Cassazione Penale, Sentenza n. 04213/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato sull'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con cui il ricorrente deduce l'incongruità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo per entrambi i reati contestati. Il ricorrente sosteneva che il documento contraffatto era stato esibito di propria iniziativa agli agenti e che era stato mostrato, senza richiesta, nell'ambito della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, dunque senza dolo volto a trarre in errore l'autorità
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo generico e meramente reiterativo degli argomenti già esposti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della Corte territoriale. La Corte territoriale aveva correttamente escluso la buona fede del ricorrente, osservando che dal verbale di arresto risultava che l'imputato, su richiesta degli operanti, aveva esibito il permesso di soggiorno e il passaporto contraffatto nel corso di un'attività finalizzata all'identificazione, e che la falsità non era agevolmente riconoscibile essendo utilizzata per ottenere il rilascio del permesso. Conseguentemente il ricorso in cassazione è stato respinto; il ricorrente era già stato condannato in primo e secondo grado per gli articoli contestati (pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione) e la Cassazione ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La norma relativa alla falsificazione/uso di documenti identificativi è stata interpretata come integrata: la Corte territoriale ha escluso la buona fede del ricorrente, ritenendo che la produzione del documento nel contesto dell'identificazione e per ottenere un permesso dimostri intenzionalità e non mera inconsapevolezza
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n.286/1998
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n.286/1998
La norma sul rilascio/uso di documenti per finalità connesse al soggiorno è stata applicata con la stessa logica: l'uso del documento contraffatto per ottenere il permesso di soggiorno comporta valutazione sfavorevole circa la buona fede del soggetto
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il motivo di cassazione fondato su presunta incongruità della motivazione deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni espresse dalla corte di merito; la Corte ha ritenuto il motivo generico e reiterativo e quindi inammissibile, conformemente alla giurisprudenza di legittimitÃ
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che semplicemente riproduce gli argomenti già respinti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della corte territoriale è di norma dichiarato inammissibile
- Per contestare con successo l'elemento soggettivo (dolo) relativo a documenti falsi occorre fornire elementi concreti che dimostrino la buona fede: ad esempio prova che il documento non sia stato esibito nel contesto di un'identificazione o che non sia stato utilizzato per ottenere atti amministrativi
- La produzione del documento nel corso di un'attività di identificazione su richiesta degli operanti pesa contro la tesi della buona fede
- Se la falsità non è agevolmente riconoscibile (es. documento efficace per ottenere un permesso), i giudici possono inferire la consapevolezza o almeno la gravità della condotta
- Chi impugna in Cassazione deve indicare di preciso dove la motivazione sia illogica, contraddittoria o assente, e non limitarsi a formulazioni generiche
- L'esito negativo della cassazione può comportare condanne per spese processuali e sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende), quindi valutare con attenzione l'ammissibilità e il contenuto motivazionale del ricorso prima di proporlo
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