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Sentenza

Sentenza n. 3863/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza numero 699/2025 emessa in data 19 novembre 2025, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 per la carta elettronica del docente relativa all'anno scolastico 2024/25, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata il 19 novembre 2025 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto al pagamento di € 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Dopo la notifica era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L'Amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'eventuale procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni soltanto su istanza del creditore, decorso il termine assegnato al Ministero, e provveda entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di titoli esecutivi; decorso tale termine senza pagamento, è esperibile l'azione di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini della liquidazione delle spese e del rimborso del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di un titolo esecutivo, l'omesso pagamento integra inottemperanza e legittima il creditore a proporre ricorso per l'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non contesti né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisca elementi sull'avvenuto pagamento non può impedire l'accertamento dell'inadempimento, ove dagli atti risulti il mancato pagamento anche parziale.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinandone l'intervento a un'apposita istanza del creditore.
  • Quando l'attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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