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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1071

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1071 della Commissione, del 12 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e che introduce un sistema elettronico per le informazioni vincolanti in materia di origine e di determinazione del valore in dogana

Normativa europea32024R1071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua le norme di esecuzione del codice doganale dell’Unione per integrare le nuove decisioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD) e per uniformare la gestione elettronica di tutte le informazioni vincolanti doganali. Modifica diversi articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, sopprime talune disposizioni divenute superflue e istituisce un sistema elettronico unico per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni. L’entrata in applicazione è differita al 1° dicembre 2027. Il testo mira anche a garantire coerenza, monitoraggio e uniformità delle decisioni doganali nell’Unione.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per introdurre le regole procedurali delle decisioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD) e per istituire un sistema elettronico comune per le informazioni vincolanti in materia di origine, tariffa e valore in dogana.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e agli operatori economici che presentano domande o ricevono decisioni vincolanti in materia tariffaria (ITV), di origine (IVO) e di determinazione del valore in dogana (IVVD), nell’ambito del codice doganale dell’Unione. Riguarda lo scambio e l’archiviazione elettronica delle informazioni, la consultazione dei fascicoli nel sistema elettronico, il monitoraggio dell’uso delle decisioni e le ipotesi di uso esteso delle decisioni stesse. È prevista un’applicazione uniforme nell’Unione, con rinvio dell’efficacia al 1° dicembre 2027 per consentire l’implementazione del sistema elettronico. Non disciplina settori extra-doganali né introduce esclusioni generali diverse da quelle derivanti dalla sospensione dell’adozione di decisioni in casi specifici.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1071: procedura elettronica per le decisioni vincolanti doganali

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per coordinare la disciplina procedurale con l’introduzione, nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, delle decisioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD). La finalità dichiarata è assicurare un’attuazione rapida, coerente ed elettronica delle diverse tipologie di informazioni vincolanti doganali, in linea con l’obbligo di informatizzazione degli scambi previsto dal codice doganale dell’Unione.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il nuovo impianto mira ad allineare le regole procedurali delle IVVD a quelle già vigenti per le decisioni ITV e IVO, estendendo ove possibile la medesima disciplina e garantendo una gestione elettronica uniforme. Il regolamento interviene inoltre per eliminare disposizioni non più necessarie, alla luce dell’integrazione delle informazioni vincolanti nel sistema elettronico unico.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni riguardano le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici che presentano domande o utilizzano decisioni vincolanti in materia di tariffa, origine e valore in dogana. L’ambito materiale comprende la presentazione delle domande, la consultazione del sistema elettronico, la registrazione delle verifiche, il monitoraggio dell’uso delle decisioni, la concessione di periodi di uso esteso e la sospensione dell’adozione di nuove decisioni in presenza di divergenze o incoerenze. Il regolamento opera nel quadro del codice doganale dell’Unione e del sistema di procedimenti informatici imposto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Domande di decisione IVVD e requisito di unicità delle circostanze

L’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è modificato con l’inserimento del paragrafo 3 bis, che stabilisce che una domanda di decisione IVVD deve riguardare un solo tipo di circostanze ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci. Si tratta di una regola di delimitazione dell’oggetto della domanda, volta a garantire chiarezza istruttoria e uniformità applicativa.

Consultazione del sistema elettronico e controllo di coerenza

Il nuovo articolo 17 disciplina la consultazione del sistema elettronico da parte dell’autorità doganale che riceve la domanda e la documentazione allegata. La consultazione serve, per le ITV e le IVO, a verificare il rispetto del requisito previsto dall’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice; per le IVVD, serve a verificare il requisito dell’articolo 18 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Inoltre, prima di adottare una decisione, l’autorità competente consulta il sistema per assicurarsi che la futura decisione sia coerente con le decisioni vincolanti già rilasciate. Ogni consultazione deve essere registrata.

Sistema elettronico unico per domande, decisioni e monitoraggio

L’articolo 21 è riscritto e istituisce un sistema elettronico unico per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle domande, alle decisioni vincolanti e agli eventi successivi che possano incidere sulla domanda o sulla decisione originaria. Le informazioni devono essere rese disponibili senza indugio e comunque entro sette giorni dal momento in cui l’autorità competente ne viene a conoscenza. Il sistema è utilizzato anche per la sorveglianza dei dati pertinenti al monitoraggio dell’uso delle decisioni.

Il regolamento prevede inoltre che:

  • l’autorità che ha ricevuto la domanda e adottato la decisione comunichi nel sistema l’eventuale concessione di un periodo di uso esteso, con indicazione della data finale e dei quantitativi di merci interessati;
  • la Commissione trasmetta regolarmente agli Stati membri i risultati del monitoraggio, così da agevolare il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dalle decisioni vincolanti;
  • per lo scambio di informazioni sia utilizzata un’interfaccia per gli operatori armonizzata a livello di Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri;
  • le autorità doganali indichino nel sistema lo status della domanda durante il trattamento.

È inoltre prevista una fase transitoria: fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all’articolo 21 e del sistema di cui all’articolo 56 del regolamento, le autorità doganali verificano l’uso delle decisioni nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori ai sensi degli articoli 46 e 48 del codice; nello stesso periodo la Commissione non è tenuta a comunicare i risultati del monitoraggio agli Stati membri.

