Regolamento (UE) 2017/1538
Regolamento (UE) 2017/1538 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro FINREP della BCE al nuovo principio IFRS 9 e alle modifiche conseguenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Rivede definizioni, destinatari, frequenza e contenuto delle segnalazioni finanziarie di vigilanza per banche significative e meno significative, oltre che per le succursali rilevanti. Introduce anche soglie di esenzione o segnalazione semplificata legate al totale attivo di 3 miliardi di euro e disciplina il passaggio di qualifica da meno significativo a significativo, nonché alcune disposizioni transitorie.
Modifica il regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (FINREP), per adeguarlo all’IFRS 9 e alle nuove istruzioni/modelli di segnalazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti vigilati nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico, in particolare agli enti creditizi significativi e meno significativi, su base consolidata o individuale, nonché alle succursali significative e meno significative di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La disciplina differenzia gli obblighi in funzione della qualifica del soggetto (significativo/meno significativo), del regime contabile applicato (IFRS o discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE), della base di segnalazione (consolidata, subconsolidata, individuale) e di alcune soglie dimensionali, in particolare il totale attivo pari o inferiore a 3 miliardi di euro. Sono previste esenzioni e adattamenti per gli enti con deroga ai requisiti prudenziali individuali, per le succursali e per talune situazioni transitorie; il regolamento si applica dal 31 dicembre 2017 secondo le scadenze indicate, con applicazione differita per specifiche categorie dal 1º gennaio 2018 o dal 1º gennaio 2019.
Modifica del regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza
Il regolamento n. 2017/1538 della BCE aggiorna il quadro FINREP per gli enti creditizi vigilati nell’ambito dell’MVU, principalmente per recepire l’IFRS 9 e le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. L’intervento è motivato dalla necessità di allineare modelli, istruzioni e contenuti informativi alla nuova disciplina contabile degli strumenti finanziari e di apportare correttivi tecnici e terminologici.
Ambito soggettivo e logica del sistema di segnalazione
Il regolamento si applica agli enti creditizi significativi e meno significativi, su base consolidata, subconsolidata o individuale, nonché alle succursali significative e meno significative di enti stabiliti in Stati membri non partecipanti. La disciplina distingue in modo dettagliato tra soggetti IFRS e soggetti che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, nonché tra gruppi vigilati significativi e meno significativi. Sono inoltre previste regole specifiche per le filiazioni ubicate in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi.
Oggetto dell’obbligo: informazioni finanziarie a fini di vigilanza
L’articolo 1, come sostituito, conferma che la segnalazione riguarda informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle autorità nazionali competenti. Il regolamento precisa che non modifica i principi contabili utilizzati nei bilanci, ma richiede l’invio delle informazioni necessarie a fini prudenziali, con modelli specifici per gli enti che utilizzano GAAP nazionali. Le ANC e le banche centrali nazionali possono inoltre utilizzare i dati raccolti per altre funzioni.
Definizioni, classificazione dei soggetti e mutamento di qualifica
L’articolo 2 introduce definizioni autonome di ente significativo, ente meno significativo, succursale significativa e succursale meno significativa. L’articolo 3 disciplina il momento in cui il soggetto vigilato passa da una categoria all’altra: il passaggio a significativo avviene, in linea generale, 12 mesi dopo la notifica della decisione prevista dal regolamento quadro MVU, mentre il passaggio a meno significativo decorre dalla notifica della decisione corrispondente. Da quel momento cambiano titolo e contenuto degli obblighi informativi.
