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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1028

Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro armonizzato UE per la raccolta e la condivisione dei dati relativi agli affitti brevi tramite piattaforme online. Mira a migliorare la trasparenza, consentire alle autorità pubbliche di monitorare il fenomeno e sostenere politiche proporzionate, senza incidere sulle competenze nazionali in materia di accesso al mercato e regolazione degli alloggi. Prevede procedure di registrazione, obblighi di indicazione del numero di registrazione negli annunci, trasmissione periodica di dati di attività tramite punti di ingresso digitali unici e regole di monitoraggio, esecuzione e sanzioni. Modifica inoltre il regolamento (UE) 2018/1724 per integrare le procedure online di registrazione e le relative informazioni nello sportello digitale unico.

Regolamento sulla raccolta, registrazione, verifica e condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti tramite piattaforme online, con modifica del regolamento (UE) 2018/1724.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano tali servizi nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento della piattaforma, nonché ai locatori che offrono alloggi ammobiliati a breve termine tramite tali piattaforme. Non si applica ad alberghi e strutture analoghe, ostelli, motel, aparthotel, né agli alloggi in aree di campeggio o aree attrezzate per camper e roulotte. Non pregiudica le norme nazionali, regionali o locali su accesso al mercato, urbanistica, edilizia, alloggi e locazioni, né la disciplina UE/nazionale in materia di reati, imposte, dogane e statistiche; resta fermo altresì il quadro di atti UE richiamati, in particolare il regolamento (UE) 2022/2065, la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) 2016/679. Si applica ai servizi di locazione di alloggi ammobiliati a fronte di corrispettivo, prestati a titolo professionale o non professionale, regolare o temporaneo, secondo la definizione del diritto nazionale; l’applicazione decorre dal 20 maggio 2026.

Regolamento (UE) 2024/1028 sulla raccolta e condivisione dei dati relativi agli affitti brevi

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per rendere disponibili alle autorità competenti dati affidabili sui servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti tramite piattaforme online. La finalità dichiarata è migliorare trasparenza, controllabilità e capacità di policy pubblica, in un settore in forte crescita e caratterizzato da regole nazionali frammentate.

La disciplina si coordina con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, con la direttiva 2006/123/CE e con il regolamento (UE) 2016/679, senza pregiudicare le competenze nazionali in materia di accesso al mercato, urbanistica, edilizia, fisco, dogane e reati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine, indipendentemente dal luogo di stabilimento, e ai locatori che offrono alloggi ammobiliati a fronte di corrispettivo, in forma professionale o non professionale, regolare o temporanea, secondo la definizione del diritto nazionale.

Sono escluse le strutture alberghiere e assimilate, inclusi complessi alberghieri, suite hotel, aparthotel, ostelli e motel, nonché gli alloggi in campeggi o aree per camper e roulotte. Il regolamento non incide su norme nazionali, regionali o locali relative all’accesso al mercato e alla prestazione del servizio, né su norme in tema di uso del suolo, pianificazione, edilizia, alloggi, imposte, dogane, reati e statistiche.

Definizioni essenziali

L’articolo 3 è centrale per delimitare il perimetro operativo. In particolare:

  • "unità" è un alloggio ammobiliato nell’Unione oggetto del servizio, con esclusione delle strutture ricettive tradizionali e delle aree camping;
  • "locatore" è la persona fisica o giuridica che presta o intende prestare il servizio tramite piattaforma;
  • "piattaforma online di locazione a breve termine" è una piattaforma che consente agli ospiti di concludere contratti a distanza con i locatori;
  • "numero di registrazione" è l’identificatore unico rilasciato dall’autorità competente;
  • "dati relativi alle attività" comprendono numero di pernottamenti, numero di ospiti per pernottamento e paese di residenza degli ospiti.

