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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1083

Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento europeo sulla libertà dei media introduce un quadro armonizzato per proteggere indipendenza editoriale, pluralismo, trasparenza proprietaria e correttezza dell’accesso ai servizi di media nel mercato interno. Istituisce inoltre il comitato europeo per i servizi di media, rafforza la cooperazione tra autorità nazionali e disciplina rapporti con piattaforme online di grandi dimensioni, misurazione dell’audience e pubblicità statale. Il testo mira a ridurre la frammentazione normativa, contrastare cattura dei media, disinformazione e ingerenze, salvaguardando al contempo i diritti fondamentali e le competenze degli Stati membri.

Istituzione di un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno, con regole su indipendenza editoriale, trasparenza, cooperazione tra autorità e tutela del pluralismo dei media, nonché modifica della direttiva 2010/13/UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai servizi di media, ai loro fornitori, ai fornitori di media di servizio pubblico, alle autorità o organismi nazionali di regolamentazione, ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video, ai fornitori di sistemi di misurazione dell’audience e alle autorità pubbliche o enti pubblici che allocano pubblicità statale o altri fondi pubblici pertinenti. Copre il mercato interno dell’Unione e ha rilievo per le attività transfrontaliere nei settori audiovisivo, radiofonico e stampa; include anche contenuti e servizi accessibili online, con particolare attenzione ai servizi stabiliti al di fuori dell’Unione ma diretti al pubblico dell’Unione. Non pregiudica, tra le altre, la direttiva 2000/31/CE, la direttiva 2010/13/UE, il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento (UE) 2022/1925, il regolamento (UE) 2019/1150, il regolamento (UE) 2024/900 e il GDPR. Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più dettagliate o più rigorose nei limiti previsti dal regolamento, purché conformi al diritto dell’Unione e idonee ad accrescere la tutela del pluralismo dei media o dell’indipendenza editoriale.

Regolamento (UE) 2024/1083 sul quadro comune per i servizi di media

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per il mercato interno dei servizi di media, con finalità di tutela della libertà editoriale, del pluralismo e della trasparenza nel settore dei media audiovisivi, della radio e della stampa, anche nell’ambiente digitale. Il legislatore UE muove dalla constatazione della frammentazione normativa nazionale, dell’aumento delle pressioni politiche ed economiche sui media, della rilevanza delle piattaforme online e della necessità di proteggere i destinatari da disinformazione, cattura dei media e ingerenze esterne.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai servizi di media forniti al grande pubblico sotto responsabilità editoriale, ai loro fornitori, ai media di servizio pubblico, alle autorità nazionali di regolamentazione, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, ai sistemi di misurazione dell’audience e alle amministrazioni pubbliche che allocano pubblicità statale o fondi analoghi. La nozione di servizio di media comprende programmi e pubblicazioni di carattere giornalistico; sono invece esclusi contenuti meramente incidentali, corrispondenza privata e comunicazioni aziendali o promozionali. La disciplina si coordina con il diritto UE già vigente, in particolare con la direttiva 2010/13/UE, il regolamento sui servizi digitali, il regolamento sui mercati digitali, il regolamento sull’equità e trasparenza per gli utenti commerciali delle piattaforme e il GDPR.

Diritti dei destinatari e libertà dei fornitori

Gli Stati membri devono garantire ai destinatari il diritto di accedere a una pluralità di contenuti editorialmente indipendenti. Parallelamente, i fornitori di servizi di media hanno diritto a operare nel mercato interno senza restrizioni non previste dal diritto dell’Unione e senza interferenze pubbliche sulle scelte editoriali. Il regolamento sottolinea che la libertà di espressione e di informazione resta pienamente protetta e che il testo non introduce obblighi di contenuto editoriale.

Protezione delle fonti, delle comunicazioni riservate e limiti alle ingerenze

Uno dei nuclei centrali del regolamento è la protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni riservate. Gli Stati membri non possono imporre la divulgazione di fonti o comunicazioni confidenziali, né ricorrere a intercettazioni, ispezioni, perquisizioni, sequestri o sorveglianza per ottenerle, né utilizzare software di sorveglianza intrusiva nei confronti di media, giornalisti o soggetti legati professionalmente a essi. Sono previste eccezioni molto rigorose, che richiedono base legale, motivo imperativo di interesse generale, proporzionalità, autorizzazione preventiva di un’autorità indipendente e riesame periodico. Per lo spyware, l’uso è consentito solo per indagini su reati particolarmente gravi, con soglie di pena ben definite, e solo se misure meno intrusive non siano sufficienti.

