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Sentenza

Sentenza n. 2423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza di un decreto della Corte d’Appello di Roma relativo a un’equa riparazione per irragionevole durata del processo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il creditore aveva chiesto al TAR l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Roma che gli riconosceva somme a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo integrata la documentazione richiesta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e ordinando al Ministero il pagamento entro sessanta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’inammissibilità del ricorso per irregolarità della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, poiché il creditore aveva utilizzato moduli predisposti dal Ministero della Giustizia anziché quelli pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo l’appellante, l’utilizzo della modulistica ritenuta corretta costituiva requisito necessario per il pagamento e per la successiva proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il provvedimento della Corte d’Appello era stato notificato anteriormente all’emanazione dei decreti ministeriali previsti dall’art. 5-sexies, comma 3, e che il comma 12 della stessa disposizione non impone in modo chiaro, a pena di inammissibilità, l’utilizzo di moduli diversi in relazione alla specifica amministrazione debitrice. L’esecuzione del decreto non può essere impedita da un mero formalismo quando la dichiarazione contiene comunque le informazioni richieste dalla legge. Il Ministero, inoltre, non ha dedotto la mancanza di dati o informazioni sostanziali. In applicazione del principio di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, l’eventuale necessità di utilizzare una diversa modulistica avrebbe dovuto essere segnalata tempestivamente, non potendo essere fatta valere soltanto in sede di giudizio dopo il decorso di anni. È stato quindi confermato l’obbligo di pagamento delle somme dovute. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte privata.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001

    Disciplina il diritto all’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo e il procedimento per ottenere il pagamento delle somme liquidate.

  • art. 3, comma 2, legge n. 89/2001

    Individua il ministero legittimato passivamente nei procedimenti di equa riparazione, in relazione alla natura del giudizio presupposto.

  • art. 5-sexies, comma 1, legge n. 89/2001

    «Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione [...] attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta».

    La dichiarazione deve contenere i dati e gli impegni previsti dalla legge; la disposizione non consente di subordinare l’ottemperanza a un formalismo modulistico non necessario quando i contenuti sostanziali risultano presenti.

  • art. 5-sexies, comma 3, legge n. 89/2001

    «Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia [...] sono approvati i modelli di dichiarazione [...] e [...] la documentazione da trasmettere».

    I decreti ministeriali approvano la modulistica e individuano la documentazione necessaria, ma dal testo non deriva un obbligo chiaro e sanzionato di utilizzare moduli diversi per ciascuna amministrazione quando la dichiarazione contiene le informazioni prescritte.

  • art. 5-sexies, comma 4, legge n. 89/2001

    L’incompletezza o irregolarità della dichiarazione o della documentazione può impedire l’emissione dell’ordine di pagamento, ma l’irregolarità deve riguardare gli adempimenti sostanziali richiesti dalla legge e non un mero formalismo privo di incidenza informativa.

  • art. 5-sexies, comma 5, legge n. 89/2001

    Il termine per il pagamento decorre dall’integrale assolvimento degli obblighi documentali; non può essere invocato il mancato decorso del termine quando l’amministrazione non abbia tempestivamente contestato una presunta irregolarità.

  • art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001

    Prima della scadenza del termine di pagamento il creditore non può procedere all’esecuzione forzata né proporre ricorso per ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 12, legge n. 89/2001

    «I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione [...] avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari [...] conservano validità».

    Per i provvedimenti notificati anteriormente ai decreti ministeriali, la disposizione non impone in modo inequivoco, a pena di inammissibilità, l’utilizzo di una specifica modulistica distinta per ciascuna amministrazione, quando la dichiarazione sia completa e regolare nei contenuti.

Massime di principio

  • Nell’ambito del procedimento di pagamento dell’equa riparazione ex legge n. 89/2001, l’irregolarità della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies rileva quando incide sulla completezza delle informazioni e della documentazione richieste dalla legge; il solo utilizzo di un modulo diverso, ma sostanzialmente equivalente, non giustifica il rifiuto del pagamento o la declaratoria di inammissibilità dell’ottemperanza.
  • L’amministrazione non può impedire l’esecuzione di un titolo di equa riparazione facendo leva su un mero formalismo modulistico, quando il creditore abbia fornito tutti i dati sostanziali previsti dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e non sia stata allegata alcuna concreta carenza informativa.
  • In applicazione del principio di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, l’amministrazione che ritenga irregolare la dichiarazione o la documentazione trasmessa deve contestare tempestivamente l’irregolarità e indicare gli adempimenti necessari; non può sollevare per la prima volta la contestazione dopo un prolungato periodo di inerzia e in sede di giudizio di ottemperanza.
  • Per i provvedimenti di equa riparazione notificati prima dell’emanazione dei decreti ministeriali previsti dall’art. 5-sexies, comma 3, della legge n. 89/2001, il comma 12 non può essere interpretato nel senso di imporre, a pena di inammissibilità, l’utilizzo di una specifica modulistica ministeriale quando la dichiarazione trasmessa sia completa e sostanzialmente regolare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAVizi formali non invalidantiEfficacia ed esecutorietà

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