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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33472/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La banca aveva agito contro il proprio ex difensore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale. Secondo la prospettazione attorea, nel precedente giudizio promosso da numerosi ex dipendenti aderenti a un fondo pensione integrativo, il legale avrebbe omesso di contestare tempestivamente l’applicabilità della clausola regolamentare relativa all’indicizzazione del trattamento pensionistico alla variazione del costo della vita. In particolare, si contestava che il professionista non avesse sollevato tale questione già in primo grado, né avesse proposto un motivo specifico di appello avverso la decisione pretoria che aveva riconosciuto ai pensionati il diritto al trattamento previsto dal regolamento del fondo; inoltre, in Cassazione avrebbe poi articolato un ricorso dichiarato inammissibile. Il convenuto resistette sostenendo che la domanda originaria dei pensionati riguardava un diverso comma del regolamento, che la questione della scala mobile non era stata introdotta perché estranea alla domanda iniziale e che la scelta difensiva era stata prudente e coerente con la complessità della vicenda; aggiunse che l’estensione alla scala mobile era emersa solo in sede esecutiva, dopo la proposizione dell’appello. La banca ricorrente impugnò la sentenza d’appello deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. e delle norme processuali sull’appello e sul giudicato interno, sostenendo che il difensore avrebbe dovuto prospettare, almeno in via subordinata, l’ultrapetizione e l’erroneità della decisione anche rispetto al comma relativo alla scala mobile; con un secondo motivo contestò il giudizio di insussistenza del nesso causale tra l’omissione del legale e il danno lamentato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla responsabilità del difensore non si confrontasse in modo specifico con gli accertamenti di merito, in particolare con il rilievo che la domanda dei pensionati era stata proposta al netto dell’indicizzazione, che la pretesa relativa alla scala mobile era emersa solo con l’atto di precetto successivo all’appello e che l’andamento contrastato del giudizio esecutivo dimostrava la non immediata e univoca interpretazione della sentenza originaria. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze si risolvevano nella richiesta di una rivalutazione del merito e non incidevano specificamente sull’applicazione dell’art. 2236 c.c., richiamato dai giudici di merito; il secondo motivo, relativo al nesso causale, è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell’intimato; è stato altresì disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    viene richiamato dalla ricorrente come parametro della diligenza professionale, ma la Corte rileva che la censura non si confronta adeguatamente con la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2236 c.c.

    la responsabilità del professionista, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, richiede dolo o colpa grave; la Corte rileva che la ricorrente non censura specificamente l’applicazione di tale norma né dimostra la sussistenza di dolo o colpa grave.

  • art. 434 c.p.c. (ante riforma)

    richiamato in relazione alla necessità di specifici motivi di appello; la Corte osserva che la doglianza della ricorrente non supera il rilievo della mancata specifica contestazione degli accertamenti di merito.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema del giudicato interno, ma la censura viene considerata non decisiva rispetto alla ratio di inammissibilità.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma conseguenziale agli effetti della riforma o cassazione, senza accoglimento della tesi ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    invocato in via subordinata quale parametro del ricorso per cassazione, ma non idoneo a superare i rilievi di inammissibilità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte rileva la mancata riproduzione dei passaggi motivazionali della sentenza di merito utili a sostenere la censura.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, la parte che allega l’errore difensivo deve censurare in modo specifico gli accertamenti di fatto e la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa della vicenda processuale.
  • Quando la controversia affidata al professionista presenta profili di obiettiva incertezza interpretativa o processuale, l’applicazione dell’art. 2236 c.c. limita la responsabilità del difensore ai soli casi di dolo o colpa grave.
  • La prova del nesso causale tra la condotta omissiva del difensore e il danno lamentato non può essere sostituita da affermazioni generiche o ipotetiche, dovendo dimostrarsi che la diversa attività difensiva avrebbe verosimilmente cambiato l’esito della lite.
  • In sede di legittimità, la mancata puntuale contestazione di tutti i passaggi decisivi della motivazione di merito, unita alla richiesta di nuova valutazione del materiale processuale, determina l’inammissibilità del motivo.
  • Ai fini della diligenza professionale, la scelta di non introdurre una questione non ancora emersa nella domanda avversaria o sollevata solo in fase esecutiva può essere giudicata non negligente se inserita in una strategia difensiva coerente e ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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