Corte di giustizia, Sentenza C-777/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 settembre 2020. — WO contro Vas Megyei Kormányhivatal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20 – Cure programmate – Autorizzazione preventiva – Concessione obbligatoria – Presupposti – Impossibilità, per la persona assicurata, di richiedere un’autorizzazione preventiva – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 26 – Assunzione dei costi delle cure programmate sostenuti dalla persona assicurata – Modalità di rimborso – Direttiva 2011/24/UE – Assistenza sanitaria transfrontaliera – Articolo 8, paragrafo 1 – Assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva – Principio di proporzionalità – Articolo 9, paragrafo 3 – Trattamento delle richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera – Elementi da prendere in considerazione – Termine ragionevole – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE. — Causa C-777/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la disciplina del rimborso per cure sanitarie transfrontaliere quando il paziente non ha ottenuto l’autorizzazione preventiva. Le cure ricevute in Germania da WO rientrano nelle cure programmate, ma il rifiuto automatico del rimborso per la sola mancanza di autorizzazione non è sempre legittimo. La Corte distingue tra consulto medico e cure ospedaliere o altamente specializzate, e afferma che, in presenza di urgenza o impossibilità di attendere, può spettare il rimborso anche senza previa autorizzazione. Ritenuti compatibili con la direttiva 2011/24 i termini procedurali ungheresi, purché l’autorità possa considerare lo stato di salute e l’urgenza.
Rimborso di cure sanitarie transfrontaliere: autorizzazione preventiva, cure programmate e limiti della disciplina nazionale ungherese
La questione giuridica
Se, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, una normativa nazionale possa subordinare in ogni caso il rimborso a un’autorizzazione preventiva senza prevedere una domanda o un’autorizzazione a posteriori, anche quando l’urgenza e lo stato di salute del paziente rendevano impossibile attendere la decisione; se il consulto medico e l’eventuale intervento effettuato all’estero rientrino nelle "cure programmate" soggette ad autorizzazione; e se i termini procedurali nazionali per esaminare le domande rispettino l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/24.
Principio di diritto
Le cure ricevute in un altro Stato membro, scelte dal paziente perché ritenute non disponibili nel proprio Stato entro un termine clinicamente accettabile, costituiscono "cure programmate" e, in linea di principio, richiedono l’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente. Tuttavia, se il paziente, per ragioni connesse al suo stato di salute o all’urgenza, non ha potuto chiedere l’autorizzazione o attendere la decisione, egli può ottenere il rimborso anche in assenza di autorizzazione, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004. Inoltre, è incompatibile con l’articolo 56 TFUE e con l’articolo 8 della direttiva 2011/24 una normativa che escluda sempre il rimborso delle visite mediche o delle cure ospedaliere/altamente specializzate ricevute all’estero senza autorizzazione, mentre è conforme all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva un termine nazionale predeterminato se l’autorità può comunque tener conto delle circostanze individuali e dell’urgenza del caso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Direttiva 2011/24/UE
- Articolo 7 della direttiva 2011/24/UE
- Articolo 8 della direttiva 2011/24/UE
- Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/24/UE
Rimborso di cure sanitarie transfrontaliere e autorizzazione preventiva
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo e del lavoro di Szombathely in una controversia tra WO e l’amministrazione sanitaria ungherese, relativa al rimborso di cure ricevute in Germania senza previa autorizzazione. La Corte interpreta congiuntamente il regolamento n. 883/2004, il regolamento n. 987/2009, la direttiva 2011/24 e l’articolo 56 TFUE.
Fatti e procedimento principale
WO, cittadino ungherese, dopo un precedente distacco della retina all’occhio sinistro, aveva sviluppato un glaucoma all’occhio destro. Le cure effettuate in Ungheria si erano rivelate inefficaci; si era quindi recato in Germania per un consulto medico, seguito il giorno successivo da un intervento oftalmologico urgente che gli aveva salvato la vista. La sua domanda di rimborso delle spese è stata respinta perché mancava l’autorizzazione preventiva richiesta dalla normativa ungherese.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi;
- l’articolo 20 del regolamento n. 883/2004, che disciplina le cure programmate all’estero e subordina il loro riconoscimento, in linea di principio, a un’autorizzazione preventiva;
- l’articolo 26 del regolamento n. 987/2009, che precisa le modalità applicative e di rimborso;
- gli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 2011/24, che regolano il rimborso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, l’autorizzazione preventiva e i termini ragionevoli di trattazione delle domande.
Nozione di "cure programmate"
La Corte afferma che le cure ricevute in un altro Stato membro per scelta del paziente, sulla base dell’asserita indisponibilità delle cure o di cure equivalenti entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico nello Stato di residenza, rientrano nella nozione di "cure programmate" ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 26 del regolamento n. 987/2009. Ne consegue che, in via di principio, tali cure richiedono autorizzazione preventiva dell’istituzione competente.
Rimborso in assenza di autorizzazione preventiva
La Corte precisa che il solo fatto di non aver chiesto l’autorizzazione preventiva non esclude automaticamente il rimborso. In base alla giurisprudenza richiamata, il rimborso può essere dovuto quando il paziente:
- si sia trovato, per ragioni connesse al proprio stato di salute o all’urgenza delle cure, nell’impossibilità di chiedere l’autorizzazione oppure di attendere la decisione dell’istituzione competente;
- soddisfi anche le condizioni sostanziali previste dall’articolo 20, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004.
La verifica spetta al giudice nazionale, che deve valutare concretamente le circostanze, compreso il tempo trascorso tra la fissazione dell’appuntamento e l’esecuzione delle cure.
Libera prestazione dei servizi e direttiva 2011/24
Quanto all’articolo 56 TFUE e alla direttiva 2011/24, la Corte conferma che un sistema nazionale che subordina in modo assoluto il rimborso a un’autorizzazione preventiva costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Tale restrizione può essere giustificata da esigenze di pianificazione e controllo dei costi solo entro limiti rigorosi.
In particolare, la Corte distingue:
- il consulto medico, che non rientra nelle ipotesi di assistenza sanitaria che possono essere soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/24;
- le cure ospedaliere o le cure che richiedono infrastrutture o attrezzature altamente specializzate e costose, che possono invece rientrare nell’ambito dell’autorizzazione preventiva.
Per queste ultime, però, un’esclusione assoluta del rimborso anche quando il paziente non poteva chiedere o attendere l’autorizzazione è sproporzionata e viola l’articolo 56 TFUE e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
Termini ragionevoli per trattare le domande
Sul terzo quesito, la Corte ritiene che l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/24 non osti a una normativa nazionale che preveda un termine di 31 giorni per concedere l’autorizzazione e di 23 giorni per negarla, purché l’istituzione competente possa tenere conto delle circostanze individuali e dell’urgenza del caso. Il punto decisivo non è il solo numero dei giorni, ma la possibilità di adattare l’esame alla situazione concreta del paziente.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- le cure transfrontaliere di WO rientrano, in linea di principio, nelle cure programmate;
- il rimborso può essere concesso anche senza autorizzazione preventiva se il paziente era impossibilitato a chiedere o attendere la decisione per ragioni di salute o urgenza;
- una normativa che escluda sempre il rimborso delle visite mediche all’estero senza autorizzazione è incompatibile con l’articolo 56 TFUE e con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/24;
- una normativa che escluda sempre il rimborso di cure ospedaliere o altamente specializzate, anche in caso di impossibilità di richiedere o attendere l’autorizzazione, viola l’articolo 56 TFUE e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva;
- il termine procedurale ungherese è compatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva se resta possibile considerare urgenza e circostanze individuali.
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