Media di servizio pubblico, trasparenza proprietaria e indipendenza editoriale

Il regolamento dedica disposizioni specifiche ai media di servizio pubblico, imponendo indipendenza editoriale e funzionale, procedure trasparenti di nomina e revoca dei vertici e un finanziamento adeguato, sostenibile e prevedibile. In parallelo, tutti i fornitori di servizi di media devono rendere pubbliche informazioni aggiornate su identità societaria, proprietà diretta e indiretta, titolari effettivi e importi di pubblicità statale e di introiti pubblicitari provenienti da autorità pubbliche di paesi terzi. Gli Stati membri devono inoltre predisporre banche dati nazionali sulla proprietà dei media. I media che pubblicano notizie e attualità devono adottare misure per garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali e la gestione dei conflitti di interesse.

Comitato europeo per i servizi di media e cooperazione tra autorità

Il regolamento istituisce il Comitato europeo per i servizi di media, che succede all’ERGA. Il Comitato è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione, opera in piena indipendenza, decide a maggioranza qualificata dei due terzi ed è assistito da un segretariato messo a disposizione dalla Commissione. Le sue funzioni sono ampie: consulenza alla Commissione, promozione della cooperazione tra autorità, mediazione tra autorità nazionali, elaborazione di pareri su misure nazionali, concentrazioni del mercato dei media, servizi provenienti dall’esterno dell’Unione, accesso ai contenuti su piattaforme digitali, misurazione dell’audience e alfabetizzazione mediatica.

Cooperazione strutturata, piattaforme e servizi provenienti da paesi terzi

Gli articoli 14-17 introducono meccanismi di cooperazione formale fra autorità nazionali, con possibilità di richieste di assistenza, scambio di informazioni e cooperazione accelerata entro 14 giorni in situazioni di rischio serio e grave per la libertà di fornire o ricevere servizi di media o per la sicurezza pubblica. Per i servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione, il Comitato coordina le misure nazionali e può elaborare criteri orientativi per valutare i rischi connessi a controllo da parte di paesi terzi, disinformazione e ingerenze straniere.

Rapporti con le piattaforme online di dimensioni molto grandi

Il regolamento impone alle grandi piattaforme online una procedura specifica quando trattano contenuti di fornitori di servizi di media che abbiano presentato autodichiarazioni di conformità. La piattaforma deve predisporre una funzionalità dedicata, motivare preventivamente eventuali sospensioni o limitazioni della visibilità, consentire una risposta entro 24 ore e trattare con priorità i reclami. È inoltre previsto un dialogo significativo e periodico con i media e la società civile, per ridurre il rischio di limitazioni ingiustificate, promuovere il pluralismo e monitorare le iniziative contro disinformazione e manipolazione informativa.

Personalizzazione dell’accesso, dispositivi e interfacce utente

Gli utenti hanno il diritto di modificare facilmente configurazioni e impostazioni predefinite di dispositivi e interfacce che controllano l’accesso ai servizi di media, per personalizzare la fruizione in linea con le proprie preferenze. Fabbricanti, sviluppatori e importatori devono assicurare tale funzionalità e garantire che l’identità visiva dei fornitori di media resti visibile. Gli Stati membri devono adottare misure per assicurare il rispetto di tali obblighi e il Comitato deve promuovere la cooperazione per sviluppare norme armonizzate.

Misure nazionali, concentrazioni e controllo del pluralismo

Le misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali che possano incidere sul pluralismo o sull’indipendenza editoriale devono essere giustificate, proporzionate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie, con termini procedurali predeterminati e rimedi dinanzi a un organo indipendente. Il regolamento crea anche un quadro comune per la valutazione delle concentrazioni del mercato dei media: gli Stati membri devono predisporre norme sostanziali e procedurali, criteri di notifica e termini di esame. Nella valutazione vanno considerati, tra l’altro, l’impatto sulla formazione dell’opinione pubblica, le garanzie di indipendenza editoriale, la sostenibilità economica delle imprese e gli impegni eventualmente offerti dalle parti. Se mancano valutazione o consultazione nazionale, il Comitato può comunque emettere un parere.