Regimi di registrazione: struttura e contenuto

Gli Stati membri che impongono alle piattaforme l’obbligo di trasmettere dati devono istituire o mantenere procedure di registrazione per le unità nelle zone interessate. Tali procedure devono essere basate su autodichiarazione del locatore, accessibili online, gratuite o comunque a costo ragionevole e proporzionato, e devono consentire il rilascio automatico e immediato del numero di registrazione.

Il regolamento richiede inoltre che:

  • un’unità non sia soggetta a più di una procedura di registrazione;
  • esistano strumenti per aggiornare i dati e verificarne la validità;
  • il locatore possa cancellare l’unità dal registro;
  • il locatore dichiari alla piattaforma se l’unità è soggetta a registrazione e, in caso positivo, fornisca il relativo numero.

I numeri di registrazione devono essere inseriti in un registro pubblico facilmente accessibile. È consentito il riuso dei dati e dei documenti già forniti ai fini di successive registrazioni, in linea con il principio "una tantum".

Informazioni richieste ai locatori

All’atto della registrazione il locatore deve presentare una dichiarazione con informazioni dettagliate sull’unità e sulla propria identità. Per l’unità, sono richiesti indirizzo preciso, tipo di unità, configurazione come parte o totalità dell’abitazione principale o secondaria, numero massimo di posti letto e di ospiti, nonché, se applicabile, l’indicazione del regime di autorizzazione e del suo esito.

Per il locatore persona fisica sono richiesti nome, identificativo nazionale o altri dati identificativi, indirizzo, telefono ed e-mail; per il locatore persona giuridica, denominazione, numero di registrazione nazionale dell’attività, rappresentante legale, sede, telefono ed e-mail. Gli Stati membri possono chiedere documentazione giustificativa e ulteriori informazioni, anche su salute e sicurezza, accessibilità per persone con disabilità e servizi accessori. I locatori restano responsabili dell’accuratezza dei dati trasmessi sia alle autorità sia alle piattaforme.

Verifica, sospensione e ritiro della registrazione

Le autorità competenti possono verificare in qualsiasi momento, dopo il rilascio del numero, la dichiarazione e la documentazione presentate. Se rilevano incompletezze o inesattezze, possono richiedere la rettifica entro un termine ragionevole. Se il locatore non rettifica, la validità del numero può essere sospesa e gli annunci relativi all’unità possono essere rimossi o disabilitati.

Qualora vi siano dubbi seri e manifesti sull’autenticità o validità dei dati, l’autorità può sospendere il numero e richiedere informazioni supplementari. Nei casi di dolo o negligenza grave, o di informazioni non autentiche o non valide, può essere disposto il ritiro del numero. In ogni caso, il locatore deve essere informato, sentito e messo in condizione di esercitare i rimedi previsti.

Obblighi delle piattaforme online: progettazione e verifiche

Le piattaforme devono configurare l’interfaccia in modo da far dichiarare al locatore se l’unità si trova in area soggetta a registrazione, da richiedere il numero di registrazione ove necessario e da esporlo nell’annuncio. Devono inoltre effettuare verifiche casuali e periodiche, utilizzando i punti di ingresso digitali unici e gli elenchi predisposti dagli Stati membri.

Le piattaforme devono informare senza ritardo autorità e locatori sugli esiti delle verifiche, inclusi casi di dichiarazioni inesatte, uso improprio del numero o numero non valido. La norma insiste sulla logica della "conformità dal momento della progettazione" ma chiarisce che non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti o di accertamento generalizzato dei fatti.

Trasmissione dei dati di attività e soglie per micro e piccole piattaforme

Quando un annuncio riguarda un’unità situata in una zona per la quale lo Stato membro ha attivato la richiesta dati, le piattaforme devono raccogliere e trasmettere mensilmente al punto di ingresso digitale unico i dati relativi alle attività, il numero di registrazione, l’indirizzo specifico e l’URL dell’annuncio.

La trasmissione avviene di regola da macchina a macchina. Le piccole o micro piattaforme che nel trimestre precedente non hanno raggiunto una media mensile di 4.250 annunci possono trasmettere i dati alla fine del trimestre, anche manualmente secondo il diritto nazionale.

