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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19325/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dal pignoramento, da parte dell'agente della riscossione, di depositi a risparmio e buoni fruttiferi postali collegati a un libretto postale, formalmente cointestati a più soggetti, tra cui il debitore esecutato e sua madre. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte le opposizioni: quella all'esecuzione proposta dal debitore ex art. 615 c.p.c. e quella di terzo proposta dalla madre ex art. 619 c.p.c., escludendo alcuni beni dall'esecuzione e ritenendo pignorabili altri. La corte d'appello ha poi riformato la decisione, ritenendo che i rapporti pignorati fossero in realtà il frutto di una donazione indiretta della madre in favore del figlio e quindi assoggettabili a esecuzione per la quota di un terzo ciascuno. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per aver accolto l'appello incidentale su una causa petendi non specificamente devoluta, per ultrapetizione, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di domande nuove in appello, nonché per omessa osservanza dell'obbligo di specifica contestazione; dall'altro, la violazione delle norme sulla donazione indiretta, sulla forma della donazione, sulla validità del titolo e sull'onere della prova, oltre a vizi motivazionali e l'irrilevanza della querela di falso proposta in appello. Il ricorso chiedeva anche l'annullamento derivato del capo spese.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato che il debitore esecutato non era legittimato a proporre l'opposizione all'esecuzione per far valere l'altruità, anche solo parziale, dei beni pignorati: la sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo all'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da lui. Quanto alla posizione della terza opponente, la Corte ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che la questione della donazione indiretta non risultasse specificamente devoluta con l'appello incidentale dell'agente della riscossione e che la sentenza d'appello avesse fondato la decisione su una ragione non adeguatamente introdotta nel thema decidendum; i restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente all'opposizione di terzo e per la regolazione delle spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione del debitore non è proponibile quando egli intenda far valere l'altruità, anche parziale, del bene pignorato, trattandosi di eccezione de iure tertii.

  • art. 619 c.p.c.

    l'opposizione di terzo all'esecuzione resta la sede processuale per far valere il diritto del terzo sui beni pignorati.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su una ragione decisoria non ritualmente introdotta o devoluta dalle parti.

  • art. 342 c.p.c.

    l'impugnazione deve devolvere specificamente le censure; non può sorreggere una decisione fondata su una diversa causa petendi non specificamente dedotta.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono essere introdotte questioni o ragioni nuove non ritualmente dedotte nel grado precedente o nell'atto di impugnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    le allegazioni di fatto devono essere specificamente contestate e il giudice deve valutare correttamente il materiale di causa.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità di una precisa allegazione dei fatti costitutivi.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il giudice, se intende porre a base della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti.

  • art. 809 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla donazione indiretta.

  • art. 117, comma 3, T.U.B.

    richiamato per contestare la validità formale del rapporto bancario/postale posto a base della pretesa esecutiva.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per dedurre la nullità del titolo o del rapporto in mancanza della forma prescritta.

  • art. 543 c.c.

    richiamato nel motivo sulla pignorabilità della provvista; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 801 c.c.

    richiamato nel motivo sulla donazione; il testo non chiarisce ulteriori approdi della Corte.

  • art. 782, comma 2, c.c.

    richiamato per contestare l'assenza di accettazione della donazione; il motivo è stato comunque assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sulla causale onerosa della cointestazione.

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in relazione alla querela di falso proposta in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a presidio del requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per l'effetto derivato sull'eventuale capo spese in caso di riforma della decisione principale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la fissazione del termine di deposito della motivazione.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    richiamato per l'onere del controricorrente di articolare puntualmente le difese sul tema devoluto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'esigenza di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.

Massime di principio

  • Il debitore esecutato non è legittimato a impugnare, con opposizione all'esecuzione, la pignorabilità di un bene per far valere in sostanza il diritto di un terzo sul bene stesso: tale difesa appartiene all'opposizione di terzo.
  • In appello il giudice non può fondare la decisione su una causa petendi diversa e non specificamente devoluta con l'atto di impugnazione, pena la nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti del devolutum.
  • La questione introdotta d'ufficio dal giudice, se decisiva, deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti; in mancanza, la decisione è viziata.
  • Quando la cassazione travolge il capo principale della decisione, il capo sulle spese può essere assorbito o cadere per effetto derivato; il rinvio deve riguardare solo le questioni ancora da riesaminare e le spese del giudizio di legittimità.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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