Misurazione dell’audience e pubblicità statale

Il regolamento disciplina in modo specifico i sistemi di misurazione dell’audience, imponendo principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità. I sistemi proprietari devono fornire informazioni metodologiche dettagliate, essere sottoposti ad audit indipendente annuale e, su richiesta, trasmettere i dati sui risultati relativi ai contenuti del richiedente. Analogamente, la pubblicità statale e gli altri fondi pubblici destinati a servizi di media o piattaforme online devono essere assegnati con criteri pubblici, oggettivi e non discriminatori, e gli importi spesi devono essere pubblicati annualmente. Le autorità indipendenti devono monitorare tali allocazioni e rendere pubbliche relazioni periodiche.

Monitoraggio, revisione e decorrenza

La Commissione deve svolgere un esercizio di monitoraggio annuale, indipendente e costante, con il coinvolgimento del Comitato, per valutare la situazione del mercato interno dei media, i rischi di concentrazione, le pressioni esterne e la trasparenza dell’allocazione delle risorse economiche. La prima valutazione del regolamento è prevista entro l’8 agosto 2028 e poi ogni quattro anni. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 8 agosto 2025, con diverse applicazioni anticipate per singoli articoli tra novembre 2024 e maggio 2027. Viene inoltre soppressa l’ERGA mediante modifica della direttiva 2010/13/UE.

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro soggettivo-oggettivo

L’articolo 2 definisce nozioni chiave: "servizio di media", "fornitore di servizi di media", "fornitore di media di servizio pubblico", "pubblicazione di carattere giornalistico", "responsabilità editoriale", "piattaforma online", "fornitore di piattaforma online di dimensioni molto grandi", "servizio di piattaforma per la condivisione di video", "autorità o organismo nazionale di regolamentazione", "concentrazione del mercato dei media", "misurazione dell’audience", "pubblicità statale" e "software di sorveglianza intrusiva". La definizione di servizio di media include servizi con obiettivo principale di fornire programmi o pubblicazioni giornalistiche sotto responsabilità editoriale al grande pubblico; sono esclusi, in sintesi, contenuti meramente incidentali, corrispondenza privata e comunicazione aziendale.

Diritto dei destinatari e libertà dei fornitori

Gli Stati membri devono garantire il diritto dei destinatari ad accedere a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti (articolo 3). I fornitori di servizi di media hanno diritto a svolgere attività economiche nel mercato interno senza restrizioni non consentite dal diritto dell’Unione; gli Stati membri e le autorità nazionali non devono interferire con le decisioni e politiche editoriali (articolo 4, paragrafi 1 e 2).

Tutela delle fonti giornalistiche e limiti alle misure coercitive

L’articolo 4, paragrafi 3-8, vieta in via generale obblighi di divulgazione di fonti o comunicazioni riservate, nonché misure di fermo, sanzione, intercettazione, ispezione, sorveglianza, perquisizione e sequestro finalizzate a ottenerle; vieta inoltre l’uso di software di sorveglianza intrusiva. Sono previste deroghe solo in casi giustificati da motivo imperativo di interesse generale, previsti dalla legge, proporzionati, autorizzati preventivamente da autorità giudiziaria o indipendente e sottoposti a riesame periodico. Per lo spyware, l’uso è consentito solo per indagini su reati gravi indicati con soglie di pena minima di 3 o 5 anni, e solo se non vi sono misure meno restrittive adeguate e sufficienti. È inoltre garantita tutela giurisdizionale effettiva e assistenza alle persone interessate.

