Cassazione Penale, Sentenza n. 20362/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto il 30/9/2024 nei confronti del figlio Sebastiano Scalia, con riferimento alla normativa sugli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente deduceva un unico motivo di inosservanza e erronea applicazione degli artt. 321 e 324, comma 7, cod. proc. pen., e dell'art. 240-bis cod. pen., sostenendo che tali norme non fossero state correttamente applicate nel mantenimento del sequestro
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore del ricorrente ha infatti rinunciato all'impugnazione dopo che il giudice della cautela, con ordinanza del 10/2/2025, aveva disposto la restituzione della somma sequestrata, accertando la piena ed esclusiva disponibilità della somma in capo ai genitori dell'indagato. Per tale ragione non sussiste più l'interesse al riesame in Cassazione. Non è stata disposta condanna alle spese, dato che la revoca del sequestro ha riconosciuto l'originaria spettanza della somma al ricorrente
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato come norma rilevante in materia di sequestro e misure cautelari; nella decisione di inammissibilità non è stata effettuata una valutazione di merito dell'applicazione di tale norma perché la rinuncia e la successiva restituzione hanno determinato la mancanza di interesse all'impugnazione
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Citando la previsione procedurale relativa alle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta restituzione della somma e la rinuncia del ricorrente rendessero superflua ogni verifica sul rispetto di tale disposizione
art. 240-bis cod. pen.
Norma penale richiamata in relazione alla fattispecie (presunti proventi o beni connessi a reati), ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito dell'applicazione di tale disposizione a causa della sopravvenuta mancanza di interesse
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Testo normativo in materia di stupefacenti richiamato nella contestazione originaria; la decisione di inammissibilità non entra nel merito del rapporto tra il sequestro e la normativa sugli stupefacenti, atteso che il bene è stato restituito riconoscendone la titolarità ai genitori
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, se successiva a un provvedimento che ha eliminato l'interesse (es. restituzione del bene sequestrato), determina in genere l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
- Se il giudice della cautela revoca o dispone la restituzione di quanto sottoposto a sequestro riconoscendo l'esclusiva disponibilità del ricorrente, l'azione cautelare perde la sua ragion d'essere e le impugnazioni preventive possono essere dichiarate prive di interesse
- La Corte di legittimità, in presenza di sopravvenienze che eliminano l'interesse processuale, non entra nel merito delle questioni di diritto sollevate; la pronuncia riguarda esclusivamente l'ammissibilità
- La restituzione del bene o della somma può evitare la condanna alle spese processuali quando il provvedimento di revoca riconosce l'originaria spettanza del ricorrente
- Prima di rinunciare a un impugnazione è opportuno valutare se la sopravvenuta situazione (es. restituzione) sia definitiva e se sussistano profili di interesse processuale residui che giustifichino il proseguimento del giudizio
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