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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 24000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2004, sostenendo l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Deduceva che i beni strumentali utilizzati fossero indispensabili per l'attività e che l'effettivo potere decisionale e organizzativo spettasse alla società petrolifera proprietaria dell'impianto. Contestava inoltre la valutazione della CTR sulla presenza di collaboratori, affermando che l'unico collaboratore fosse il figlio, impiegato solo dal 2000 al 2004, e che la moglie non avesse mai collaborato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la debenza dell'IRAP. Ha ritenuto esistente un'autonoma organizzazione perché il gestore era responsabile dell'organizzazione della propria attività, utilizzava attrezzature ulteriori per il lavaggio e la pulizia delle auto, offriva servizi accessori e si avvaleva in modo non occasionale di familiari e collaboratori da lui retribuiti. Il rapporto con la compagnia petrolifera non escludeva tale autonomia, poiché il comodato dell'impianto riguardava principalmente le attrezzature necessarie alla distribuzione del carburante. Il contribuente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 2.500 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Il requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non meramente occasionale e oltre il limite di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria.

  • D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 1, comma 6

    Nel rapporto tra concessionario e gestore di un impianto di carburante è prevista la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle relative attrezzature.

  • Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 19, comma 4

    La disposizione interpreta e integra la disciplina relativa alla gestione degli impianti di distribuzione, confermando la gratuità dell'uso delle apparecchiature concesse al gestore.

  • R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, art. 25

    Il rapporto di gestione dell'impianto è ricondotto a un comodato o a una cessione in uso gratuito e, di per sé, non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.

  • D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, convertito dalla Legge 18 dicembre 1970, n. 1034

    La gestione dell'impianto è configurata come godimento di un complesso di beni strumentali destinati all'esercizio di un'attività economica, senza automatica qualificazione come lavoro subordinato.

  • D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, art. 19

    Gli obblighi relativi a ferie, controlli sui registri, manutenzione e divieto di modificare gli impianti attengono alla disciplina dell'attività per finalità di pubblico interesse e non dimostrano, da soli, l'assenza di autonomia organizzativa.

  • Codice civile, art. 2083

    Il gestore è stato qualificato come piccolo imprenditore, ma anche l'attività del piccolo imprenditore è soggetta a IRAP quando è autonomamente organizzata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le censure riguardavano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della legge e l'omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria depositata dal ricorrente è stata esaminata nell'ambito del giudizio di cassazione.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016

    Ha fissato i criteri generali per individuare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP: responsabilità dell'organizzazione, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o impiego non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia meramente esecutiva.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività è soggetta a IRAP non basta verificare la titolarità formale dei beni o l'esistenza di un contratto con un'impresa principale: occorre accertare chi organizza concretamente l'attività e assume le relative scelte gestionali.
  • Nel caso di un gestore di impianto di carburante, le attrezzature concesse gratuitamente e necessarie alla distribuzione del carburante, da sole, non dimostrano necessariamente l'autonoma organizzazione; possono però assumere rilievo ulteriori beni e servizi autonomamente introdotti dal gestore.
  • L'offerta di servizi aggiuntivi, come lavaggio automatico, pulizia dei veicoli, vendita di prodotti accessori e servizi self-service, può dimostrare un'organizzazione autonoma distinta dalla semplice intermediazione nella vendita di carburante.
  • L'impiego non occasionale di familiari o collaboratori retribuiti può integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, soprattutto quando supera il supporto meramente esecutivo o di segreteria.
  • Le valutazioni della commissione tributaria sui fatti e sulle prove non sono normalmente riesaminabili in cassazione se risultano logicamente e adeguatamente motivate.
  • Il contribuente che chiede il rimborso dell'IRAP deve dimostrare l'assenza dei presupposti impositivi, fornendo elementi concreti sull'assenza di responsabilità organizzativa, di beni eccedenti il minimo indispensabile e di lavoro altrui rilevante.

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