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Ordinanza

Ordinanza n. 2046/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00904/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo sostanziale contestato né i motivi specifici di illegittimità dedotti. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'appello presenta profili di censura meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito e che le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e ha accolto l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale né è stato anticipato un giudizio definitivo sulla fondatezza delle censure; la tutela è stata assicurata attraverso la celere definizione del giudizio di primo grado. Gli atti sono stati trasmessi al TAR Campania per il relativo incombente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di adottare misure volte alla sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le censure richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e le esigenze cautelari possono essere soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure e non richiede necessariamente l'adozione di una misura cautelare sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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