Sentenza n. 1157/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione in data 27 febbraio 2026, n. 339, con la quale il Dirigente del Settore tecnico Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di Biella e Vercelli della Regione Piemonte ha rilasciato la concessione demaniale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 190/2024 alla Società Infralab per l’occupazione di 6 ettari dello specchio d’acqua denominato Ravasanella nei Comuni di Roasio (VC), Sostegno (BI) e Villa del Bosco (BI) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante e ha autorizzato il concessionario ad eseguire le opere in oggetto; - della determina in data 13 aprile 2026, n. 660, con la quale la concessione è stata rettificata in parte qua; - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, con particolare riferimento: - alla comunicazione in data 8 gennaio 2026, prot. n. 345, con la quale è stato dato avvio al procedimento conclusosi con la concessione sopra richiamata; - alla nota in data 2 febbraio 2026, prot. n. 4720, con la quale la Regione, in riscontro all’istanza di annullamento in autotutela del Consorzio esponente, ha confermato la propria competenza riguardo al procedimento de quo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Concessione demaniale per l’occupazione di uno specchio d’acqua artificiale destinata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico flottante, nonché successiva rettifica
Esito
La controversia
Il Consorzio di bonifica ha impugnato la concessione rilasciata dalla Regione Piemonte alla società concessionaria per l’occupazione di circa sei ettari dello specchio d’acqua artificiale derivante da una diga, di cui il Consorzio è concessionario, nonché la successiva rettifica e gli atti connessi. Il ricorrente ha contestato, tra l’altro, la competenza regionale e ha richiamato la disciplina del rito speciale relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La questione esaminata in via preliminare dal TAR ha riguardato il riparto di giurisdizione, in particolare se la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo oppure in quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ha ritenuto che l’art. 119, comma 1, lett. l-bis, c.p.a., richiamato con riferimento agli impianti da fonti rinnovabili, presupponga la giurisdizione ma non la attribuisca, non configurando un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. Inoltre, il procedimento impugnato aveva direttamente a oggetto la concessione per l’occupazione dello specchio d’acqua artificiale, mentre le questioni relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico sarebbero state esaminate nell’ambito del successivo procedimento autorizzatorio. Applicando l’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933 e il criterio dell’incidenza diretta sulla gestione, sull’esercizio delle opere idrauliche e sui rapporti con i concessionari, il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ha precisato che la causa può essere riproposta davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. l-bis, c.p.a.
le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
La disposizione presuppone la sussistenza della giurisdizione, ma non la radica, poiché non costituisce un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione delle impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi definitivi incidenti direttamente sulla materia delle acque pubbliche.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La disciplina processuale relativa alle controversie concernenti i progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili non attribuisce di per sé la giurisdizione al giudice amministrativo e presuppone che essa sia già radicata secondo le ordinarie regole di riparto.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni di provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla gestione o sull’esercizio di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, sui rapporti con i concessionari o sulle modalità di utilizzazione delle acque.
- La concessione per l’occupazione di uno specchio d’acqua artificiale derivante da una diga incide direttamente sulla materia delle acque pubbliche, anche quando l’occupazione sia funzionale alla successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante; pertanto, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nel rispetto dell’art. 11 c.p.a.
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