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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34418/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti di due fideiussori e dei figli acquirenti. La banca aveva ottenuto nei gradi di merito la declaratoria di inopponibilità, ex art. 2901 c.c., degli atti con cui i fideiussori avevano trasferito diritti immobiliari ai figli, in esecuzione di contratti preliminari precedentemente stipulati. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la decisione deducendo, in sintesi: la nullità della fideiussione omnibus prestata, perché conformata allo schema ABI 2003-2004 e quindi fondata su intese anticoncorrenziali; l'inesistenza o comunque la non anteriorità del credito della banca; l'insufficienza di un credito soltanto litigioso ai fini della revocatoria; la non revocabilità degli atti definitivi in assenza di prova del carattere fraudolento dei preliminari; l'erroneità della prova presuntiva utilizzata per ricostruire la scientia damni e l'eventus damni; la motivazione apparente o comunque viziata della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha osservato che la dedotta nullità della fideiussione, oltre a essere proposta per la prima volta in cassazione senza adeguato supporto documentale, non era verificabile perché mancava il deposito dello schema ABI necessario al confronto con il contratto. Ha poi ribadito che l'azione revocatoria ordinaria richiede l'esistenza del debito, non la sua esigibilità, e che, nel caso di fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni future, gli atti dispositivi successivi possono essere revocati se compiuti in pregiudizio del creditore. Quanto al rapporto tra preliminare e definitivo, ha confermato che il preliminare non è atto dispositivo revocabile, mentre lo è il definitivo; l'eventus damni va valutato al momento del definitivo, mentre la scientia damni va riferita al preliminare. La Corte ha infine ritenuto corretta la valutazione presuntiva dei giudici di merito sia sulla anteriorità del credito sia sulla insufficienza del patrimonio residuo, escludendo vizi motivazionali e qualunque richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati, e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria presuppone l'esistenza di un credito e può colpire gli atti dispositivi successivi, se pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio, ma solo quando il suo accertamento sia possibile sulla base degli elementi di fatto già acquisiti; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione con mera allegazione in fatto non documentata.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla garanzia fideiussoria; la Corte non ne ricava una regola autonoma decisiva, ma tratta la fideiussione come fonte di un debito idoneo a fondare la revocatoria.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non risulta decisivo nella ratio, poiché la Corte ritiene irrilevante la dedotta mancata comunicazione ai fideiussori ai fini della revocatoria.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo per escludere l'eventus damni grava sul debitore che intenda sottrarsi all'azione revocatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura, ma la Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione o decisione su tema non devoluto.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte reputa legittimo il ricorso a elementi probatori e presuntivi valutati dai giudici di merito, senza violazione delle regole di disponibilità della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Le censure mirano alla valutazione della prova, ma la Corte le qualifica come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Escluso il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello contiene un percorso argomentativo comprensibile e coerente.

  • art. 1, comma 4, l. n. 287/1990

    Richiamato dai ricorrenti in tema anticoncorrenziale; la Corte collega la disciplina alle intese bancarie ma nega la possibilità di accertare la nullità in difetto di allegazioni e documenti specifici.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    Rilevante per la dedotta nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI; la Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite sulla nullità delle sole clausole riproduttive dell'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    La nullità colpisce le clausole che riproducono lo schema dell'intesa vietata.

  • art. 2, comma 3, l. n. 287/1990

    La nullità è parziale e limitata alle clausole illecite, non necessariamente all'intero contratto.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità della singola clausola non travolge il contratto se risulta che le parti lo avrebbero ugualmente concluso senza quella parte, o sia desumibile diversa volontà conservativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria presuppone l'esistenza di un debito, non la sua esigibilità: anche il fideiussore che garantisca obbligazioni future può subire la revoca degli atti dispositivi successivi alla prestazione della garanzia, se pregiudizievoli per il creditore.
  • Il contratto preliminare di compravendita non è, di regola, atto dispositivo del patrimonio revocabile; ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni va verificato con riguardo al contratto definitivo, mentre la scientia damni va riferita al momento del preliminare.
  • L'eventus damni ricorre anche quando l'atto non azzeri il patrimonio del debitore, ma ne determini una variazione quantitativa o qualitativa tale da rendere più difficile o incerto il soddisfacimento del credito.
  • Se il debitore intende opporsi alla revocatoria sostenendo di avere un patrimonio residuo capiente, l'onere di provarlo grava su di lui.
  • La nullità di una fideiussione per riproduzione di clausole conformi allo schema ABI vietato non può essere accertata in cassazione senza che siano acquisiti gli elementi documentali necessari al confronto tra contratto e schema, né può essere dedotta per la prima volta con mere allegazioni di fatto.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o della prova quando la censura, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a rimettere in discussione gli apprezzamenti probatori dei giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoFideiussioneImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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