio-assenso.
- Quando il titolo amministrativo autorizza determinati orari e fermate, ulteriori corse o variazioni richieste dall'operatore non possono considerarsi assentite tacitamente se il relativo procedimento rientra nelle materie escluse dall'art. 20, comma 4, l. 241/1990.
- In sede cautelare, l'accertata mancanza del fumus boni iuris è sufficiente per respingere la domanda di sospensione, senza necessità di procedere all'ulteriore valutazione del periculum in mora.
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