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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31805/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cofone impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto ritenuto abusivo. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) l'ordine di demolizione non era stato pronunciato nel dispositivo letto in udienza ma solo inserito nella motivazione/nel dispositivo successivamente redatto, per cui non poteva essere sanato con la procedura di correzione di errore materiale; (2) l'ordine di demolizione sarebbe illegittimo perché diretto verso Cofone, che non era il proprietario dell'immobile contestato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'ordine di demolizione, obbligatorio dopo la sentenza per reati edilizi ai sensi dell'art. 31, comma 9, dPR n. 380/2001, possa essere rivolto non solo al proprietario ma anche a chi ha eseguito le opere o ha la materiale disponibilità del manufatto; Cofone aveva prodotto una scrittura privata che dimostrava la sua disponibilità, per cui l'intimazione a lui era legittima. Sul primo motivo la Corte ha osservato che, sebbene la correzione dell'errore materiale non sia lo strumento adeguato per sanare l'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione (errore in iudicando), nel caso di specie il Tribunale non aveva realmente utilizzato la procedura di correzione dell'errore materiale ma aveva redatto motivazione contenente l'ordine non letto in udienza; tale difetto doveva essere impugnato tempestivamente dall'interessato e, non avendo Cofone proposto impugnazione quando ne aveva titolo, l'ordine è divenuto irrevocabile e legittimamente esecutivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Consente l'applicazione della pena concordata (patteggiamento); la sentenza di applicazione di pena comporta i medesimi effetti di una sentenza di condanna rispetto all'ordine di demolizione prescritto dalla normativa edilizia.

  • art. 31, comma 9, dPR n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)

    Stabilisce che alla sentenza di condanna o equiparata per illeciti edilizi consegue l'ordine di demolizione delle opere abusive: si tratta di statuizione obbligatoria, priva di carattere discrezionale e non soggetta alla disponibilità delle parti.

  • art. 13 cod. proc. pen.

    Regola la correzione degli errori materiali; la Corte rileva che tale rimedio non è idoneo a sanare un'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione quando si tratta di un 'error in iudicando'.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Indica le competenze del giudice dell'esecuzione; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione non può supplire, con la correzione dell'errore materiale, a un'omessa pronuncia che costituisce errore in iudicando.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione e ha condannato il ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, dPR n. 380/2001 è obbligatorio e consegue automaticamente a una sentenza di condanna o a una sentenza di applicazione della pena: non è dispo­nibile alle parti e non richiede un accordo tra le parti.
  • L'ordine di demolizione può essere rivolto non solo al proprietario formale dell'immobile ma anche a chi ha eseguito le opere o detiene la materiale disponibilità del manufatto (titolo effettivo o possesso di fatto). Documenti che dimostrano la disponibilità materiale rendono legittima l'intimazione.
  • L'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione nel dispositivo della sentenza è un errore in iudicando che non può essere corretto con la procedura di correzione dell'errore materiale; il rimedio corretto è l'impugnazione (appello o ricorso per cassazione quando previsto).
  • Se la versione della sentenza che reca l'ordine di demolizione viene pubblicata e non tempestivamente impugnata, essa diventa irrevocabile e può essere eseguita dalla Procura; l'inerzia dell'interessato impedisce poi di ottenere revoca in sede di esecuzione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alla sede dell'impugnazione per sanare una lacuna di merito nella sentenza: le correzioni che incidono sull'"iudicandum" richiedono il percorso impugnatorio previsto dalla legge.

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