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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12809 n. 31919 del 15/04/2026

ICG INFRASTRUCTURE FUND II INVESTMENT-FRANCESCO COMUNE/SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI-FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI-COMCRETA RENT-RAMO D'AZIENDA DI COMCRETA ENGINEERING

AGCMC12809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM esamina l’acquisizione, tramite BidCo, del controllo congiunto indiretto del Gruppo Target composto da FCC, SFI, Comcreta Rent e Comcreta Engineering da parte di ICG Fund e di F.C. L’operazione è qualificata come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, per superamento delle soglie di fatturato. L’Autorità individua come mercati interessati la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e i servizi professionali di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, rilevando quote molto contenute o assenza di sovrapposizioni, e conclude per la non significatività degli effetti concorrenziali, deliberando il non avvio dell’istruttoria.

ICG Infrastructure Fund II Investment / Francesco Comune - acquisizione del controllo congiunto di Servizi Ferroviari Integrati, Francesco Comune Costruzioni, Comcreta Rent e Comcreta Engineering: non avvio istruttoria

ICG Infrastructure Fund II Investment / Francesco Comune - acquisizione del controllo congiunto di SFI, FCC, Comcreta Rent e Comcreta Engineering

L’Autorità esamina una concentrazione consistente nell’acquisizione, tramite una società veicolo, del controllo congiunto indiretto del Gruppo Target da parte di ICG Infrastructure Fund II Investment S.à r.l. e di F.C., attraverso rispettivamente ICG RAIF e NewCo FC. Il provvedimento è adottato in fase pre-istruttoria e si conclude con il non avvio dell’istruttoria.

Le parti

ICG Fund è una società di investimento lussemburghese indirettamente controllata da ICG plc, attiva nell’alternative asset management. Il Gruppo ICG realizza nel 2024 un fatturato di circa [10-20] miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi nell’Unione europea e circa [1-2] miliardi in Italia.

Il Gruppo Target comprende:

  • Servizi Ferroviari Integrati S.r.l. (SFI), attiva nella manutenzione del sedime ferroviario e delle aree limitrofe, con focus su controllo della vegetazione infestante, mitigazione del rialzo termico delle rotaie, sanificazione, disinfestazione e trattamenti ignifughi;
  • Francesco Comune Costruzioni S.r.l. (FCC), attiva nella costruzione e manutenzione di infrastrutture, con focus sulle opere di ingegneria civile, incluse opere connesse alla rete ferroviaria;
  • Comcreta Rent S.r.l., attiva nel noleggio di veicoli, macchinari per il movimento terra e attrezzature elettriche ed elettroniche; le relative attività operative saranno conferite a una NewCo Rent;
  • Comcreta Engineering S.r.l., attiva nella progettazione e ingegneria integrata, con servizi di fattibilità, consulenza tecnica, progettazione multidisciplinare, direzione lavori, collaudi, rilievi, cartografia, aerofotogrammetria, indagini tecniche, formazione e consulenza in acustica, qualità e sicurezza.

Le società FCC, SFI, Comcreta Engineering e Comcreta Rent sono interamente detenute da Comcreta S.r.l., partecipata da F.C. per il 17,6% e dal sig. D.C. per l’82,44%.

L’operazione

L’operazione comporta l’acquisizione del controllo congiunto indiretto del Gruppo Target. A esito dell’operazione, BidCo deterrà il 100% del Gruppo Target; ICG Fund e F.C. deterranno rispettivamente il 55% e il 45% di BidCo. Il controllo congiunto deriva dai poteri di veto attribuiti a F.C. su specifiche decisioni strategiche gestionali.

Sono inoltre previsti patti di non concorrenza e non sollecitazione in capo a Comcreta e alle Persone Fisiche, di durata [omissis] anni e limitati al territorio italiano. Tali patti sono valutati come potenzialmente accessori e necessari all’operazione, con un limite espresso: non devono impedire a Comcreta e a D.C. di acquistare o detenere azioni solo a fini di investimento finanziario, incluse partecipazioni inferiori o superiori al 3% secondo le precisazioni del provvedimento.

Qualificazione giuridica

L’operazione integra una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, poiché finalizzata all’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. Non ricorrono le condizioni dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. È soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990 in quanto il fatturato totale in Italia dell’insieme delle imprese interessate supera 595 milioni di euro e quello di almeno due imprese interessate supera 36 milioni di euro.

