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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29625/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)

La controversia

La controversia origina da quattro verbali di accertamento per superamento dei limiti di velocità rilevato con sistema SICve-TUTOR. La società destinataria delle sanzioni ha proposto opposizione, poi respinta dal giudice di pace e in appello dal tribunale. In appello era stato dedotto, tra l'altro, che l'apparecchiatura non fosse validamente omologata e/o tarata, che vi fosse una discriminazione nell'uso del controllo velocità su alcune strade e che la segnalazione della postazione e la riduzione applicata non fossero conformi alla disciplina di settore. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi; la Corte esamina prioritariamente il terzo, con cui si lamenta violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 45, comma 6, cod. strada, come dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 113/2015, censurando la decisione di merito per avere addossato all'opponente l'onere di provare la mancata taratura o il malfunzionamento dell'apparecchio, anziché porre a carico dell'Amministrazione la prova del certificato di taratura e dell'omologazione periodica dello strumento.

La decisione

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui, in caso di contestazione sulla affidabilità dell'autovelox/sistema di rilevazione della velocità, spetta alla Pubblica Amministrazione dimostrare l'iniziale omologazione e la periodica taratura dello strumento; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: la Corte afferma che, in presenza di contestazione sulla legittimità e affidabilità dell'apparecchio di rilevazione, la prova positiva dell'omologazione e della taratura grava sulla Pubblica Amministrazione.

  • art. 45, comma 6, cod. strada

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; tale requisito incide sulla legittimità della sanzione.

  • art. 142, comma 6-bis, cod. strada

    Richiamato nel ragionamento del giudice di merito in relazione alla preventiva segnalazione delle postazioni di controllo.

  • art. 345 del regolamento di attuazione del codice della strada

    La riduzione progressiva del margine di errore è ritenuta applicabile solo ai controlli effettuati con metodi empirici, non agli accertamenti con apparecchiature.

  • L. n. 241 del 1990

    Richiamata dal giudice di merito in relazione all'istanza di accesso agli atti, ma la Corte non fonda su tale profilo la propria decisione.

  • Corte cost. n. 113/2015

    È il precedente costituzionale che ha reso necessario l'accertamento della taratura periodica delle apparecchiature di controllo della velocità.

  • circolare Ministero dell'interno 26/6/2015 prot. 300/A4745/15/144/5/20/5

    Indicata come fonte amministrativa che già prescriveva verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali presso centri accreditati.

  • d.m. 13/6/2017

    Indicato come fonte che disciplina i soggetti abilitati a eseguire le verifiche iniziali e periodiche di taratura con rilascio del certificato.

Massime di principio

  • Quando la sanzione per eccesso di velocità è contestata sotto il profilo dell'affidabilità dell'apparecchio, la Pubblica Amministrazione deve provare in giudizio l'iniziale omologazione e la periodica taratura dello strumento; non è sufficiente una mera indicazione nel verbale del corretto funzionamento dell'apparato.
  • Il verbale di accertamento non ha fede privilegiata quanto all'attestazione del buon funzionamento dell'apparecchiatura nel momento del rilievo, trattandosi di circostanza non assistita da querela di falso.
  • L'onere probatorio non può essere invertito a carico del sanzionato, il quale non deve dimostrare l'assenza di omologazione o di taratura, ma può limitarsi a contestare l'affidabilità del sistema; solo dopo la prova dell'Amministrazione passa eventualmente alla parte privata l'onere della prova contraria.
  • Ai fini della legittimità della sanzione, la taratura non deve essere solo iniziale ma deve essere ripetuta nel tempo con cadenza almeno annuale, secondo le prescrizioni amministrative e l'interpretazione della Corte.
  • La segnalazione della postazione di controllo e l'eventuale corretta installazione dell'apparato non eliminano, da sole, il necessario accertamento sulla taratura periodica e sull'omologazione dello strumento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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