Garanzie per i media di servizio pubblico

L’articolo 5 impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori di media di servizio pubblico siano editorialmente e funzionalmente indipendenti, con copertura pluralistica e imparziale. Le procedure di nomina e revoca dei vertici devono essere trasparenti, aperte, efficaci, non discriminatorie e fondate su criteri predeterminati; la revoca anticipata è eccezionale e deve essere motivata e impugnabile. Il finanziamento deve basarsi su criteri trasparenti e oggettivi e garantire risorse adeguate, sostenibili e prevedibili; gli Stati membri devono designare autorità o meccanismi indipendenti di monitoraggio, con pubblicazione dei risultati.

Trasparenza proprietaria, conflitti di interesse e doveri editoriali

L’articolo 6 impone ai fornitori di servizi di media di rendere facilmente e direttamente accessibili informazioni aggiornate su ragione sociale, contatti, proprietari diretti e indiretti con influenza rilevante, titolari effettivi e importi annuali di pubblicità statale e di introiti pubblicitari da autorità/enti pubblici di paesi terzi. Gli Stati membri devono istituire banche dati nazionali sulla proprietà dei media. I fornitori che pubblicano notizie e contenuti di attualità devono adottare misure per garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali e la comunicazione di conflitti di interesse effettivi o potenziali.

Autorità nazionali e Comitato europeo per i servizi di media

Gli articoli 7-13 disciplinano il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono il Comitato europeo per i servizi di media, che sostituisce l’ERGA. Il Comitato opera in piena indipendenza, è composto da rappresentanti delle autorità nazionali, decide a maggioranza di due terzi e può invitare esperti e osservatori. La Commissione fornisce un segretariato. Il Comitato consulta i portatori di interessi quando tratta temi fuori dall’audiovisivo e svolge funzioni di consulenza, coordinamento, mediazione, elaborazione di pareri e supporto alla Commissione.

Cooperazione tra autorità e applicazione transfrontaliera

Gli articoli 14 e 15 introducono una cooperazione strutturata tra autorità nazionali, incluso uno scambio di informazioni e assistenza reciproca, con possibilità di cooperazione accelerata entro 14 giorni di calendario in caso di rischio serio e grave per la libertà di fornire/ricevere servizi o per la sicurezza pubblica. L’articolo 15 prevede uno specifico meccanismo per l’applicazione degli obblighi ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cui all’articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE, con mediazione e pareri del Comitato in caso di disaccordo.

Orientamenti e coordinamento sulle questioni transfrontaliere e di sicurezza

L’articolo 16 consente orientamenti della Commissione, assistita dal Comitato, su questioni di applicazione del regolamento e della direttiva 2010/13/UE, in particolare sul debito rilievo ai servizi audiovisivi di interesse generale e sulla trasparenza della proprietà dei media. L’articolo 17 disciplina il coordinamento delle misure relative a servizi di media provenienti dall’esterno dell’Unione che pongono un rischio serio e grave per la sicurezza pubblica; il Comitato può emettere pareri e definire criteri guida per le autorità nazionali.

Piattaforme online di dimensioni molto grandi e tutela dei media

L’articolo 18 obbliga tali piattaforme a offrire una funzionalità per le autodichiarazioni dei fornitori di servizi di media su identità, conformità all’articolo 6, indipendenza editoriale, eventuale soggezione a regole nazionali o autoregolamentari e assenza di contenuti AI non riesaminati da umani. In caso di sospensione o limitazione della visibilità dei contenuti, la piattaforma deve motivare preventivamente, consentire risposta entro 24 ore e poi informare dell’eventuale decisione; i reclami dei media devono essere trattati con priorità. Sono previsti dialogo significativo, eventuale mediazione o risoluzione extragiudiziale, obblighi di pubblicazione annuale delle casistiche e orientamenti della Commissione.

Dialogo strutturato e accesso ai contenuti mediatici

L’articolo 19 impone un dialogo strutturato tra piattaforme online di dimensioni molto grandi, fornitori di servizi di media e società civile per discutere l’attuazione dell’articolo 18, promuovere l’accesso a media indipendenti e monitorare iniziative contro contenuti nocivi e disinformazione. L’articolo 20 riconosce agli utenti il diritto di modificare facilmente configurazioni e impostazioni predefinite di dispositivi e interfacce che controllano l’accesso ai servizi di media, imponendo a fabbricanti, sviluppatori e importatori di assicurare tale funzionalità e la visibilità continua dell’identità visiva dei fornitori di media.

