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Sentenza

Sentenza n. 512/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza: della sentenza n. 132/2025 , emessa nel giudizio R.G. n. 1426/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 132/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 22 gennaio 2025, notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, per gli anni scolastici indicati nel giudizio lavoristico, il beneficio complessivo di euro 1.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, alle medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Secondo la ricorrente, alla notifica non era seguito alcun adempimento amministrativo ed era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 20 gennaio 2026, dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente e della retribuzione professionale nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per l'eventualità di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con riduzione motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza, nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all'obbligo pecuniario derivante dal titolo giudiziale.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire in ottemperanza, aveva previsto la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro quale disposizione applicabile alla decorrenza e alla determinazione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o pecuniari da essa derivanti.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere l'esecuzione del titolo, anche mediante giudizio di ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, e può utilizzare il pagamento in conto sospeso quando l'inadempimento dipenda dall'insufficienza dei pertinenti stanziamenti di bilancio.
  • Nel liquidare le spese di un giudizio seriale, il giudice può ridurre i compensi professionali in ragione dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, fermo il rimborso del contributo unificato ove versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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