Cassazione Penale, Sentenza n. 10002/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.: il ricorrente sosteneva che, al momento della richiesta di rinvio a giudizio per i primi fatti, il pubblico ministero fosse già in possesso di tutti gli elementi anche relativamente ai reati poi contestati nella seconda ordinanza, e che pertanto la decorrenza della misura cautelare applicata successivamente dovesse essere retrodatata al giorno di esecuzione della precedente ordinanza. Inoltre il ricorrente lamentava una presunta duplicazione di contestazioni relative a una condotta estorsiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame, secondo cui gli elementi probatori a fondamento della seconda ordinanza risultano emergere soltanto dall'informativa conclusiva del 26 giugno 2024, successiva alla richiesta di rinvio a giudizio relativa ai primi fatti (20 giugno 2024). Pertanto non sussisteva la desumibilità dagli atti, anteriore al provvedimento dispositvo che separa la fase delle indagini dalla fase del giudizio, dei fatti poi contestati nella seconda ordinanza; la censura del ricorrente è risultata generica e non ha confutato il nucleo centrale della decisione impugnata. La presunta duplicazione è stata ritenuta infondata perché le condotte contestate, pur aventi la stessa persona offesa, si riferivano a episodi distinti e temporalmente separati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza dei termini di una misura cautelare emessa in diverso procedimento è possibile solo se, già prima del provvedimento dispositvo che apre il giudizio (es. richiesta di rinvio a giudizio), dagli atti risultano gli elementi fondanti i fatti poi oggetto della successiva ordinanza, tali da consentire al PM di chiedere una unica misura cautelare per tutti i fatti
art. 12, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla connessione fra fatti; il tribunale ha ritenuto che, pur esistendo una connessione qualificata fra fatti, ciò non esonera dall'accertare la desumibilità preventiva dagli atti degli elementi specifici a fondamento della seconda ordinanza
Sentenza Corte Costituzionale 408/2005
Richiamata per il principio secondo cui la retrodatazione è ammessa quando gli elementi fondanti della misura successiva fossero già disponibili prima del provvedimento dispositvo che segnala il passaggio alla fase del giudizio
Cass. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 (Flandina)
La desumibilità non si identifica con la mera esistenza di una notizia di reato: è necessaria la presenza, negli atti anteriori, di un compendio documentale o dichiarativo che consenta al PM un meditato apprezzamento prognostico sulla concludenza e gravità degli indizi per giustificare la richiesta di una misura cautelare
Cass. Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019 (Di)
Conferma che la desumibilità presuppone una conoscenza effettiva, derivata da specifici elementi probatori già presenti negli atti, non la semplice conoscibilità storica degli eventi
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, è necessario dimostrare che, prima del provvedimento che apre il giudizio (es. rinvio a giudizio), negli atti esistesse un compendio probatorio idoneo a far ritenere al PM la sussistenza e la gravità degli indizi relativi ai fatti poi contestati nella seconda ordinanza
- La mera esistenza di notizie di reato o la successiva valorizzazione probatoria di elementi già presenti non sono sufficienti: occorre che quegli elementi fossero, al momento giuridicamente rilevante, già suscettibili di un apprezzamento prognostico concreto e meditato
- Argomentazioni generiche e meramente avversative, senza indicazione puntuale degli atti e degli elementi che avrebbero reso anticipabile la contestazione, sono inammissibili e non superano la presunzione motivazionale del giudice
- La coincidenza della persona offesa non costituisce duplicazione se le condotte sono distinte nel tempo: reati simili ma commessi in momenti diversi sono reati autonomi
- Se si vuole sostenere che un'informativa conclusiva sia meramente riepilogativa di atti già incidenti nel fascicolo, è indispensabile indicare e documentare quali atti precedenti contenevano effettivamente gli stessi elementi idonei ad alimentare la misura cautelare
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