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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33636/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, un atto formalmente denominato "contratto di affitto" stipulato tra una società e un'altra società, ritenendolo in realtà una concessione di diritto reale di superficie finalizzata alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale correlate. La società destinataria dell'atto aveva impugnato l'avviso per difetto di motivazione e per erronea riqualificazione; il ricorso era stato accolto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello, sul rilievo che il testo contrattuale fosse coerente con il nomen iuris di affitto e che le clausole considerate (custodia del terreno, godimento esclusivo dell'opera, durata del rapporto) fossero compatibili con un diritto personale obbligatorio. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che il contratto avesse contenuto e funzione tipici della concessione del diritto di superficie: consentiva la radicale trasformazione del bene, la realizzazione di impianti fotovoltaici, l'attribuzione dello ius aedificandi, oneri di manutenzione straordinaria a carico dell'utilizzatore e trasferimento finale della proprietà dei manufatti al proprietario del suolo per accessione.

La decisione

Il giudizio di cassazione si è estinto per rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle Entrate. La Corte ha rilevato che la rinuncia era stata validamente sottoscritta dal difensore dell'Avvocatura dello Stato, richiamando il principio secondo cui gli avvocati dello Stato agiscono in rapporto di immedesimazione organica e possono validamente compiere gli atti processuali senza procura ad litem personale, con piena fungibilità interna. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., compensando le spese di lite in ragione dell'adesione della controparte alla rinuncia. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, trattandosi di sopravvenuta inammissibilità/estinzione del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    norma invocata dall'Ufficio per la riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposizione di registro, ipotecaria e catastale

  • art. 952 c.c.

    richiamato come disposizione sulla concessione del diritto di superficie e sulla costituzione di un diritto reale ad edificare

  • art. 953 c.c.

    richiamato per il principio di accessione delle costruzioni al suolo al termine del rapporto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato in relazione all'autonomia contrattuale e alla qualificazione del negozio

  • art. 1571 c.c.

    richiamato con riferimento alla nozione di locazione/affitto e al godimento del bene dietro corrispettivo

  • art. 1576 c.c.

    richiamato con riguardo agli obblighi di manutenzione del conduttore

  • art. 1587 c.c.

    richiamato con riguardo agli obblighi del conduttore nel rapporto locatizio

  • art. 1590 c.c.

    richiamato con riguardo alla restituzione del bene e alla rimozione delle addizioni

  • art. 1615 c.c.

    richiamato con riferimento alla disciplina dell'affitto e alla utilizzazione economica del bene

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    richiamato per il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato delle Agenzie fiscali

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111

    richiamato per la rappresentanza e difesa in giudizio delle Agenzie fiscali tramite Avvocatura dello Stato

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale base normativa della rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per l'effetto estintivo del giudizio e la disciplina delle spese in caso di rinuncia

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per escludere la pronuncia sulle spese in caso di adesione alla rinuncia

  • art. 2608 c.c.

    non citato nel testo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta dalla parte ricorrente, con applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • Nel patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, gli avvocati dello Stato sono tra loro fungibili e l'atto processuale è valido se sottoscritto da un avvocato dello Stato munito della relativa qualità professionale, senza necessità di procura ad litem individuale.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia con adesione della controparte, la Corte può compensare le spese e non applica il raddoppio del contributo unificato.
  • La qualificazione fiscale di un atto può essere oggetto di censura per violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 quando si contesti che il giudice abbia escluso una riqualificazione fondata sulla sostanza economico-giuridica del negozio rispetto al nomen iuris attribuito dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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