Cassazione Penale, Sentenza n. 12769/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma di condanna per furto pluriaggravato con due motivi principali: (1) violazione di legge per l'illegittimo diniego del giudice di primo grado all'accesso al rito abbreviato incondizionato, con la dedotta conseguente nullità della sentenza appellata e, in subordine, l'applicabilità della diminuente processuale; contestazione anche della configurabilità dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) fondata, secondo la difesa, unicamente sull'età della persona offesa; e contestazione dell'aggravante della "destrezza"; (2) vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sulla presunta nullità, sulla sussistenza delle aggravanti e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte: ha respinto l'eccezione relativa all'illegittimo diniego del rito abbreviato (confermando che tale diniego non integra una nullità assoluta e che, se il dibattimento si è celebrato, l'effetto corretto è l'applicazione della diminuente processuale, non l'annullamento) e ha dichiarato manifestamente infondate le doglianze sulla destrezza e le censure generiche sulla responsabilità e sulla quantificazione della pena. Tuttavia ha accolto la censura relativa all'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), rilevando che l'appello aveva contestato che tale aggravante fosse motivata solo dall'età avanzata della persona offesa e che la Corte territoriale non aveva adeguatamente confutato tale rilievo difensivo. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e la condanna resta confermata salvo quanto annullato.
Norme richiamate
art. 178 lett. c) c.p.p.
La nullità invocata sulla base di tale norma non si configura per il solo diniego dell'abbreviato; procedendo in dibattimento le garanzie dell'imputato sono amplificate e non compresse.
art. 604 c.p.p.
Elenca i casi tassativi di nullità assolute che legittimano l'annullamento: il diniego dell'accesso al rito abbreviato non rientra tra questi e quindi non legittima, di per sé, l'annullamento della sentenza.
art. 441 comma 5 c.p.p.
La "piattaforma cognitiva" propria del rito abbreviato può essere integrata dal giudice nel corso del dibattimento, quindi non è immutabile quale presupposto per dedurre una nullità.
art. 61 n. 5 c.p.
L'aggravante della minorata difesa non si desume automaticamente dall'età avanzata della persona offesa; richiede la presenza di situazioni concrete di particolare vulnerabilità e l'accertamento che l'agente abbia tratto consapevolmente vantaggio da tale condizione.
Massime di principio
- Il diniego illegittimo dell'accesso al rito abbreviato incondizionato non comporta automaticamente la nullità assoluta della sentenza: se il processo è proseguito in dibattimento, l'effetto corretto è valutare l'applicabilità della diminuente processuale prevista per il rito alternativo piuttosto che l'annullamento integrale.
- L'età avanzata della persona offesa non costituisce di per sé prova sufficiente della "minorata difesa": è necessario dimostrare la vulnerabilità concreta della vittima e che l'agente ne abbia tratto vantaggio in modo consapevole.
- L'aggravante della destrezza richiede elementi specifici che evidenzino abilità e rapidità nell'azione (es. distrazione della vittima, rapida sottrazione dell'oggetto, consapevolezza tardiva della vittima); senza queste concrete indicazioni la sua configurazione è infondata.
- Le censure generiche sulla motivazione della sentenza o sulla quantificazione della pena sono inammissibili se non contestano punto per punto la motivazione articolata dal giudice e non propongono argomentazioni concrete e circostanziate.
- Se la Cassazione annulla una sola aggravante o un singolo profilo, il giudizio viene rinviato per la sola valutazione di quella questione (spesso ad altra sezione della Corte d'appello), e la restante parte della sentenza resta efficace.
- In caso di doglianze processuali complesse, l'onere di confutazione grava sulla parte resistente/giudice: le motivazioni dell'accertamento aggravante devono risultare adeguatamente esposte e confrontate con le eccezioni difensive.
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