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Sentenza

Sentenza n. 2671/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 230/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro n. 230/2025, recante condanna all'accredito degli importi annuali spettanti sulla carta elettronica del docente o mediante strumento equipollente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 230/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero è stato condannato ad accreditare € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto, per importi complessivi individuali di € 1.500,00, € 1.000,00 ed € 2.500,00. Deducevano l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 21 luglio 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare alle ricorrenti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi rispettivamente riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione un'obbligazione pecuniaria è procedibile, nei casi previsti, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.
  • Quando il creditore documenta il giudicato e l'obbligazione riconosciuta, mentre l'amministrazione non deduce né prova l'adempimento, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio delle funzioni commissariali all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine per adempiere.
  • Il commissario ad acta scelto tra dipendenti pubblici cui siano affidate funzioni istituzionali coerenti con l'attività commissariale non ha diritto a un compenso autonomo quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali dell'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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