Uso esteso delle decisioni vincolanti

Il nuovo articolo 22 disciplina il periodo di uso esteso delle decisioni vincolanti. Quando tale periodo è concesso, le autorità doganali devono indicare due elementi essenziali:

  • la data di scadenza del periodo di uso esteso;
  • i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante tale periodo.

L’uso della decisione cessa al raggiungimento dei quantitativi autorizzati. Nell’ambito della sorveglianza prevista dall’articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena i quantitativi siano stati raggiunti.

Sospensione dell’adozione di decisioni per garantire uniformità

L’articolo 23 introduce un meccanismo di sospensione per assicurare una classificazione tariffaria, una determinazione dell’origine e una determinazione del valore in dogana corrette e uniformi. La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV e IVO, nonché delle IVVD, quando:

  • abbia individuato decisioni non corrette o non uniformi;
  • le autorità doganali abbiano segnalato casi in cui non sono riuscite a risolvere entro 90 giorni le divergenze di opinione su classificazione, origine o valore.

Dalla data della notifica della sospensione non possono essere rilasciate decisioni relative alle merci interessate fino al ripristino di una soluzione corretta e uniforme. Le consultazioni a livello dell’Unione devono svolgersi appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla notifica. La Commissione informa immediatamente della revoca della sospensione.

Il regolamento specifica anche i criteri di non uniformità:

  • per le decisioni IVO, sono non uniformi quelle che attribuiscono un’origine diversa a merci rientranti nella stessa voce tariffaria, determinate secondo le stesse norme di origine e ottenute in condizioni identiche, con lo stesso processo produttivo e materiali equivalenti quanto al loro carattere originario o non originario;
  • per le decisioni IVVD, sono non uniformi quelle che adottano metodi o criteri diversi di determinazione del valore in dogana in circostanze identiche o analoghe.

Soppressione di norme obsolete

In coerenza con la digitalizzazione del procedimento, sono soppressi gli articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e l’allegato 12-02, ritenuti non più necessari alla luce dell’uso del sistema elettronico per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni sulle decisioni IVO e IVVD.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° dicembre 2027. La differenza tra entrata in vigore e applicazione consente agli Stati membri e alla Commissione di predisporre il sistema elettronico necessario. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione delle decisioni IVVD nel sistema procedurale

L’articolo 16 è integrato con il paragrafo 3 bis, che prevede che una domanda di decisione IVVD riguardi un solo tipo di circostanze ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci. È soppresso il paragrafo 4 dell’articolo 16.

Consultazione del sistema elettronico da parte delle autorità doganali

Il nuovo articolo 17 impone all’autorità doganale che riceve una domanda e la relativa documentazione di consultare il sistema elettronico per verificare, per le ITV e le IVO, il rispetto del requisito dell’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice, e, per le IVVD, del requisito dell’articolo 18 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La consultazione serve anche a garantire la coerenza con decisioni vincolanti già rilasciate e deve essere registrata.

Soppressione delle disposizioni obsolete e del relativo allegato

Sono soppressi gli articoli 18 e 19 e l’allegato 12-02 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in coerenza con l’uso del nuovo sistema elettronico per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione.

Sistema elettronico per domande, decisioni e monitoraggio

Il nuovo articolo 21 disciplina il sistema elettronico unico per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni concernenti domande, decisioni e successivi eventi rilevanti. Le informazioni devono essere rese disponibili senza indugio e comunque entro sette giorni dalla conoscenza da parte dell’autorità competente. Il sistema comprende dati per il monitoraggio dell’uso delle decisioni; la Commissione comunica periodicamente agli Stati membri i risultati del monitoraggio. È prevista un’interfaccia armonizzata per gli operatori. Fino all’avvio della prima fase del potenziamento del sistema, le verifiche sull’uso delle decisioni avvengono nei controlli doganali o a posteriori, senza obbligo per la Commissione di trasmettere i risultati del monitoraggio.

Uso esteso delle decisioni vincolanti

Il nuovo articolo 22 stabilisce che, se è concesso un periodo di uso esteso, l’autorità doganale indica la data di scadenza del periodo e i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante tale periodo. L’uso della decisione cessa al raggiungimento di tali quantitativi; nell’ambito della sorveglianza la Commissione informa gli Stati membri quando i quantitativi sono stati raggiunti.

Sospensione dell’adozione di decisioni per garantire uniformità

Il nuovo articolo 23 prevede che la Commissione notifichi senza indugio la sospensione dell’adozione di decisioni ITV, IVO e IVVD quando individui decisioni non corrette o non uniformi oppure quando le autorità doganali non riescano a risolvere entro 90 giorni divergenze su classificazione tariffaria, origine o valore in dogana. In tali casi non possono essere rilasciate nuove decisioni per le merci interessate fino al ripristino di una classificazione, origine o determinazione del valore corretta e uniforme. Le consultazioni a livello dell’Unione devono avvenire al massimo entro 120 giorni dalla notifica. La Commissione informa immediatamente della revoca della sospensione. Sono inoltre fissati criteri per considerare non uniformi le decisioni IVO e IVVD.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° dicembre 2027. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledeterminazione del valore in doganaorigine delle merciclassificazione tariffariadigitalizzazione amministrativa

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