Segnalazioni dei soggetti significativi
Per gli enti significativi, il Titolo II distingue: segnalazioni su base consolidata per chi redige i dati in IFRS o in GAAP nazionali; segnalazioni su base individuale per gli enti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per le succursali significative; segnalazioni relative alle filiazioni in Stati membri non partecipanti o paesi terzi. I contenuti minimi sono ricalibrati secondo gli allegati del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Le date di riferimento sono trimestrali, semestrali e annuali, con cumulo dei dati dal primo giorno dell’anno civile o, se consentito, dell’anno contabile. Le ANC trasmettono i dati alla BCE entro termini differenziati: in alcuni casi il decimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio del regolamento di esecuzione, in altri il venticinquesimo giorno lavorativo. Per le filiazioni extra-UE o in Stati membri non partecipanti, l’invio alla BCE avviene entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio previste.
Soglia di 3 miliardi di euro e semplificazioni informative
Un elemento centrale del regolamento è la soglia del totale attivo pari o inferiore a 3 miliardi di euro. Tale soglia opera per talune filiazioni e per gli enti meno significativi, determinando l’esenzione da specifiche informazioni o l’applicazione di un contenuto minimo ridotto. Il passaggio tra regime ordinario e regime semplificato richiede che il superamento o il rientro sotto soglia si verifichi per un numero di date trimestrali consecutive definito dal regolamento.
Segnalazioni dei soggetti meno significativi
Il Titolo III replica la struttura del Titolo II per gli enti meno significativi e le succursali meno significative. Anche qui si distingue tra soggetti IFRS e soggetti con GAAP nazionali, tra base consolidata e individuale, e tra gruppi vigilati e soggetti non appartenenti a gruppi. Per gli enti con attivo pari o inferiore a 3 miliardi di euro, il regolamento consente un set minimo di dati; le ANC possono integrare tali informazioni in schemi nazionali più ampi, anche per finalità statistiche.
Le date di riferimento e i termini di trasmissione alla BCE sono disciplinati in modo simile al Titolo II, con termini di venticinque o trentacinque giorni lavorativi a seconda della fattispecie. Anche in questo caso è prevista la possibilità di adattare le scadenze all’anno contabile non coincidente con quello civile.
Aggiornamento dei modelli FINREP e impatto dell’IFRS 9
Le modifiche agli allegati sono ampie e incidono sui modelli FINREP relativi a stato patrimoniale, conto economico, disaggregazione di prestiti e anticipazioni, passività finanziarie, derivati, coperture, esposizioni deteriorate e misure di tolleranza. I modelli vengono allineati all’IFRS 9, con particolare attenzione alla classificazione al fair value, al costo ammortizzato, alle coperture, alle svalutazioni e alle esposizioni deteriorate. Per i soggetti con GAAP nazionali sono previsti modelli analoghi, ma adattati alle specificità contabili nazionali e alla direttiva 86/635/CEE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si applica per la prima volta agli enti che applicano gli IFRS alla prima data di riferimento dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2017. Per i soggetti vigilati significativi soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE l’applicazione decorre dal 1º gennaio 2018; per i meno significativi con il medesimo regime contabile, dal 1º gennaio 2018, salvo la facoltà della BCE, su richiesta di una ANC, di rinviare l’applicazione al 1º gennaio 2019 se la disciplina nazionale è incompatibile con gli IFRS.
Disposizioni transitorie
Per evitare discontinuità operative, l’articolo 19 introduce regole di transizione per i soggetti che cambiano qualifica o superano la soglia dei 3 miliardi di euro prima del 1º gennaio 2018. In tali casi, l’obbligo di applicare il nuovo regime decorre solo dopo 18 mesi dalla notifica o dal superamento della soglia, a seconda delle situazioni previste.
Disposizioni principali
Oggetto, destinatari e principi generali
L’articolo 1, come sostituito, definisce gli obblighi di segnalazione FINREP verso le ANC per enti creditizi significativi e meno significativi, su base consolidata e individuale, nonché per succursali significative e meno significative. Stabilisce che i dati possono essere usati anche per altre funzioni dalle ANC e/o BCN; non incide sui principi contabili applicati nei bilanci, ma richiede la trasmissione di informazioni sulle regole di valutazione e, per gli enti con GAAP nazionali, modelli specifici. Le succursali possono trasmettere le informazioni tramite l’ente creditizio di appartenenza. Sono previste deroghe per gli enti esentati dai requisiti prudenziali individuali ex articoli 7 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Definizioni aggiornate e classificazione dei soggetti vigilati
L’articolo 2 introduce le definizioni di "ente creditizio significativo", "ente creditizio meno significativo", "succursale significativa" e "succursale meno significativa", collegate alla qualifica di soggetto vigilato nel quadro dell’MVU. È soppresso il precedente punto 3 dell’articolo 2.
