Regolamento (UE) 2024/1073
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1073 del Consiglio, del 12 aprile 2024, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, che istituisce il regime globale UE di sanzioni in materia di diritti umani. Vengono aggiunte tre entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per gravi violazioni o abusi dei diritti umani, con riferimento agli eventi del 7 ottobre 2023 in Israele. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Inserimento di tre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regime globale UE di sanzioni in materia di diritti umani.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) 2020/1998, limitatamente all’allegato I, rubrica B, relativo alle persone giuridiche, entità e organismi oggetto di misure restrittive. Le nuove iscrizioni riguardano tre entità operanti nelle aree indicate come Striscia di Gaza, Cisgiordania e Libano meridionale. Non disciplina in modo generale ulteriori categorie di soggetti oltre a quelle inserite in elenco.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1073 del Consiglio
Il regolamento aggiorna il regime globale UE di sanzioni in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento e risponde al contesto degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele, richiamando in particolare la gravità delle violenze sessuali e di genere commesse nel quadro dei conflitti armati.
Contesto e finalità delle misure restrittive
Nei considerando il Consiglio ribadisce l’impegno dell’Unione per la promozione e protezione dei diritti umani nel mondo e sottolinea che il regime sanzionatorio globale rappresenta uno strumento per contrastare gravi violazioni e abusi. Il testo richiama inoltre le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2022 sulla violenza sessuale e di genere, nonché l’esigenza di un approccio globale che includa prevenzione, segnalazione, protezione delle vittime e perseguimento degli autori.
Motivo dell’adozione del regolamento
Il regolamento è adottato nel contesto delle dichiarazioni dell’alto rappresentante e delle conclusioni del Consiglio europeo che hanno condannato gli attacchi di Hamas contro Israele. Il Consiglio ritiene opportuno inserire tre entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, in ragione del loro coinvolgimento in gravi violazioni o abusi dei diritti umani, compresi atti di violenza sessuale e di genere commessi in modo sistematico.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. L’intervento riguarda la rubrica B. "Persone giuridiche, entità e organismi" dell’elenco sanzionatorio.
Nel dettaglio, vengono aggiunte tre voci:
- 24. Al-Quds Brigades (Brigate Al-Quds), alias Sarāyā al-Quds;
- 25. Nukhba Force (Forza Nukhba), alias Al-Nukhba;
- 26. Qassam Brigades (Brigate Qassam), alias Izz ad-Din al-Qassam Brigades e AQB.
Per ciascuna entità sono indicate le aree di attività: Striscia di Gaza, Cisgiordania e Libano meridionale. La data di inserimento nell’elenco è 12 aprile 2024.
Ragioni specifiche delle iscrizioni
Le Brigate Al-Quds sono qualificate come braccio armato della Jihad islamica palestinese (PIJ). Il testo afferma che i loro combattenti hanno partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele e hanno commesso diffuse e sistematiche violenze sessuali e di genere, anche come arma di guerra, con riferimento a episodi nel kibbutz Kfar Aza e Nahal Oz.
La Forza Nukhba è descritta come unità di forze speciali di Hamas. Il regolamento indica che i suoi combattenti hanno preso parte agli attacchi del 7 ottobre 2023, anche infiltrandosi nel kibbutz Kfar Aza e al festival musicale Nova di Re’im, commettendo stupri, mutilazioni genitali, mutilazioni di salme e omicidio di minori di sesso femminile.
Le Brigate Qassam sono descritte come braccio armato di Hamas. Anche per questa entità il testo afferma il coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre 2023 e in diffuse violenze sessuali e di genere, compreso abuso sessuale su minori e salme, mutilazioni genitali e rapimento mirato di donne e ragazze.
Effetti e natura applicativa
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dal punto di vista operativo, la conseguenza principale è l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti assoggettati al regime restrittivo UE in materia di diritti umani, con i correlati effetti sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2020/1998.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’inserimento di tre nuove voci nella rubrica B. "Persone giuridiche, entità e organismi" dell’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive.
Nuove iscrizioni nell’elenco sanzionatorio
Sono inserite: 24) Al-Quds Brigades (Brigate Al-Quds), alias Sarāyā al-Quds; 25) Nukhba Force (Forza Nukhba), alias Al-Nukhba; 26) Qassam Brigades (Brigate Qassam), alias Izz ad-Din al-Qassam Brigades e AQB. Per ciascuna voce sono indicati le regioni di attività, i motivi dell’inserimento e la data di inserimento nell’elenco (12.4.2024).
Motivi delle designazioni
Le tre entità sono qualificate come responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, in particolare di diffuse e sistematiche violenze sessuali e di genere, considerate anche come arma di guerra. Il testo collega tali condotte agli attacchi brutali e indiscriminati del 7 ottobre 2023 in Israele, inclusi episodi di stupro, omicidio di minori di sesso femminile, rapimenti mirati di donne e ragazze, mutilazioni di salme e mutilazioni genitali.
Contesto politico e finalità delle misure restrittive
I considerando richiamano il regime globale UE di sanzioni in materia di diritti umani come strumento per rafforzare la risposta dell’Unione contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Viene evidenziata l’attenzione alla violenza sessuale e di genere nei conflitti armati e il ruolo delle misure restrittive nel prevenire ulteriori violazioni, aumentare la pressione sui responsabili e coordinarsi con gli altri strumenti dell’Unione in materia di diritti umani.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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