Cassazione Penale, Sentenza n. 30090/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per i reati di cui agli artt. 572 e 591 c.p., commessi nella struttura sanitaria "Villa Ortensia". La difesa denunciava violazione di legge e omessa motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale si era limitato a richiamare le valutazioni del riesame senza spiegare la persistenza delle esigenze cautelari dopo mesi; contestava inoltre la mancata considerazione delle dichiarazioni rese dall'indagato e la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura, atteso che la struttura era stata sequestrata e non più nella disponibilità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sull'ordinanza del G.I.P. si sia formato giudicato cautelare e che l'ordinanza impugnata non presentasse fatti nuovi meritevoli di diversa valutazione. Il Collegio ha osservato che l'appello contro il rigetto della revoca deve limitarsi al controllo della correttezza giuridica e della motivazione in relazione a fatti nuovi e che il ricorrente non ha indicato circostanze nuove, fornendo deduzioni ritenute generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 572
Articolo relativo alla fattispecie per cui è stata disposta la cautela (maltrattamenti); usato per qualificare i fatti oggetto della misura.
Codice penale - art. 591
Articolo relativo alle lesioni personali contestate; indicato per definire la tipologia di reato per cui è stata applicata la misura.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; attiene alla forma di esposizione dei motivi in cassazione.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2 n. 18130 del 13/04/2016; Sez. 6 n. 45826 del 27/10/2021)
Principio secondo cui, in appello contro il rigetto della revoca della misura cautelare, il tribunale è tenuto a verificare la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a eventuali fatti nuovi; non è obbligato a riesaminare integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari già esaminate.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Consente l'irrogazione, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, di una somma a favore della Cassa delle ammende; utilizzata per disporre il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In un'impugnazione avverso il rigetto di una revoca/sostituzione di misura cautelare il giudice d'appello controlla principalmente l'adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi: non è tenuto a riesaminare integralmente il giudizio cautelare già formato.
- Il semplice decorso del tempo non costituisce di per sé un elemento idoneo a fondare la revoca della misura; occorrono fatti nuovi, sopravvenuti o prima non valutati, che modifichino concretamente il quadro delle esigenze cautelari.
- Le deduzioni generiche circa la non proporzionalità o adeguatezza della misura sono inidonee: chi chiede la revoca deve indicare e documentare specifiche circostanze nuove o mutate.
- Quando si è formato giudicato cautelare (conferma del provvedimento restrittivo in sede di riesame) la soglia probatoria e motivazionale per ottenere una revoca è elevata.
- Argomentazioni sulla perdita della disponibilità del luogo o su modifiche organizzative (es. sequestro della struttura) sono rilevanti solo se provate e non già prospettate in maniera generica; in tal caso possono incidere sulla valutazione di adeguatezza e pericolosità.
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