Ordinanza n. 162/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’informativa antimafia interdittiva prot.-OMISSIS- del 4.2.2026 emessa dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani nei confronti della società -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.10.2025 e gli atti endoprocedimentali che hanno concorso alla determinazione finale e segnatamente la “proposta di emissione informazione interdittiva” antimafia” -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di BAT; nonché per l’ostensione (accesso integrale agli atti istruttori e ai presupposti), ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e, ove occorra, degli artt. 63, 64 e 116 c.p.a., delle annotazioni di servizio e della documentazione relativa ai controlli del -OMISSIS-, -OMISSIS- [e -OMISSIS-], richiamati nella proposta di emissione informazione interdittiva antimafia -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di BAT.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, unitamente agli atti presupposti e agli atti istruttori; contestualmente è stato chiesto l’accesso alla documentazione posta a fondamento dell’interdittiva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva deducendo, in sede cautelare, criticità nella ricostruzione prefettizia dei presunti rapporti di contiguità tra un soggetto collegato alla società e una persona ritenuta appartenente a un clan mafioso. Sono stati contestati, in particolare, la risalente frequentazione, ricondotta a vincoli affettivi, nonché l’attualità e la concretezza del pericolo di condizionamento mafioso. La ricorrente ha inoltre dedotto violazioni del contraddittorio procedimentale e inesattezze istruttorie, alcune delle quali sono state parzialmente ammesse dall’Amministrazione. È stata anche proposta istanza di accesso e acquisizione documentale, concernente gli atti relativi ai controlli di polizia e al deferimento di un soggetto all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 116, comma 2, 63 e 64 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando, con valutazione sommaria e riservando gli approfondimenti alla fase di merito, un fumus boni iuris derivante dalle criticità dell’azione amministrativa. In particolare, il Collegio ha considerato controverse sia le ragioni della frequentazione tra i soggetti coinvolti sia l’attualità e concretezza del rischio di condizionamento mafioso; ha inoltre rilevato le dedotte violazioni del contraddittorio e le inesattezze istruttorie parzialmente riconosciute dall’Amministrazione. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché gli effetti dell’interdittiva, inclusa la revoca di autorizzazioni e concessioni pubbliche, potevano determinare la paralisi dell’attività e l’irrimediabile crisi della microimpresa. L’efficacia dell’interdittiva è stata quindi sospesa. Il TAR ha altresì disposto che la Prefettura depositi entro sessanta giorni la documentazione relativa ai controlli di polizia e al deferimento all’autorità giudiziaria, contemperando difesa, sicurezza pubblica e riservatezza dei terzi. È stato riconosciuto alla Prefettura il potere di oscurare motivatamente le parti non rilevanti per l’interesse difensivo, nonché i dati identificativi degli investigatori e le informazioni riferite a terzi. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l’istanza ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente, nel giudizio relativo all’accesso, l’adozione di ordini di esibizione; è stato utilizzato quale fondamento dell’istanza di ostensione e acquisizione documentale.
artt. 63 e 64 c.p.a.
Fondano i poteri istruttori del giudice; il TAR ne ha disposto l’applicazione per acquisire la documentazione rilevante ai fini della futura decisione di merito.
art. 24 Cost.
inviolabile diritto costituzionale alla difesa
La documentazione deve essere acquisita garantendo il diritto di difesa della ricorrente, anche mediante accesso alle informazioni rilevanti.
art. 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono il fondamento dell’istanza di accesso integrale agli atti istruttori e presupposti dell’informativa antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’informativa antimafia interdittiva può essere sospesa quando emergano, anche in via sommaria, criticità nella ricostruzione dei rapporti di contiguità, nella verifica della loro attualità e nella concretezza del pericolo di condizionamento mafioso.
- La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa deve confrontarsi con le ragioni concrete e la risalenza delle frequentazioni valorizzate, nonché con la loro effettiva attualità e capacità indiziante; inesattezze istruttorie e carenze nel contraddittorio possono incidere sul fumus boni iuris.
- Il periculum in mora derivante da un’interdittiva antimafia può essere ravvisato nel rischio concreto di paralisi dell’attività economica e di crisi irreversibile dell’impresa, tenendo conto anche delle sue dimensioni ridotte e degli effetti dell’interdittiva su autorizzazioni e concessioni pubbliche.
- Nel disporre l’acquisizione di atti istruttori coperti da esigenze di sicurezza pubblica, il giudice deve bilanciare il diritto di difesa con la tutela dell’ordine pubblico e della riservatezza dei terzi; l’amministrazione può oscurare motivatamente le parti irrilevanti per la difesa e i dati identificativi degli operatori investigativi.
- L’acquisizione documentale può essere ordinata in vista della decisione di merito quando gli atti richiesti siano rilevanti per verificare le carenze istruttorie e le circostanze poste a fondamento dell’informativa antimafia.
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