Mercati rilevanti

L’Autorità individua due mercati rilevanti:

  • il mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, che comprende strade, autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche; il mercato geografico è considerato quantomeno nazionale;
  • il mercato dei servizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria, che comprende pulizia e depolverizzazione di tunnel di ferrovie e metropolitane, controllo della vegetazione in ferrovia, imbiancatura rotaie e consulenza tecnica ferroviaria; il mercato geografico è considerato quantomeno europeo.

Quanto al primo mercato, l’Autorità osserva che i precedenti non escludono una possibile differenziazione delle infrastrutture ferroviarie rispetto alle opere di ingegneria civile e industriale, ma ritiene non necessario sciogliere la definizione più ristretta, poiché la valutazione non muterebbe.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.

Sul piano orizzontale, nel mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche le quote combinate delle parti sono inferiori all’1% sia a livello europeo sia nazionale. L’Autorità segnala la presenza di diversi operatori qualificati, tra cui WeBuild, Salcef Group, Itinera, Ghella e Pizzarotti.

Anche nell’ipotesi di una sotto-definizione ristretta ai lavori nel solo settore ferroviario, la quota congiunta è largamente inferiore all’1% sia a livello europeo sia nazionale. Se il mercato fosse ulteriormente ristretto alle sole opere di ingegneria civile e industriale, a livello europeo la quota congiunta resterebbe largamente inferiore all’1%, mentre a livello nazionale non vi sarebbero sovrapposizioni, poiché ICG non è attiva in tale ambito.

Con riferimento ai servizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria, non vi sono sovrapposizioni tra le parti; l’operazione determina pertanto la mera sostituzione di un operatore con un altro.

Sul piano verticale, l’Autorità esclude effetti rilevanti: a monte la quota delle parti nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche è de minimis; a valle il Gruppo Target opera in Italia nei servizi di manutenzione ferroviaria con quota nazionale di circa [10-15]%. Non emergono effetti di preclusione né sui fattori produttivi né sulla clientela, anche in considerazione della presenza di numerosi concorrenti qualificati.

Esito

L’Autorità conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990.

Clausole accessorie

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sono qualificati come restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell’operazione solo nei limiti indicati nel provvedimento. L’Autorità si riserva di valutare, ove ne ricorrano i presupposti, eventuali clausole o effetti che eccedano tali limiti.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

ICG Infrastructure Fund II Investment S.à r.l., indirettamente controllata da ICG plc, acquisisce insieme a F.C. il controllo congiunto indiretto del Gruppo Target, composto da Servizi Ferroviari Integrati, Francesco Comune Costruzioni, Comcreta Rent e Comcreta Engineering. L’operazione avviene tramite una BidCo che deterrà l’intero capitale del Gruppo Target; ICG, tramite ICG RAIF, deterrà il 55% di BidCo e F.C., tramite NewCo FC, il 45%.

Qualificazione giuridica e soglie

L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. Non ricorrono le condizioni di applicazione dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. È soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990 perché il fatturato complessivo in Italia supera 595 milioni di euro e quello di almeno due imprese interessate supera 36 milioni di euro.

Mercati interessati

L’Autorità considera due mercati principali: (i) il mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con possibile articolazione interna tra opere ferroviarie e altre opere di ingegneria civile e industriale; (ii) il mercato dei servizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria, comprendente pulizia e depolverizzazione di tunnel, controllo della vegetazione, imbiancatura rotaie e consulenza tecnica ferroviaria. Per il primo mercato la dimensione geografica è ritenuta quantomeno nazionale; per il secondo, quantomeno europea.

Valutazione concorrenziale

Sul piano orizzontale, nel mercato delle opere pubbliche le quote combinate delle parti sono inferiori all’1% sia a livello europeo sia nazionale; anche nella sotto-articolazione ferroviaria la quota congiunta resta largamente inferiore all’1%. Nei servizi di manutenzione ferroviaria non vi sono sovrapposizioni tra le parti, sicché l’operazione determina mera sostituzione di un operatore con un altro. Sul piano verticale, la quota a monte delle parti nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche è de minimis; a valle, nei servizi di manutenzione ferroviaria, il Gruppo Target opera in Italia con quota nazionale di circa il 10-15%, senza evidenze di effetti preclusivi.

Esito e clausole accessorie

L’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva né comporti costituzione o rafforzamento di posizione dominante e delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono considerati accessori nei limiti indicati nel provvedimento, con riserva dell’Autorità di valutarne eventuali effetti oltre tali limiti.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllo congiuntomercato rilevanteprogettazione e realizzazione di opere pubblicheservizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria

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