Sentenza n. 4510/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento/giudizio negativo, non comunicato alla ricorrente, con il quale quest’ultima è stata esclusa dal prosieguo della procedura e non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con d.d. 13 dicembre 2022 a n. 400 posti di notaio e di ogni altro annesso, connesso, presupposto e/o conseguente; 2) delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale n. 152 del 14 novembre 2023 allegato A), avente ad oggetto la scheda di valutazione relativa alla busta n. 347 (numero identificativo della odierna ricorrente), numero riportato anche sull’elaborato scritto, svolto dalla ricorrente in sede di concorso con il quale è stata espressa la valutazione negativa della Commissione esaminatrice con riguardo alla prova inter vivos, svolta dalla ricorrente, di cui al medesimo concorso notarile; 3) del verbale n. 15 del 23 giugno 2023 della Commissione Esaminatrice contenente la descrizione dei criterî di valutazione; 4) ove occorra della graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso medesimo, mai comunicata alla ricorrente; 5) del decreto di approvazione della graduatoria, di cui non si conoscono gli estremi della pubblicazione, relativo alla medesima procedura concorsuale; per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) del d.m. 15 maggio 2025 di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022; 2) della allegata graduatoria al d.m. 15 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo della commissione esaminatrice e conseguente non ammissione alle prove orali del concorso notarile, nonché verbali di valutazione, criteri di correzione e graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione negativa del primo elaborato scritto, relativo alla prova di diritto civile inter vivos, sostenendo che i tre errori qualificati dalla commissione come ostativi alla prosecuzione della correzione, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, non sussistessero o fossero stati erroneamente apprezzati. Ha contestato, in particolare, l’incomprensibilità e l’illogicità del rilievo relativo alla mancata previsione di uno strumento idoneo a tutelare l’acquirente da formalità pregiudizievoli, deducendo di avere previsto il deposito del prezzo; il rilievo relativo alla conferma di una divisione nulla, sostenendo che l’intervento di altro soggetto fosse stato valutato favorevolmente in altri elaborati; e il rilievo concernente la garanzia per la provenienza donativa, affermando di avere previsto rinuncia all’azione di opposizione e garanzia assicurativa. Ha inoltre censurato gli errori non ostativi ex art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, relativi all’ordine delle sottoscrizioni di una parte sordomuta, all’indicazione dei mezzi di pagamento e alla pretesa erronea individuazione dell’estensione di un’ipoteca dopo la divisione. Ha dedotto, in via generale, l’assenza di gravi insufficienze e la conformità dell’elaborato alla traccia, producendo anche un parere pro veritate. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria conclusiva del concorso, deducendone l’illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha chiarito che il sindacato sulle valutazioni delle commissioni di concorso è confutatorio e non sostitutivo: la discrezionalità tecnica della commissione può essere censurata solo per vizi procedurali, non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. Ha escluso la rilevanza delle doglianze fondate sulla disparità di trattamento, poiché la valutazione dell’elaborato è un giudizio individuale e globale; inoltre, non è invocabile il trattamento eventualmente più favorevole riservato illegittimamente ad altri candidati. Ha ritenuto irrilevante il parere pro veritate, non potendo un parere di un soggetto terzo sostituire la valutazione della commissione, salvo il caso residuale dell’abnormità. Nel merito, ha giudicato ragionevoli i rilievi della commissione: il generico riferimento alla consegna di una somma al notaio non dimostrava l’effettivo deposito del prezzo, mancando l’indicazione di un mezzo di pagamento intestato al notaio; la conferma della donazione nulla era stata attribuita al soggetto non richiesto dalla traccia, mentre la dichiarazione avrebbe dovuto provenire dal soggetto destinato a vendere l’immobile; la garanzia contro l’azione di restituzione avrebbe dovuto essere limitata al bene trasferito e configurata secondo la soluzione meno gravosa e più idonea a tutelare l’acquirente. Ha inoltre ritenuto corrette le valutazioni sugli errori non ostativi: l’ordine delle sottoscrizioni del sordomuto capace di leggere e scrivere doveva rispettare la sequenza prevista dalla legge notarile; l’indicazione generica dei mezzi di pagamento non dimostrava la capacità di redigere l’atto; e, ai sensi dell’art. 2825 c.c., l’ipoteca gravava sul bene assegnato al condomino dopo la divisione, non sul bene acquistato né sulla servitù costituita successivamente. Esclusi i vizi della valutazione originaria, è stata respinta anche l’illegittimità derivata della graduatoria finale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006
La commissione può individuare errori che, pur rilevanti nella valutazione dell’elaborato, non impediscono la prosecuzione della correzione.
art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006
tre errori ostativi alla prosecuzione della correzione
La presenza degli errori ostativi individuati dalla commissione può giustificare la mancata ammissione del candidato alle prove orali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
vizi procedurali (se non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241)
I vizi procedurali rilevano nel sindacato sulle valutazioni concorsuali salvo che ricorrano i presupposti di non annullabilità previsti dalla norma.
art. 57 l. notarile
in coerenza con l’art. 57 l. not.
Per la sottoscrizione dell’atto da parte del sordomuto capace di leggere e scrivere deve essere rispettato l’ordine funzionale a consentire alle altre parti di constatare la lettura e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
art. 2825, comma 1, c.c.
il meccanismo di cui all’art. 2825, comma 1 c.c. determina che il peso gravi unicamente sul bene assegnato al condomino dopo la divisione
L’ipoteca, dopo la divisione, grava sul bene assegnato al condomino e non sul bene successivamente acquistato da un terzo né sulla servitù costituita dopo l’iscrizione.
art. 563 c.c.
eventuale azione di restituzione di cui all’art. 563 c.c.
La tutela dell’acquirente contro l’azione di restituzione deve essere riferita al bene oggetto dello specifico trasferimento e non indistintamente all’intero complesso dei beni ricevuti dal donatario.
d.lgs. 231/2007
mezzi di pagamento conformi alla normativa antiriciclaggio d.lgs. 231/2007
L’indicazione di mezzi di pagamento conformi alla normativa antiriciclaggio non è sufficiente, da sola, a dimostrare che il prezzo sia stato effettivamente depositato presso il notaio.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle valutazioni delle commissioni di concorso il sindacato giurisdizionale è confutatorio e non sostitutivo: il giudice può annullare la valutazione solo in presenza di vizi procedurali rilevanti, non neutralizzati dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, oppure di manifesta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- La valutazione di un elaborato concorsuale è individuale e globale; la disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni assolutamente identiche e, comunque, il candidato non può pretendere l’estensione a proprio favore di un trattamento eventualmente illegittimamente riconosciuto ad altri candidati.
- Un parere pro veritate prodotto dal candidato non può sostituire o confutare, di per sé, la valutazione della commissione, alla quale spetta in via esclusiva l’apprezzamento degli elaborati, salvo il caso residuale di una valutazione abnorme.
- Il riferimento generico alla consegna di una somma al notaio non dimostra l’effettivo deposito del prezzo se l’elaborato non individua previamente un mezzo di pagamento intestato al notaio e non fornisce gli elementi necessari a comprovare l’operatività dello strumento.
- Nella redazione di un atto notarile, la soluzione giuridica deve essere riferita ai soggetti e agli interessi indicati dalla traccia: l’inserimento di un soggetto non necessario o l’omessa individuazione del soggetto cui compete la dichiarazione richiesta può integrare una grave insufficienza dell’elaborato.
- Ai sensi dell’art. 2825, comma 1, c.c., dopo la divisione l’ipoteca grava sul bene assegnato al condomino e non sul bene trasferito a un terzo né su una servitù costituita successivamente.
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