Misure nazionali, ricorsi e controllo del Comitato

L’articolo 21 richiede che le misure legislative, regolamentari o amministrative che possano incidere su pluralismo o indipendenza editoriale siano giustificate, proporzionate, trasparenti, oggettive e non discriminatorie; le procedure devono avere termini predeterminati e le decisioni devono essere impugnabili dinanzi a un organo indipendente. Se le misure possono incidere significativamente sul mercato interno, il Comitato emette un parere, su iniziativa propria, della Commissione o del media interessato. Le amministrazioni devono fornire le informazioni richieste senza ritardo.

Valutazione delle concentrazioni del mercato dei media

L’articolo 22 impone agli Stati membri di introdurre norme sostanziali e procedurali per valutare concentrazioni del mercato dei media che possano incidere in modo significativo su pluralismo e indipendenza editoriale. Tali regole devono prevedere notifica preventiva o poteri informativi, coinvolgimento sostanziale delle autorità di regolamentazione, criteri predeterminati e termini di valutazione. La valutazione è distinta dal controllo concentrazioni ex regolamento (CE) n. 139/2004. Vanno considerati impatto sul pluralismo, indipendenza editoriale, sostenibilità economica, conclusioni della relazione sullo Stato di diritto e impegni delle parti. La Commissione pubblica orientamenti assistita dal Comitato.

Pareri del Comitato sulle concentrazioni

L’articolo 23 attribuisce al Comitato il potere di emettere pareri, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, se una concentrazione può incidere sul mercato interno e non sia stata oggetto di valutazione o consultazione ex articolo 22. Commissione e Comitato rendono pubblici i rispettivi pareri.

Misurazione dell’audience

L’articolo 24 richiede che i sistemi di misurazione dell’audience rispettino trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità. I sistemi proprietari devono fornire gratuitamente, senza ritardo, informazioni accurate e dettagliate sulla metodologia, sottoporsi ad audit indipendente annuale e, su richiesta, fornire dati non aggregati sui risultati relativi ai contenuti del richiedente. Le autorità nazionali devono promuovere codici di condotta; la Commissione può emanare orientamenti e il Comitato favorisce lo scambio di buone pratiche.

Pubblicità statale e contratti pubblici di media e piattaforme

L’articolo 25 dispone che fondi pubblici e altri vantaggi per pubblicità statale o contratti di fornitura/servizi siano assegnati con criteri e procedure trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori, resi pubblici in formato elettronico. Gli Stati membri devono adoperarsi perché la spesa pubblica annuale per pubblicità statale sia distribuita a una pluralità di fornitori. Le autorità pubbliche devono pubblicare annualmente dati su fornitori, eventuali gruppi societari e importi spesi; le autorità di regolamentazione o altri organismi competenti monitorano e pubblicano relazioni annuali.

Monitoraggio, revisione e modifiche alla direttiva 2010/13/UE

L’articolo 26 prevede un esercizio di monitoraggio annuale del mercato interno dei servizi di media, indipendente e costante, con indicatori chiave di prestazione, garanzie metodologiche, analisi della concentrazione, del ruolo delle piattaforme online, dei rischi di disinformazione e delle politiche di allocazione della pubblicità statale. L’articolo 27 impone una valutazione della Commissione entro l’8 agosto 2028 e poi ogni quattro anni. L’articolo 28 sopprime l’articolo 30 ter della direttiva 2010/13/UE e sostituisce i relativi riferimenti con quelli al nuovo Comitato.

Entrata in vigore, applicazione graduale e diretta applicabilità

L’articolo 29 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione in GUUE e l’applicazione generale dall’8 agosto 2025. Sono previste applicazioni anticipate: articolo 3 dall’8 novembre 2024; articolo 4, paragrafi 1 e 2, articolo 6, paragrafo 3, articoli 7-13 e articolo 28 dall’8 febbraio 2025; articoli 14-17 dall’8 maggio 2025; articolo 20 dall’8 maggio 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemedia e pluralismo dei medialibertà di espressione e informazionemercato internoprotezione dei datipiattaforme digitali e servizi digitali

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