Mutamento di qualifica del soggetto vigilato
L’articolo 3 disciplina il momento in cui un soggetto vigilato assume la qualifica di significativo o meno significativo ai fini del regolamento. Il passaggio a significativo avviene, in via generale, 12 mesi dopo la notifica della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014; da quel momento il soggetto segnala secondo il Titolo II. Il passaggio a meno significativo decorre dalla notifica della decisione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014; da allora si applica il Titolo III.
Segnalazioni dei soggetti significativi su base consolidata
Gli articoli 4 e 5 disciplinano la segnalazione consolidata degli enti creditizi significativi rispettivamente per chi applica IFRS e per chi applica discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE. La segnalazione avviene secondo gli articoli pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e con le frequenze previste, distinguendo tra modelli dell’allegato III per gli IFRS e dell’allegato IV per i GAAP nazionali.
Segnalazioni dei soggetti significativi su base individuale
L’articolo 6 disciplina gli enti creditizi significativi e le succursali significative che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, imponendo la segnalazione individuale. Per i soggetti IFRS, le informazioni includono quelle dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, compreso il modello 40.1 dell’allegato III; per i soggetti con GAAP nazionali, si applica l’articolo 11 del medesimo regolamento di esecuzione, compreso il modello 40.1 dell’allegato IV. Sono elencate le sole categorie informative da trasmettere e sono previste esclusioni per i modelli 17.1, 17.2, 17.3 e 40.1/40.2 in specifiche ipotesi, nonché la possibilità per le ANC di raccogliere i dati in schemi nazionali più ampi.
Segnalazioni dei soggetti significativi appartenenti a gruppi vigilati significativi
L’articolo 7 impone alle entità significative appartenenti a gruppi vigilati significativi la segnalazione individuale all’ANC di riferimento. Per gli enti IFRS la frequenza è quella dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e il contenuto minimo è quello dell’allegato I; per gli enti con GAAP nazionali si applica l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 con il contenuto minimo dell’allegato II.
Date di riferimento e termini di invio per i soggetti significativi
L’articolo 8 fissa le date di riferimento trimestrali, semestrali e annuali; regola la cumulazione dei dati dall’inizio dell’anno civile o dell’anno contabile; consente l’adattamento alle chiusure non coincidenti con l’anno civile. Le ANC trasmettono alla BCE entro il decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gli enti significativi non appartenenti a gruppi vigilati significativi e per le succursali meno significative, e entro il venticinquesimo giorno lavorativo per gli enti significativi appartenenti a gruppi vigilati significativi.
Segnalazioni relative a filiazioni in Stati membri non partecipanti o paesi terzi
Gli articoli 9 e 10 impongono agli enti creditizi significativi di segnalare, su base individuale, informazioni finanziarie sulle filiazioni situate in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi. Se più enti del gruppo applicano requisiti prudenziali su base consolidata, l’obbligo si concentra sull’ente del più alto livello di consolidamento stabilito in uno Stato membro partecipante. Non si segnalano le filiazioni con totale attivo pari o inferiore a 3 miliardi di euro; il superamento o il rientro sotto soglia deve permanere per un numero definito di date trimestrali consecutive prima di far scattare o cessare l’obbligo. Le ANC trasmettono alla BCE entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio previste.
