Sentenza n. 704/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sull’istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di vigilanza armata, videosorveglianza e scorta stupefacenti
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sull’istanza del 20 maggio 2025, con la quale aveva chiesto la revisione dei prezzi del contratto di appalto stipulato nel 2014, invocando l’applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006. Ha domandato la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’adeguamento del corrispettivo, previa eventuale eterointegrazione del contratto o declaratoria di nullità di eventuali pattuizioni difformi, nonché la condanna al pagamento dell’incremento tariffario richiesto o, in subordine, allo svolgimento dell’istruttoria necessaria per la valutazione dell’istanza. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riscontrato l’istanza, rigettandola.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto riscontro dell’istanza da parte dell’Azienda sanitaria abbia eliminato l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Non sono state esaminate nel merito né la legittimità del diniego sopravvenuto né le pretese relative alla revisione prezzi, all’eterointegrazione contrattuale, alla nullità di eventuali pattuizioni difformi o al pagamento delle somme richieste. Le spese sono state compensate, considerando che un’analoga controversia promossa dalla società cedente il ramo d’azienda era stata definita con sentenza recante anche la liquidazione delle spese. È stata inoltre rigettata l’istanza di oscuramento dei dati della società, poiché il GDPR tutela esclusivamente i dati delle persone fisiche e la sentenza non contiene dati patrimoniali, economici, finanziari o strategici la cui divulgazione possa pregiudicare la riservatezza dell’impresa.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del ricorso contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 115 d.lgs. 163/2006
La norma è invocata dalla ricorrente quale disciplina imperativa della revisione prezzi del contratto di appalto; il TAR non ne esamina l’applicazione sostanziale per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 1, lett. a), Regolamento (UE) 2016/679
Il giudice osserva che il GDPR assicura esclusivamente la tutela dei dati delle persone fisiche e, pertanto, non fonda l’oscuramento richiesto da una società per dati riferiti alla propria posizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sull’istanza dell’interessato, viene meno l’oggetto dell’azione avverso il silenzio e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- Il sopravvenuto provvedimento espresso non comporta, nel giudizio avverso il silenzio, l’esame automatico della sua legittimità o delle pretese sostanziali formulate nell’istanza, che devono essere eventualmente contestate con gli strumenti processuali pertinenti.
- L’istanza di oscuramento proposta da una società non può essere fondata, in quanto tale, sulla disciplina del GDPR, la quale tutela i dati personali riferibili a persone fisiche; l’oscuramento richiede comunque l’individuazione di dati la cui divulgazione possa concretamente pregiudicare la riservatezza tutelabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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