Ordinanza n. 1723/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato, nella fase cautelare e con valutazione sommaria, ha ritenuto sussistenti profili di fumus boni iuris a sostegno dell’appello delle amministrazioni. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione non definisce il merito dell’appello, che è stato riservato a successiva udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento di revoca del programma di protezione
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda la revoca del programma speciale di protezione, impugnata dai familiari nella parte in cui non riconosceva nei loro confronti la capitalizzazione delle misure di assistenza. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede cautelare e con riserva di ogni decisione in rito, che l’appello presenta profili di fumus boni iuris, poiché la posizione dei familiari di una persona ammessa al programma speciale di protezione è normalmente derivata da quella del titolare del programma e non è, di regola, suscettibile di autonoma valutazione. I familiari beneficiano indirettamente delle misure accordate al collaboratore, purché sussista un pericolo anche per la loro incolumità. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano dedotto una perdurante esposizione a rischio, ma avevano contestato esclusivamente il mancato riconoscimento della capitalizzazione delle misure assistenziali. La loro posizione risultava inoltre segnalata, tramite il Servizio Centrale di Protezione, all’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, cui compete in via esclusiva e coordinata l’adozione delle misure di protezione e vigilanza.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti appellate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti appellate.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, a un esame sommario, l’appello presenti profili di fumus boni iuris, ferma restando la successiva valutazione delle questioni di rito e di merito.
- La posizione dei familiari di una persona ammessa a uno speciale programma di protezione è normalmente derivata da quella del titolare del programma e, di regola, non è oggetto di autonoma valutazione quanto alle misure indirettamente riconosciute, purché sussista un pericolo anche per l’incolumità dei familiari.
- Quando i familiari del soggetto protetto contestano soltanto il mancato riconoscimento di misure di assistenza, senza dedurre una perdurante esposizione personale a rischio, la valutazione della loro posizione deve essere coordinata con quella del titolare del programma e con le competenze dell’autorità responsabile delle misure di protezione e vigilanza.
- L’adozione delle misure di protezione e vigilanza personale spetta in via esclusiva e coordinata all’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, anche quando la posizione dei familiari sia stata segnalata dal Servizio Centrale di Protezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →