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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 9123 - Comm. Trib. Prov. Milano

SANZIONI - Operazioni di scambio intracomunitario - Tardiva iscrizione VIES - Modifica normativa - Principio favor rei - Applicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni IVA per operazioni di scambio intracomunitario effettuate prima dell'iscrizione dell'operatore al VIES. A seguito della modifica normativa introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la mancata iscrizione preventiva al VIES non costituisce più, di per sé, una violazione degli obblighi IVA quando l'operatore risulti successivamente iscritto. Il ricorrente ha quindi invocato il principio del favor rei per ottenere l'eliminazione delle sanzioni relative a operazioni compiute sotto la disciplina precedente.

La decisione

È stata riconosciuta l'applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Le operazioni intracomunitarie effettuate prima dell'iscrizione al VIES non possono essere sanzionate se l'operatore ha successivamente ottenuto l'iscrizione, poiché, secondo la normativa sopravvenuta, il fatto non costituisce più una violazione punibile. Le sanzioni devono pertanto essere annullate o non applicate.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

    La modifica normativa ha escluso che le operazioni intracomunitarie effettuate prima dell'iscrizione al VIES costituiscano automaticamente una violazione degli obblighi IVA, purché l'operatore risulti successivamente iscritto.

  • Art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

    Il principio del favor rei impone di applicare retroattivamente la disciplina sanzionatoria più favorevole, eliminando le sanzioni per fatti che una legge successiva non considera più illeciti.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa rende non più sanzionabile una condotta, la nuova disciplina più favorevole può applicarsi anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, salvo espressa deroga legislativa.
  • Nel caso della tardiva iscrizione al VIES, la successiva iscrizione dell'operatore è una condizione rilevante per escludere la sanzionabilità delle operazioni intracomunitarie precedenti.
  • La violazione di un adempimento formale non giustifica automaticamente una sanzione sostanziale se la normativa successiva ha escluso che tale omissione costituisca una violazione punibile.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la disciplina vigente al momento dei fatti, le modifiche normative successive, l'eventuale carattere più favorevole della nuova disciplina e la presenza delle condizioni richieste, come la successiva iscrizione al VIES.

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