Sentenza n. 2619/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato all'istanza di duplicato del visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata, in data 15.08.24, dal Datore di lavoro a favore del lavoratore-OMISSIS-, in ragione del nulla osta del DPCM del 29.12.22 "decreto flussi" nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio o duplicato del visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata a favore di un lavoratore straniero munito di nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatico-consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, quale potenziale datrice di lavoro di un cittadino pakistano, ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka sull'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, presentata in relazione a un nulla osta ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nell'ambito del decreto flussi. Ha chiesto inoltre l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso e il risarcimento del danno da ritardo. L'amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha affermato che il datore di lavoro che abbia ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero non è legittimato né a impugnare il diniego del visto d'ingresso adottato nei confronti del lavoratore, né ad agire contro il silenzio serbato dalla sede diplomatica sulla relativa istanza. La titolarità della posizione legittimante rispetto al rilascio del visto spetta quindi al lavoratore straniero interessato, non al potenziale datore di lavoro. La definizione in rito ha comportato la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La tutela contro il silenzio presuppone la legittimazione del soggetto che agisce rispetto all'obbligo di provvedere; nel caso concreto tale legittimazione è stata esclusa in capo al datore di lavoro.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il datore di lavoro che abbia ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero non è legittimato a impugnare il diniego del visto d'ingresso adottato nei confronti del lavoratore.
- Il datore di lavoro non è legittimato ad agire contro il silenzio serbato dalla sede diplomatica o consolare sull'istanza di visto d'ingresso presentata dal lavoratore straniero, anche se l'istanza si fonda su un nulla osta da esso ottenuto.
- La tutela contro il silenzio-inadempimento è inammissibile quando il soggetto ricorrente non dimostri di essere titolare della posizione giuridica legittimante rispetto al procedimento e all'obbligo di provvedere.
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