Punti di ingresso digitali unici e interoperabilità

Ogni Stato membro che abbia istituito una procedura di registrazione deve creare un punto di ingresso digitale unico quale sportello per la ricezione e trasmissione dei dati. Il punto deve consentire trasmissioni manuali e automatizzate, agevolare le verifiche casuali, permettere alle autorità competenti di accedere ai dati solo per le finalità previste e favorire la condivisione delle informazioni sugli obblighi applicabili.

Il sistema deve essere interoperabile con i registri di registrazione, sicuro, riservato e idoneo al riuso dei dati già forniti dal locatore. La Commissione può adottare atti di esecuzione sulle specifiche tecniche e procedure comuni, inclusa la struttura standardizzata dei numeri di registrazione.

Accesso ai dati, conservazione e statistiche

L’accesso ai dati è limitato alle autorità competenti per finalità di monitoraggio della conformità alla registrazione o di applicazione delle norme sull’accesso e sulla prestazione del servizio. I dati relativi alle attività devono essere conservati in modo sicuro e per un massimo di 18 mesi.

È prevista la possibilità di condividere dati, anche in forma non identificativa, con autorità che elaborano norme sul settore e con soggetti che svolgono ricerca o analisi, nel rispetto di adeguate garanzie. Gli Stati membri devono inoltre designare l’ente nazionale che trasmette mensilmente a istituti di statistica ed Eurostat i dati e i numeri di registrazione necessari per le statistiche turistiche e ufficiali.

Informazione pubblica, monitoraggio ed esecuzione

Gli Stati membri devono pubblicare e aggiornare due elenchi: le zone in cui si applica la registrazione e le zone per cui sono stati richiesti dati alle piattaforme. Tali elenchi devono essere resi pubblici gratuitamente tramite il punto di ingresso digitale unico.

Ogni Stato membro designa un’autorità per il monitoraggio dell’attuazione, che deve riferire alla Commissione ogni due anni. Per l’esecuzione degli obblighi relativi alla progettazione dell’interfaccia e ai controlli casuali si applica il capo IV del regolamento (UE) 2022/2065; per gli obblighi di verifica, trasmissione e rimozione degli annunci competono le autorità designate dallo Stato membro del punto di ingresso digitale unico. Gli Stati membri devono fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 20 maggio 2026.

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento integra lo sportello digitale unico con informazioni sulle norme che disciplinano la locazione breve, compresi gli elenchi previsti dal nuovo articolo 13. Inoltre, le procedure relative alle dichiarazioni dei locatori e al rilascio del numero di registrazione sono inserite nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, con l’obiettivo di favorire procedure interamente online.

Entrata in vigore, applicazione e riesame

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 20 maggio 2026, così da consentire agli Stati membri e agli operatori di predisporre le infrastrutture necessarie. La Commissione dovrà effettuare una valutazione entro il 20 maggio 2031, esaminando effetti sugli obblighi delle piattaforme, sulla disponibilità dei dati, sulla conformità, sull’impatto sulle misure nazionali e sull’efficacia della cooperazione transfrontaliera, nonché la possibile opportunità di un punto di ingresso digitale unico centralizzato a livello dell’Unione.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce norme per la raccolta di dati da parte delle autorità competenti e dei fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine, nonché per la condivisione dei dati da parte delle piattaforme con le autorità competenti, in relazione ai servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti tramite piattaforme online.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che operano nell’Unione e ai locatori che prestano tali servizi. Restano salve le norme nazionali/regionali/locali sull’accesso o sulla prestazione dei servizi, nonché le discipline in materia di uso del suolo, urbanistica, edilizia, alloggi, reati, imposte e statistiche. Il regolamento non pregiudica altresì gli atti UE espressamente elencati, tra cui i regolamenti (UE) 2019/1150, 2022/2065 e 2022/1925, la direttiva 2000/31/CE, la direttiva 2006/123/CE e la disciplina fiscale e doganale citata.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, unità, locatore, ospite, servizio di locazione di alloggi a breve termine, piattaforma online di locazione a breve termine, piccola o micro piattaforma, numero di registrazione, procedura di registrazione, annuncio, autorità competente, dati relativi alle attività e comune. Sono esclusi dalla nozione di unità alberghi, ostelli, motel, aparthotel e alloggi in campeggi o aree per camper/roulotte.

