Cassazione Civile, Ordinanza n. 33068/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009 relativi a fabbricati con diversa destinazione (casa di cura privata, casa per ferie e scuola privata/asilo nido). La contribuente aveva chiesto l'esenzione prevista per gli immobili destinati a specifiche attività. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma aveva escluso le sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa; la CTR aveva confermato. Su ricorso dell'ente locale, la Cassazione aveva poi cassato e deciso nel merito rigettando la domanda originaria, ritenendo che la concessione in locazione a terzi degli immobili integrasse un uso intrinsecamente commerciale e quindi incompatibile con l'esenzione. La contribuente ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza revocanda si fosse fondata sull'erroneo presupposto della locazione a terzi e sull'uso non abitativo, fatto che, a suo dire, sarebbe stato escluso dagli atti. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio per la definizione agevolata delle liti fiscali, avendo presentato domanda di definizione del carico iscritto a ruolo.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di sospensione ritenendo inapplicabile la definizione agevolata alle controversie ormai devolute al solo rimedio della revocazione. Nel merito ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché il fatto addotto come erroneamente supposto dalla precedente ordinanza non era estraneo al processo né incontestato, ma era stato oggetto di un punto controverso sul quale la CTR si era espressa. Di conseguenza, l'errore denunciato non integrava l'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Rende esperibile la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., ma non amplia i presupposti sostanziali dell'errore revocatorio.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva o errore materiale su un fatto decisivo, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di decisione nel giudizio.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
È la norma agevolativa invocata per l'esenzione ICI degli immobili; nella vicenda è stato escluso il relativo requisito oggettivo per l'utilizzo commerciale degli immobili.
art. 1, comma 192, l. n. 197/2022
La definizione agevolata delle liti fiscali riguarda le controversie non ancora concluse con decisione definitiva impugnabile con mezzi ordinari, non quelle per cui residua solo la revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo inesatto un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, senza che quel fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti o di una specifica valutazione decisoria.
- Non può parlarsi di errore revocatorio quando il dato fattuale denunciato sia stato invece controverso nel giudizio e sia stato espressamente valutato dal giudice di merito o di legittimità.
- La definizione agevolata delle liti fiscali non è utilizzabile per sospendere o definire controversie nelle quali, alla data della domanda, l'unico rimedio ancora esperibile sia la revocazione.
- Ai fini dell'esenzione ICI degli enti non commerciali, la concessione onerosa in locazione a terzi di un immobile è incompatibile con il requisito di una diretta destinazione alle finalità istituzionali, quando il giudice di merito abbia accertato tale modalità di utilizzo.
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