Sentenza n. 781/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di € 19.564,95 oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 19.564,95, oltre interessi legali e spese di giudizio. La sentenza non era stata impugnata, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all'Avvocatura dello Stato e risultava passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione integrale del titolo, il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal passaggio in giudicato al saldo, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese della procedura. Il Ministero si è costituito con memoria di stile senza fornire elementi comprovanti l'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Nel merito, ha ordinato al Ministero della Giustizia di pagare al ricorrente € 19.564,95, per le causali indicate nel titolo, maggiorati degli interessi legali dal passaggio in giudicato sino al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha escluso la rivalutazione monetaria, qualificando il credito giudizialmente liquidato come debito di valuta e rilevando che il ricorrente non aveva allegato né provato un maggior danno non compensato dagli interessi legali. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'adempimento. Ha respinto la richiesta immediata di penalità di mora, salva una possibile successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione con il commissario. Ha escluso dal pagamento diretto al ricorrente le spese legali liquidate nel giudizio ordinario, poiché erano state distratte in favore dei difensori antistatari, unici legittimati a pretenderle e a chiederne l'esecuzione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
“al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute anche in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 112, comma 3, d.lgs. 104/2010
È richiamato quale fondamento della richiesta di interessi e rivalutazione successivi al passaggio in giudicato; il TAR riconosce gli interessi legali ma esclude la rivalutazione in assenza di prova del maggior danno.
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010
La penalità di mora non è riconosciuta quando il giudice abbia già nominato un commissario ad acta per fronteggiare l'inottemperanza, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1224, commi 1 e 2, c.c.
La rivalutazione del credito pecuniario per ritardato pagamento richiede l'allegazione e la prova del maggior danno non compensato dagli interessi legali.
art. 1277 c.c.
Le somme liquidate giudizialmente costituiscono un debito di valuta e sono soggette alla relativa disciplina.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- In presenza di un'obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento del capitale e degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino al saldo, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento.
- Le somme liquidate giudizialmente costituiscono debiti di valuta; la rivalutazione monetaria non spetta automaticamente, ma richiede che il creditore alleghi e provi un maggior danno da mora non compensato dagli interessi legali.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inottemperanza dell'amministrazione oltre il termine assegnato e a un'apposita istanza della parte.
- La penalità di mora può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisce uno strumento già predisposto per fronteggiare l'eventuale inottemperanza, ferma la possibilità di rivalutare la misura in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
- Quando la sentenza che costituisce il titolo esecutivo ha disposto la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari, questi ultimi sono gli unici legittimati a chiedere il pagamento e l'esecuzione di tali somme; il cliente vittorioso non può pretenderle direttamente.
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