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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1539

Regolamento (UE) 2017/1539 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2017, che stabilisce la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25) per i soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali (BCE/2017/26)

Normativa europea32017R1539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento BCE (UE) 2017/1539 determina, in attuazione del regolamento (UE) 2017/1538, a partire da quale data quest’ultimo si applica a specifici soggetti vigilati meno significativi. La BCE, a seguito delle richieste delle autorità nazionali competenti e della valutazione delle discipline contabili nazionali, ha scelto di estendere l’applicazione alle entità stabilite in Germania e Francia. La misura è collegata alla compatibilità tra normativa contabile nazionale e IFRS e produce effetti dal 1º gennaio 2019.

Stabilisce la data di applicazione del regolamento BCE (UE) 2017/1538 per taluni soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali in Germania e in Francia.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti vigilati meno significativi, soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, stabiliti in Germania o in Francia. Rileva solo in relazione all'applicazione del regolamento BCE (UE) 2017/1538 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza. La decorrenza fissata è il 1º gennaio 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma il suo effetto sostanziale riguarda i soggetti e gli Stati indicati.

Regolamento (UE) 2017/1539 della BCE: data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1538 per alcuni soggetti vigilati meno significativi

Il regolamento disciplina esclusivamente la decorrenza applicativa del regolamento BCE (UE) 2017/1538 in un ambito circoscritto della vigilanza prudenziale bancaria. Esso interviene nel contesto del Meccanismo di vigilanza unico e della segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza, con particolare riguardo ai soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2015/534 della BCE stabilisce obblighi di segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza nei confronti dei soggetti vigilati verso le autorità nazionali competenti. Il successivo regolamento (UE) 2017/1538 ha previsto che la BCE possa decidere, su richiesta di un’ANC, di applicare tali obblighi anche ai soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali, quando queste non siano compatibili con gli International Financial Reporting Standards.

Sulla base delle richieste pervenute dalle autorità nazionali competenti entro il 27 luglio 2017 e della valutazione delle discipline contabili nazionali, la BCE ha ritenuto opportuno stabilire che il regolamento (UE) 2017/1538 si applichi ad alcuni enti stabiliti in specifici Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito soggettivo e territoriale della misura:

  • destinatari: soggetti vigilati meno significativi;
  • requisito contabile: soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE;
  • ambito territoriale: soggetti stabiliti in Germania o in Francia;
  • decorrenza dell’applicazione: 1º gennaio 2019.

Il regolamento non introduce nuovi obblighi di merito, ma individua il momento a partire dal quale il regolamento (UE) 2017/1538 diventa applicabile a tali soggetti.

Base giuridica e procedura decisionale

Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo della BCE sulla base del regolamento (UE) n. 1024/2013, in particolare degli articoli 4, 6 e 10, nonché dell’articolo 26, paragrafi 7 e 8, richiamati nei considerando. È inoltre richiamato il regolamento quadro sull’MVU (regolamento (UE) n. 468/2014), che disciplina la cooperazione tra BCE e autorità nazionali competenti.

La BCE sottolinea che la decisione discende da una valutazione delle discipline contabili nazionali e dalle richieste delle autorità nazionali competenti, confermando il carattere mirato e selettivo dell’intervento.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della BCE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti che assistono enti creditizi e soggetti vigilati, il testo è rilevante perché:

  • conferma l’estensione del regime di segnalazione finanziaria del regolamento (UE) 2017/1538 a soggetti meno significativi in Germania e Francia;
  • fissa una data certa di decorrenza, 1º gennaio 2019;
  • richiama il collegamento tra disciplina contabile nazionale e compatibilità con gli IFRS, profilo centrale nella selezione degli enti interessati.

In sostanza, il regolamento funge da atto applicativo/di raccordo che rende operativa, per determinati soggetti e territori, la disciplina di segnalazione finanziaria predisposta dalla BCE.

Disposizioni principali

Presupposto normativo e funzione del regolamento

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2017/1538, che consente alla BCE di decidere, su richiesta di un’autorità nazionale competente, l’applicazione delle regole di segnalazione a soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE quando tali discipline non sono compatibili con gli IFRS.

Ambito soggettivo e territoriale dell’applicazione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento (UE) 2017/1538 si applica ai soggetti vigilati meno significativi soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e stabiliti in Germania o in Francia, con applicazione dal 1º gennaio 2019.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Base procedurale e motivazione

La decisione è adottata in linea con la procedura prevista dall’articolo 26, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. I considerando precisano che la BCE ha agito dopo richieste pervenute dalle autorità nazionali competenti entro il 27 luglio 2017 e dopo aver valutato le discipline contabili nazionali.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialemeccanismo di vigilanza unicosegnalazione di informazioni finanziariecontabilità bancaria

Testo integrale

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