Cassazione Civile, Ordinanza n. 19488/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento di un cittadino marocchino presso un centro di permanenza per i rimpatri, su richiesta del Questore di Torino, dopo un precedente trattenimento disposto dal Questore di Roma e già prorogato una prima volta. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che mancassero i presupposti della proroga, poiché la richiesta questorile si fondava solo sull'invio di una domanda di rilascio del lasciapassare alla rappresentanza consolare marocchina, rimasta senza risposta e senza ulteriori sviluppi; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 15, par. 6, della direttiva 2008/115/CE, lamentando che il giudice di pace non avesse esaminato la questione della mancanza di elementi idonei a rendere probabile il rimpatrio, alla luce del tempo trascorso, dell'asserita inerzia amministrativa e del silenzio delle autorità consolari e diplomatiche del Paese di origine.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che il decreto impugnato aveva effettivamente svolto la verifica dei presupposti della proroga, richiamando le ragioni indicate dalla Questura e rilevando che l'Amministrazione si era attivata per le attività preparatorie del rimpatrio ed era in attesa di riscontro dall'autorità diplomatica del Paese di origine. Ha inoltre precisato che non vi era omessa pronuncia, poiché il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni difensive integra eventualmente un vizio di motivazione, non di omissione decisoria. Quanto al merito della proroga, la Corte ha ribadito che l'amministrazione deve allegare gli sforzi compiuti per ottenere i documenti e l'eventuale mancata cooperazione dello straniero, mentre grava sullo straniero l'allegazione e prova che il ritardo dipenda esclusivamente dall'inerzia amministrativa o che egli abbia collaborato. Nel caso concreto, il richiamo alla richiesta di lasciapassare e alla pendenza del riscontro consolare, unitamente alla produzione documentale e alla mancata collaborazione del trattenuto nella fornitura dei documenti, è stato giudicato sufficiente a sorreggere la legittimità della proroga. Il ricorso è stato dunque rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento è legittima solo se l'Amministrazione dimostra di essersi attivata per il rimpatrio e che permangono difficoltà nelle attività preparatorie o nella acquisizione dei documenti necessari, in presenza di una situazione che rende probabile l'allontanamento ma richiede ulteriore tempo.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia se il giudice decide sul capo della domanda o sull'eccezione, anche mediante richiamo delle ragioni dell'istanza amministrativa; il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni difensive integra semmai un vizio di motivazione.
art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE
La proroga del trattenimento è ammessa solo quando, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato membro, l'allontanamento duri più del previsto per mancata cooperazione dell'interessato o per ritardi nell'ottenimento della documentazione dai paesi terzi.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale può essere disposta solo nei casi e modi previsti dalla legge; ciò comporta assenza di discrezionalità amministrativa oltre i limiti legali e controllo giurisdizionale nei medesimi confini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non trova applicazione nel procedimento esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il giudice può fondare la decisione anche per relationem sulle ragioni poste a base della richiesta questorile, purché tali ragioni siano specifiche, conoscibili dalla difesa e coerenti con la finalità di rendere possibile il rimpatrio.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci affatto su un capo autonomo della domanda o su un'eccezione; l'eventuale mancato approfondimento di singole allegazioni difensive attiene invece alla motivazione.
- La proroga del trattenimento presuppone che l'Amministrazione dimostri di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per ottenere i documenti necessari al rimpatrio e che il ritardo non sia imputabile a mera inerzia dell'ufficio.
- In tale materia l'onere di allegazione e prova è ripartito così: l'Amministrazione deve documentare gli atti compiuti e l'eventuale mancata cooperazione dello straniero; lo straniero deve provare che il ritardo dipende esclusivamente dall'inerzia amministrativa o che egli ha invece collaborato.
- La valutazione sulla legittimità della proroga deve tener conto della durata del trattenimento già eseguito, delle eventuali proroghe precedenti, della collaborazione prestata dallo straniero e del comportamento delle autorità consolari del Paese di origine.
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