Procedure di registrazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri che introducono obblighi di trasmissione dei dati per le piattaforme di istituire o mantenere procedure di registrazione per le unità situate nelle zone interessate. Le procedure devono basarsi su dichiarazioni del locatore, essere online, di regola gratuite o a costo ragionevole, e consentire il rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione non contenente dati personali. Sono richiesti meccanismi di ricorso, un’unica procedura per unità, strumenti per aggiornare i dati, verificare la validità dei numeri di registrazione, cancellare un’unità dal registro e dichiarare alla piattaforma se l’unità è soggetta a registrazione. I numeri di registrazione devono essere inseriti in un registro pubblico facilmente accessibile.

Informazioni e documentazione da fornire dai locatori

L’articolo 5 elenca le informazioni da fornire: dati identificativi del locatore, recapiti, indirizzo preciso e caratteristiche dell’unità, tipo di unità, uso come abitazione principale/secondaria o altro, numero massimo di posti letto e ospiti, e, se applicabile, informazione sull’eventuale regime autorizzatorio e sul possesso dell’autorizzazione. Gli Stati membri possono richiedere documentazione giustificativa e ulteriori informazioni, incluse quelle su salute e sicurezza, accessibilità e servizi accessori. I locatori sono responsabili dell’accuratezza dei dati forniti all’autorità e alla piattaforma.

Verifica, sospensione e ritiro del numero di registrazione

L’articolo 6 consente alle autorità competenti di verificare in qualsiasi momento la dichiarazione del locatore dopo il rilascio del numero. Se i dati sono incompleti o inesatti, il locatore è invitato a rettificare entro un termine ragionevole; in difetto può essere sospesa la validità del numero e ordinata la rimozione o disabilitazione degli annunci. In caso di dubbi seri sull’autenticità o validità dei dati, la sospensione può essere accompagnata da richieste di informazioni supplementari. Se il locatore, con dolo o negligenza grave, non rettifica i dati o fornisce informazioni non autentiche o non valide, il numero può essere ritirato. I provvedimenti devono indicare motivi, URL dell’annuncio e, ove possibile, numero di registrazione e identità del locatore; il locatore ha diritto di essere ascoltato e di ricorrere.

Conformità dal momento della progettazione e controlli casuali

L’articolo 7 impone alle piattaforme di progettare l’interfaccia in modo da richiedere al locatore di dichiarare se l’unità è in zona soggetta a registrazione, di indicare il numero di registrazione quando necessario e di esporlo chiaramente nell’annuncio. Le piattaforme devono inoltre compiere sforzi ragionevoli per verificare casualmente e periodicamente le autodichiarazioni e la validità dei numeri tramite i punti di ingresso digitali unici. Devono informare tempestivamente autorità e locatori degli esiti delle verifiche, inclusi dati inesatti, uso improprio o invalidità del numero. L’articolo 8 prevede che le piattaforme si adoperino al meglio, prima di consentire l’offerta del servizio, per valutare la completezza dell’autodichiarazione, senza introdurre un obbligo generale di monitoraggio.

Trasmissione mensile dei dati di attività

L’articolo 9 impone, per le unità situate nelle zone elencate dagli Stati membri, la raccolta e trasmissione mensile al punto di ingresso digitale unico dei dati relativi alle attività, del numero di registrazione, dell’indirizzo specifico e dell’URL dell’annuncio. La trasmissione avviene da macchina a macchina; per piccole o micro piattaforme che nel trimestre precedente non hanno superato una media mensile di 4.250 annunci è ammessa, al termine del trimestre, anche la trasmissione manuale secondo il diritto nazionale. Le piattaforme sono responsabili della completezza e accuratezza dei set di dati sulla base delle informazioni fornite dai locatori.

Punti di ingresso digitali unici e interoperabilità

L’articolo 10 impone agli Stati membri con procedure di registrazione di istituire un punto di ingresso digitale unico per ricevere e trasmettere dati di attività, numeri di registrazione, indirizzi e URL. Il punto deve offrire interfaccia tecnica per trasmissioni manuali e automatizzate, agevolare le verifiche casuali, consentire l’accesso delle autorità competenti ai dati e facilitare la condivisione delle informazioni sugli adempimenti. Deve inoltre garantire interoperabilità con i registri, accesso online liberamente disponibile per le verifiche e possibilità di riuso delle informazioni già fornite dai locatori. La Commissione può adottare atti di esecuzione sulle specifiche tecniche e procedure comuni, inclusa la struttura standardizzata dei numeri di registrazione.

Coordinamento nazionale e gruppo di coordinamento

L’articolo 11 prevede la nomina di un coordinatore nazionale in ciascuno Stato membro, quale punto di contatto con la Commissione. È istituito un gruppo di coordinamento dei punti di ingresso digitali unici, composto dai coordinatori nazionali e presieduto dalla Commissione, con compiti di scambio di buone prassi, supporto all’interoperabilità e sviluppo di un approccio comune ai formati di messaggio e, se del caso, alla struttura dei numeri di registrazione.

Accesso ai dati e conservazione

L’articolo 12 limita l’accesso ai dati trasmessi alle autorità competenti che perseguano finalità di monitoraggio della conformità alle procedure di registrazione o di applicazione delle norme sull’accesso e sulla prestazione dei servizi. I dati relativi alle attività sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario e comunque non oltre 18 mesi. È prevista la possibilità di condividere dati anonimizzati o, per talune finalità di policy e ricerca, anche alcune informazioni identificative, con garanzie adeguate di protezione dei dati. Gli Stati membri designano anche l’ente nazionale responsabile della trasmissione mensile a istituti statistici ed Eurostat di dati e numeri di registrazione ai fini delle statistiche turistiche e ufficiali.

Obblighi di informazione e trasparenza verso il pubblico

L’articolo 13 impone agli Stati membri di predisporre, tramite il punto di ingresso digitale unico e con aggiornamento periodico, gli elenchi delle zone soggette a registrazione e delle zone per le quali le autorità hanno richiesto dati alle piattaforme. Gli elenchi devono essere resi pubblici gratuitamente e le autorità competenti devono promuovere la consapevolezza di diritti e obblighi nel territorio.

Monitoraggio ed esecuzione

L’articolo 14 richiede la designazione di un’autorità responsabile del monitoraggio, con relazione biennale alla Commissione. L’articolo 15 rinvia, per l’esecuzione degli articoli 7, paragrafo 1, e 8, al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065; per gli articoli 6, 7, paragrafi 2 e 3, e 9 sono competenti le autorità designate dallo Stato membro del punto di ingresso digitale unico. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da adottare e pubblicare entro il 20 maggio 2026.

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

L’articolo 17 aggiorna l’allegato I del regolamento sullo sportello digitale unico includendo informazioni sulle norme che disciplinano gli affitti brevi e gli elenchi di cui all’articolo 13 del nuovo regolamento. Modifica inoltre l’allegato II per includere, tra le procedure online, le dichiarazioni dei locatori per la registrazione e il rilascio del numero di registrazione.

Valutazione, riesame ed entrata in applicazione

L’articolo 18 prevede una valutazione della Commissione entro il 20 maggio 2031, sulla base delle relazioni degli Stati membri e, se del caso, dei dati trasmessi a Eurostat. La valutazione considera impatto sugli obblighi delle piattaforme, disponibilità dei dati, grado di conformità, effetti sulle misure nazionali, cooperazione transfrontaliera e opportunità di un punto di ingresso digitale unico centralizzato a livello UE. L’articolo 19 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 20 maggio 2026.

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