Cassazione Penale, Sentenza n. 38278/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 595, comma 2, c.p. Il ricorrente ha depositato il verbale di remissione di querela con contestuale accettazione, sostenendo che il reato è estinto per remissione di querela e chiedendo l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela in quanto il verbale di remissione e accettazione è stato depositato in atti. Non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha applicato l'art. 152 c.p.p. e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre affermato che l'estinzione del reato travolge le relative statuizioni civili e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato, Pagano Alessandro, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Norma che indica il tipo di reato per cui Pagano era stato condannato (diffamazione, comma 2). Serve a qualificare l'imputazione originaria; la Corte non entra nel merito della colpevolezza perché ha dichiarato l'estinzione del reato.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Richiamato per segnalare che non risultano elementi per una pronuncia sostitutiva o diversa ai sensi di tale disposizione; quindi non si applica una pronuncia alternativa ma si constata l'estinzione del reato.
art. 152 c.p.p.
Applicata per dichiarare l'estinzione del reato quando interviene remissione di querela: determina l'estinzione del reato e la conseguente inutilità del prosieguo del procedimento penale.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Prevede che, in caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato; la Corte ha posto le spese a carico di Pagano in base a questa norma.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini)
I precedenti indicano il principio consolidato per cui l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate; la Corte lo richiama per motivare l'annullamento delle statuizioni civili conseguenti alla condanna penale.
Massime di principio
- La remissione di querela, quando risultante da verbale depositato e con accettazione, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p.; il giudice deve prenderne atto anche d'ufficio se la prova è in atti.
- Se non sussistono elementi che permettano una diversa pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., l'extinctio del reato comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse: le pretese civili collegate alla condotta estinta non possono essere mantenute nella stessa forma processuale penale.
- Le spese processuali, nelle ipotesi contemplate dall'art. 340, comma 4, c.p.p., possono essere poste a carico del querelato anche se la sentenza penale è annullata per estinzione del reato.
- In situazioni analoghe è importante depositare tempestivamente e formalmente il verbale di remissione di querela e l'eventuale accettazione per consentire al giudice di rilevare l'estinzione del reato; il difensore deve curare che il documento sia agli atti.
- La remissione di querela è efficace solo se valida (autenticità, volontarietà, accettazione quando necessaria); il giudice può valutare la sussistenza di vizi che impediscano l'operatività dell'estinzione.
- Anche se il reato è estinto, il procedimento può avere conseguenze economiche per il querelato (spese), per cui è opportuno considerare la strategia processuale in relazione a costi e benefici.
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