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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15837/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis. Due sono i motivi principali: (1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis in relazione alla legge n. 94/2009 e all'art. 4-bis ord. pen., con la tesi che la modifica del 2009 non potrebbe essere applicata retroattivamente ai reati anteriori alla novella; (2) violazione di legge e vizi procedurali per avere il Tribunale omesso di acquisire documenti e prove richieste dalla difesa e di motivare l'esclusione di tali acquisizioni, con conseguente decisione basata in modo acritico su informative investigative senza adeguata istruttoria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'art. 41-bis ha natura processuale/trattamentale e può applicarsi retroattivamente in quanto riguarda modalità esecutive della pena, non trasformando la natura della pena stessa; ciò è compatibile con i principi della Corte Costituzionale. In ordine al secondo motivo, la Corte ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione (violazione di legge e carenza della motivazione) e ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia adeguatamente motivato la proroga sulla base della biografia criminale del Focoso, della sua posizione in 'Cosa Nostra', della perdurante operatività del sodalizio, di informative di organi investigativi e di sanzioni disciplinari; le richieste istruttorie difensive sono risultate vaghe e non specificate nella loro rilevanza e decisività. È stata quindi confermata la legittimità della proroga del regime 41-bis e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Ritenuto norma di natura trattamentale/procedurale che disciplina le modalità esecutive della pena; la Corte ne ammette l'applicazione retroattiva purché non trasformi la natura della pena.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato nel contesto dei vincoli sui benefici penitenziari per detenuti sottoposti a 41-bis; la Corte osserva che la modifica del 4-bis del 2022 incide su benefici ma non riguarda la valutazione della proroga del 41-bis nel presente procedimento.

  • legge 23 luglio 2009, n. 94

    Novella che ha modificato l'art. 41-bis; il ricorrente sosteneva che non potesse applicarsi retroattivamente, ma la Corte ha ritenuto compatibile la retroattività per norme trattamentali.

  • decreto-legge n. 162/2022, convertito con legge n. 199/2022

    Modifica intervenuta sull'art. 4-bis; la Corte ha ritenuto che la novella non incida sulla legittimità della proroga del regime differenziato oggetto del ricorso.

  • art. 7 CEDU

    Citato in relazione al principio di legalità penale/irretroattività; la Corte ha ritenuto il principio non ostativo quando la norma sopravvenuta riguarda modalità esecutive della pena e non ne trasforma la natura.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; richiamata per delimitare i profili deducibili (violazione di legge, vizi di motivazione) nel ricorso avverso le ordinanze 41-bis.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni processuali/istruttorie; la Corte ha ritenuto che l'omessa acquisizione di atti non costituisca vizio di rilevanza se i dati assunti a fondamento del provvedimento sono sufficienti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite nella esposizione dei motivi di ricorso (motivazione nei limiti strettamente necessari).

Massime di principio

  • Le modifiche normative che riguardano modalità esecutive della pena (disciplina trattamentale) possono essere applicate retroattivamente se non alterano la natura della pena; la questione va valutata caso per caso.
  • In cassazione avverso ordinanze 41-bis il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi gravi della motivazione: non è consentito un semplice riesame di merito o della valutazione probatoria fatta dal Tribunale di Sorveglianza.
  • Per la proroga del 41-bis è sufficiente una valutazione globale e ponderata di elementi quali la biografia criminale, la posizione rivestita nell'associazione, la perdurante operatività del sodalizio, acquisizioni investigative e comportamenti in detenzione; non è richiesta la prova certa della capacità di mantenere collegamenti, ma una probabilità ragionevole.
  • Le richieste istruttorie della difesa devono specificare chiaramente la rilevanza e la decisività degli atti richiesti: domande generiche su acquisizioni documentali non rilevano se la motivazione del provvedimento appare sufficiente e coerente.
  • Le informative e gli atti degli organi investigativi possono formare base legittima per la proroga quando collegati organicamente alla valutazione del rischio; il Tribunale deve motivare come tali elementi incidano sulla valutazione della pericolosità.
  • Contestazioni fondate sull'asserita irretroattività di norme penitenziarie richiedono dimostrare che la norma sopravvenuta abbia effettivamente trasformato la natura della pena o avuto un'incidenza concreta sulla libertà personale del condannato.

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