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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33018/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per fatti ricondotti ai reati di resistenza/violenza a pubblico ufficiale e lesioni. I motivi dedotti riguardavano, in sintesi, il giudizio di პასუხისმგabilità e la corretta qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di cassazione ha però ritenuto le doglianze inammissibili perché, da un lato, erano meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, erano generiche e non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 336 e 582 c.p.

    Le fattispecie richiamate individuano i reati per cui vi era stata condanna in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della loro configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera genericità del motivo conduce all'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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