Segnalazioni dei soggetti meno significativi su base consolidata
Gli articoli 11 e 12 disciplinano gli enti creditizi meno significativi su base consolidata. Per gli IFRS si applicano gli allegati I e III e la frequenza dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; per i GAAP nazionali si applicano gli allegati I e IV e la frequenza dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Per gli enti con attivo consolidato pari o inferiore a 3 miliardi di euro, il contenuto minimo si riduce alle informazioni dell’allegato III. La soglia di 3 miliardi e le relative regole di permanenza per quattro o tre date trimestrali consecutive determinano l’entrata o l’uscita dal regime rafforzato. I termini di trasmissione alla BCE sono il venticinquesimo giorno lavorativo per alcuni soggetti e il trentacinquesimo per altri, a seconda del livello di consolidamento e della localizzazione nello Stato membro partecipante.
Segnalazioni dei soggetti meno significativi su base individuale
L’articolo 13 disciplina gli enti meno significativi e le succursali meno significative che non fanno parte di un gruppo vigilato. Per gli IFRS, il contenuto minimo è quello dell’allegato I e si applica la frequenza dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; per i GAAP nazionali, il contenuto minimo è quello dell’allegato II e si applica la frequenza dell’articolo 11 del medesimo regolamento di esecuzione. Sono previste eccezioni per gli enti con attivo pari o inferiore a 3 miliardi di euro, per le succursali con attività pari o inferiori a 3 miliardi di euro, e regole di passaggio soglia analoghe a quelle previste per gli altri soggetti. Le ANC possono integrare le raccolte in schemi nazionali più ampi.
Segnalazioni dei soggetti meno significativi appartenenti a gruppi vigilati meno significativi
L’articolo 14 impone la segnalazione individuale agli enti meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo. Per gli IFRS è richiesto il contenuto minimo dell’allegato II e la frequenza dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; per i GAAP nazionali si applica l’articolo 11 del medesimo regolamento di esecuzione e il contenuto minimo dell’allegato II. Vale la soglia di 3 miliardi di euro per la semplificazione dei dati e per il passaggio al regime rafforzato.
Date di riferimento e termini di invio per i soggetti meno significativi
L’articolo 15 stabilisce date di riferimento trimestrali, semestrali e annuali, cumulazione dei dati e possibilità di adattamento all’anno contabile non coincidente con quello civile. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni sui soggetti meno significativi non appartenenti a gruppi vigilati e sulle succursali meno significative entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; per gli enti meno significativi appartenenti a gruppi vigilati meno significativi il termine è il trentacinquesimo giorno lavorativo.
Linguaggio di trasmissione
L’articolo 17 impone alle ANC di trasmettere le informazioni secondo la tassonomia XBRL pertinente e le specifiche della decisione BCE/2014/29, per garantire un formato tecnico uniforme.
Disposizioni transitorie
L’articolo 19 prevede che, se un soggetto meno significativo diviene significativo prima del 1º gennaio 2018, esso sia considerato significativo ai fini del regolamento 18 mesi dopo la notifica della decisione di qualificazione. Se il totale attivo di un soggetto meno significativo supera 3 miliardi di euro prima del 1º gennaio 2018, l’applicazione della disciplina rafforzata decorre dalla prima data di riferimento che cade almeno 18 mesi dopo il superamento della soglia. Regola analoga per le filiazioni in Stati membri non partecipanti o paesi terzi che superano 3 miliardi di euro prima del 1º gennaio 2018.
Modifiche agli allegati e nuovi modelli FINREP
Gli allegati I e II sono modificati; l’allegato IV è sostituito e l’allegato V è sostituito. Le tabelle dei modelli FINREP sono aggiornate per riflettere IFRS 9, con variazioni nei modelli relativi a stato patrimoniale, conto economico, prestiti e anticipazioni, passività finanziarie, derivati, coperture, esposizioni deteriorate e misure di tolleranza. Sono introdotti o rimodulati modelli e punti dati per gli enti IFRS e per quelli con discipline contabili nazionali, con possibilità per le ANC di richiedere taluni modelli aggiuntivi o alternativi.
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