Sentenza del 19/01/2021 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Presentazioni scontrino fiscale - obbligo di tenuta documentazione fiscale Disciplina sanzionatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che l'obbligo di esibizione dello scontrino fiscale era già previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. 471/97 e che la successiva abrogazione (DL 269/2003, art. 33) non ha efficacia retroattiva in assenza di espressa disposizione di retroattività. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la sanzione per mancata esibizione è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava l'applicazione della sanzione per il mancato rilascio/esibizione dello scontrino fiscale, assumendo che la successiva abrogazione normativa (DL 269/2003, art. 33) avrebbe dovuto operare a suo favore. L'oggetto del contrasto era quindi se l'obbligo di esibizione previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. 471/97 fosse ancora applicabile o se la modifica/abrogazione del 2003 potesse essere interpretata in senso retroattivo a favore del ricorrente.
Norme richiamate
D.lgs. 471/1997, art. 11 comma 6
prevede l'obbligo di esibizione dello scontrino fiscale a richiesta dell'organo accertativo e costituisce la base normativa per l'irrogazione della sanzione in caso di mancata esibizione.
DL 269/2003, art. 33
ha introdotto l'abrogazione/modifica normativa, ma non dispone espressamente l'efficacia retroattiva; pertanto non può essere applicato a fatti anteriori salvo che la legge non preveda esplicitamente la retroattività, e non opera automaticamente il favor rei.
Massime di principio
- L'abolizione o modifica di una norma non opera a favore del dubbio (favor rei) se la nuova norma non prevede espressamente efficacia retroattiva.
- L'obbligo di esibizione di documenti fiscali a richiesta dell'organo accertativo rimane applicabile fino a quando una norma nuova non lo sopprima con effetto retroattivo esplicito.
- In controversie simili occorre verificare il testo della norma soppressiva o modificativa e la presenza di una clausola di decorrenza o di retroattività: l'onere di provare l'applicabilità retroattiva della norma favorevole spetta a chi la invoca.
- Il rifiuto o l'omissione di esibire scontrini/documentazione fiscale può giustificare sanzioni amministrative a prescindere da successivi interventi legislativi non retroattivi.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve documentare temporalmente i fatti (data dell'accertamento) e dimostrare che eventuali norme più favorevoli fossero già operative e applicabili con efficacia retroattiva al momento del fatto.
- Le interpretazioni estensive del principio del favor rei non sono ammesse: la retroattività di norme più favorevoli va ricercata esclusivamente nel testo della legge o in principi riconosciuti e chiaramente applicabili.
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