Sentenza del 12/11/2015 n. 9123 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Operazioni di scambio intracomunitario - Tardiva iscrizione VIES - Modifica normativa - Principio favor rei - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni IVA per operazioni di scambio intracomunitario effettuate prima dell'iscrizione dell'operatore al VIES. A seguito della modifica normativa introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la mancata iscrizione preventiva al VIES non costituisce più, di per sé, una violazione degli obblighi IVA quando l'operatore risulti successivamente iscritto. Il ricorrente ha quindi invocato il principio del favor rei per ottenere l'eliminazione delle sanzioni relative a operazioni compiute sotto la disciplina precedente.
La decisione
È stata riconosciuta l'applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Le operazioni intracomunitarie effettuate prima dell'iscrizione al VIES non possono essere sanzionate se l'operatore ha successivamente ottenuto l'iscrizione, poiché, secondo la normativa sopravvenuta, il fatto non costituisce più una violazione punibile. Le sanzioni devono pertanto essere annullate o non applicate.
Norme richiamate
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175
La modifica normativa ha escluso che le operazioni intracomunitarie effettuate prima dell'iscrizione al VIES costituiscano automaticamente una violazione degli obblighi IVA, purché l'operatore risulti successivamente iscritto.
Art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Il principio del favor rei impone di applicare retroattivamente la disciplina sanzionatoria più favorevole, eliminando le sanzioni per fatti che una legge successiva non considera più illeciti.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa rende non più sanzionabile una condotta, la nuova disciplina più favorevole può applicarsi anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, salvo espressa deroga legislativa.
- Nel caso della tardiva iscrizione al VIES, la successiva iscrizione dell'operatore è una condizione rilevante per escludere la sanzionabilità delle operazioni intracomunitarie precedenti.
- La violazione di un adempimento formale non giustifica automaticamente una sanzione sostanziale se la normativa successiva ha escluso che tale omissione costituisca una violazione punibile.
- In situazioni analoghe occorre verificare la disciplina vigente al momento dei fatti, le modifiche normative successive, l'eventuale carattere più favorevole della nuova disciplina e la presenza delle condizioni richieste, come la successiva iscrizione al VIES.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 352 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2383 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 2384 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4834 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4841 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 12 nov 2015Sentenza del 12/11/2015 n. 4844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →