Regolamento (UE) 2024/1070
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini e all’autorizzazione di tale preparato destinato ai ruminanti e che abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'autorizzazione del 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 per alcune specie avicole e per i suini, e ne autorizza l'uso anche nei ruminanti. Definisce condizioni d'impiego, tenori massimi, prescrizioni per la manipolazione e limiti di combinazione con la vitamina D3 e con altri prodotti a base di Solanum glaucophyllum. In conseguenza del rinnovo e della nuova autorizzazione, abroga il regolamento (CE) n. 887/2009. È previsto l'adeguamento alla valutazione EFSA e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Rinnovo dell'autorizzazione di un additivo per mangimi a base di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini, nonché nuova autorizzazione per i ruminanti, con abrogazione del regolamento (CE) n. 887/2009.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all'immissione sul mercato e all'uso del preparato di 25-idrossicolecalciferolo identificato come additivo per mangimi della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". L'autorizzazione riguarda i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso, altri volatili, i suini e, con nuova autorizzazione, i ruminanti; l'allegato specifica altresì i limiti per bovini, ovini e ruminanti diversi da bovini e ovini. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni tecniche previste in allegato, tra cui il divieto di uso simultaneo con l'1,25-diidrossicolecalcicolecalciferolo glicosilato ottenuto da estratto di Solanum glaucophyllum e l'obbligo di impiego come premiscela.
Rinnovo e nuova autorizzazione di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale, rinnovando l'autorizzazione del 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini, e autorizzandolo per la prima volta anche per i ruminanti. Il provvedimento si fonda, tra l'altro, sui pareri EFSA del 5 luglio 2023 e sulla verifica dei metodi di analisi da parte del laboratorio di riferimento.
Presupposti scientifici e valutazione di sicurezza
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. Dalle valutazioni EFSA emerge che, alle condizioni d'uso già autorizzate, il preparato resta sicuro per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini, ed è sicuro anche per tutti i ruminanti; è inoltre ritenuto sicuro per consumatori e ambiente. EFSA lo considera una fonte efficiente di vitamina D3 per tutti i ruminanti e rileva che, poiché la domanda di rinnovo non modifica le condizioni tali da incidere sull'efficacia, nel contesto del rinnovo non è necessario valutarne nuovamente l'efficacia.
Ambito soggettivo e classificazione dell'additivo
L'additivo è classificato nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", con sottoclassificazione vitamina D. Il regolamento riguarda i destinatari zootecnici indicati in allegato: polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili, suini, bovini, ovini e, più in generale, ruminanti diversi da bovini e ovini.
Condizioni d'impiego, limiti di concentrazione e divieti
L'allegato richiede che l'additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e che le istruzioni d'uso riportino condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Viene fissato il tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con colecalciferolo per kg di mangime completo, con soglie differenziate per specie o categoria animale. È inoltre vietato l'uso simultaneo con l'1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto da estratto di Solanum glaucophyllum.
Tutela della salute degli utilizzatori
La Commissione ritiene necessarie misure di protezione per evitare effetti nocivi per gli utilizzatori. Per questo l'allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; qualora non bastino a eliminare i rischi, l'additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Specifiche tecniche, analisi e durata dell'autorizzazione
Il regolamento descrive il prodotto come preparato solido con tenore massimo dell'1,25% di 25-idrossicolecalciferolo, derivante da un precursore prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 e successivamente trasformato chimicamente e fotochimicamente. Sono indicati il numero CAS, i criteri di purezza e i metodi analitici ufficiali per la determinazione dell'additivo in additivo, premiscele e mangimi composti. L'autorizzazione ha scadenza fissata al 5 maggio 2034.
Abrogazione del precedente regolamento e entrata in vigore
A seguito del rinnovo e della nuova autorizzazione, il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 887/2009. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'autorizzazione per avicoli e suini
L'articolo 1 rinnova l'autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo, appartenente alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale delle vitamine/pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini, alle condizioni stabilite nell'allegato.
Nuova autorizzazione per i ruminanti
L'articolo 2 autorizza il medesimo preparato come additivo per mangimi destinato ai ruminanti, sempre alle condizioni indicate nell'allegato, includendo specifiche distinzioni tra bovini, ovini e altri ruminanti.
Condizioni tecniche di impiego e limiti massimi
L'allegato prevede che l'additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e che nelle istruzioni per l'uso siano indicate condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Stabilisce inoltre tenori massimi della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con colecalciferolo per kg di mangime completo: ≤ 0,125 mg per polli da ingrasso e tacchini da ingrasso; ≤ 0,080 mg per altri volatili; ≤ 0,050 mg per suini; ≤ 0,100 mg per succedanei del latte per vitelli; ≤ 0,100 mg per bovini e ovini; ≤ 0,050 mg per ruminanti diversi da bovini e ovini.
Divieto di uso simultaneo con prodotti a base di Solanum glaucophyllum
L'allegato vieta l'uso simultaneo dell'additivo con l'1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall'estratto di Solanum glaucophyllum, in ragione del rischio di sovrapposizione degli effetti della vitamina D.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.
Specifiche del prodotto e metodi di analisi
L'allegato identifica l'additivo come 3a670a, 25-idrossicolecalciferolo, in forma solida, con preparato avente tenore massimo dell'1,25% di sostanza attiva. Indica le caratteristiche chimiche, il numero CAS 63283-36-3, i criteri di purezza (25-idrossicolecalciferolo > 94%, altri steroli correlati ≤ 1% ciascuno, eritrosina < 5 mg/kg) e i metodi analitici UPLC-UV, HPLC-UV e HPLC-MS/MS per additivo, premiscele e mangimi composti.
Periodo di autorizzazione
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 5 maggio 2034.
Abrogazione del precedente regime
L'articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, che aveva originariamente autorizzato la forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini.
Entrata in vigore
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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