Sentenza n. 1716/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 12976/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto al pagamento del lavoro straordinario svolto durante missioni di scorta all'estero nel periodo 2009-2019
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente della Polizia di Stato ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire, in aggiunta all'indennità giornaliera di missione e al rimborso delle spese, il compenso per 895 ore di lavoro straordinario diurno e 79 ore notturne svolte durante missioni all'estero per la scorta di stranieri espulsi o respinti. L'Amministrazione aveva negato il pagamento richiamando l'art. 39 vicies semel, comma 39, del d.l. 273/2005, convertito dalla l. 51/2006, secondo cui i trattamenti economici previsti, tra l'altro, dall'art. 1 del r.d. 941/1926 sono erogati anche in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario. In appello è stata dedotta l'erronea interpretazione della norma, sostenendo che l'indennità di missione compenserebbe soltanto il disagio della trasferta e non la quantità della prestazione lavorativa, nonché la violazione degli artt. 3, 36 e 111 Cost. e la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata o, in subordine, della rimessione della questione alla Corte costituzionale. È stata inoltre contestata la valutazione del TAR sulla mancata prova del diritto, assumendo che le ore risultassero dai rapporti di missione vidimati e non contestati dall'Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il r.d. 941/1926 disciplini le missioni ordinarie all'estero, comprese quelle di scorta, e che la relativa diaria, alla luce dell'art. 39 vicies semel, comma 39, della l. 51/2006, abbia carattere omnicomprensivo: essa remunera i disagi e i rischi collegati all'impiego, gli obblighi di reperibilità e la disponibilità ad orari disagevoli, sostituendo il compenso per lavoro straordinario. Ne consegue l'esclusione della cumulabilità tra indennità di missione e straordinario. Il Collegio ha aggiunto che, anche nell'eventuale spazio anteriore alla norma interpretativa, il lavoro straordinario avrebbe potuto riguardare soltanto servizio effettivamente svolto e preventivamente autorizzato, circostanza non dimostrata; in ogni caso, le missioni oggetto della domanda erano successive all'entrata in vigore della norma. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: non sussiste violazione dell'art. 111 Cost., perché la norma era anteriore sia al contenzioso sia alle missioni; non sussiste violazione dell'art. 36 Cost., perché l'indennità si aggiunge allo stipendio e agli emolumenti fissi e continuativi; non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., poiché il raffronto con le missioni nazionali non dimostra situazioni identiche né è adeguatamente motivato e provato, mentre le missioni estere presentano differenze sostanziali. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 vicies semel, comma 39, d.l. 273/2005, convertito dalla l. 51/2006
L'articolo I del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma l, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario
La disposizione attribuisce carattere omnicomprensivo ai trattamenti economici di missione indicati e, per le missioni ordinarie all'estero, esclude il cumulo con il compenso per lavoro straordinario.
art. 1 r.d. 941/1926
Disciplina l'indennità spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato inviato in missione ordinaria all'estero, applicabile anche al personale della Polizia di Stato; la diaria remunera l'intero arco giornaliero e non è frazionabile in ventiquattresimi.
d.lgs. 66/2010
Disciplina il trattamento di missione del personale destinato isolatamente all'estero presso strutture o organismi indicati dalla legge, per periodi superiori a sei mesi; tale disciplina è distinta da quella delle missioni ordinarie di scorta.
l. 27 dicembre 1973, n. 838
Disciplina il trattamento economico del personale in servizio presso rappresentanze diplomatiche italiane all'estero; il Consiglio di Stato la distingue dalla disciplina applicabile alle missioni ordinarie di scorta.
l. 8 luglio 1961, n. 642
Disciplina trattamenti economici riferiti al personale militare, richiamati dalla norma interpretativa e considerati dal Collegio nel processo di omogeneizzazione delle discipline.
art. 36 Cost.
Non risulta violato, poiché l'indennità di missione si aggiunge allo stipendio ordinario e agli emolumenti fissi e continuativi, sicché la retribuzione complessiva non è irrisoria o inadeguata.
art. 3 Cost.
Non risulta violato: il raffronto tra missioni estere e nazionali non riguarda situazioni identiche e le deduzioni dell'appellante sono state ritenute generiche e prive di adeguata prova.
art. 111 Cost.
Non risulta violato, poiché la norma interpretativa è anteriore sia al contenzioso sia alle missioni cui si riferisce la domanda e non incide su una controversia già instaurata.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base della memoria difensiva depositata dall'appellante nei termini di rito.
Massime di principio
- Per le missioni ordinarie all'estero, comprese quelle di scorta, l'indennità prevista dall'art. 1 del r.d. 941/1926, come interpretata dall'art. 39 vicies semel, comma 39, del d.l. 273/2005, convertito dalla l. 51/2006, ha natura omnicomprensiva e sostituisce il compenso per lavoro straordinario; pertanto non è cumulabile con esso.
- L'eventuale pretesa al compenso per lavoro straordinario, anche quando riferita a una missione, richiede la prova di servizio effettivamente svolto e preventivamente autorizzato secondo la disciplina applicabile; la mera indicazione delle ore nei documenti di missione non dimostra di per sé tutti i presupposti del diritto.
- La disciplina dell'indennità per missioni ordinarie all'estero deve essere distinta da quella relativa al personale stabilmente destinato presso sedi estere, al servizio presso rappresentanze diplomatiche e alle missioni in territorio nazionale; il diverso trattamento non viola il principio di uguaglianza se le situazioni comparate non sono identiche o omogenee.
- Una questione di legittimità costituzionale fondata sul raffronto tra missioni estere e nazionali è manifestamente infondata quando il raffronto non dimostra l'identità delle attività lavorative e le differenze sostanziali tra i servizi rendono le situazioni giuridiche non comparabili.
- Una norma interpretativa anteriore sia ai fatti sia all'instaurazione del giudizio non viola, per il solo fatto di chiarire retroattivamente il regime economico applicabile, l'art. 111 Cost. né i principi relativi alle leggi incidenti su controversie giudiziali.
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