Regolamento (UE) 2024/1068
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1068 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di estratto di rosmarino come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso di un preparato di estratto di rosmarino come additivo tecnologico del gruppo funzionale degli antiossidanti per mangimi destinati a gatti e cani. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro entro determinati livelli massimi d’impiego e ha evidenziato misure di protezione per gli utilizzatori. L’allegato disciplina composizione, metodo di analisi, tenori massimi di impiego, obblighi informativi e fine del periodo di autorizzazione.
Autorizzazione del preparato di estratto di rosmarino come additivo tecnologico antiossidante per mangimi destinati a gatti e cani.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione e l’uso, nell’alimentazione animale, di un preparato di estratto di rosmarino ottenuto da foglie essiccate di Rosmarinus officinalis L. tramite estrazione con acetone o etanolo. L’autorizzazione vale per gatti e cani, con condizioni specifiche di impiego, limiti massimi di acido carnosico nei mangimi completi e obblighi di etichettatura/uso e di protezione degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 5 maggio 2034.
Autorizzazione del preparato di estratto di rosmarino come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1068 della Commissione autorizza un preparato di estratto di rosmarino come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce la valutazione favorevole dell’EFSA, che ha esaminato sicurezza, efficacia e metodi di analisi.
Contesto e base normativa
La Commissione richiama, nei considerando, la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione riguardava un preparato ottenuto da foglie essiccate di Rosmarinus officinalis L. mediante estrazione con acetone o etanolo, presentata con la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
L’additivo è qualificato come additivo tecnologico, gruppo funzionale antiossidanti. La Commissione precisa che, alla luce del parere EFSA del 18 novembre 2021, il preparato soddisfa le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e può essere autorizzato; vengono inoltre ritenute necessarie misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza il preparato descritto nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste. L’ambito soggettivo e materiale è limitato ai mangimi destinati a gatti e cani.
L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Caratteristiche del prodotto autorizzato
L’allegato identifica l’additivo con il numero 1b392 e lo descrive come estratto di rosmarino ottenuto da foglie essiccate di Rosmarinus officinalis L. Il prodotto presenta:
- 9-12% di acido carnosico;
- somma di acido carnosico e carnosolo pari ad almeno il 10%;
- forma liquida;
- estrazione tramite acetone o etanolo.
Sono inoltre previsti limiti di purezza e composizione:
- solventi residui (acetone o etanolo) non superiori a 250 mg/kg;
- canfora non superiore a 150 mg/kg.
Sono indicati anche gli identificativi chimici delle sostanze attive:
- acido carnosico, formula C20H28O4, numero CAS 3650-09-7;
- carnosolo, formula C20H26O4, numero CAS 5957-80-2.
Valutazione scientifica e sicurezza
Il considerando 4 sintetizza il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. L’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro, alle condizioni d’uso proposte, fino ai seguenti livelli massimi di impiego:
- 300 mg/kg di mangime completo per i cani, corrispondenti a 34 mg/kg di acido carnosico;
- 50 mg/kg di mangime completo per i gatti, corrispondenti a 5 mg/kg di acido carnosico.
L’Autorità ha inoltre ritenuto che il preparato debba essere considerato irritante per la pelle e per gli occhi; non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. L’esposizione per inalazione è stata ritenuta improbabile.
Efficacia e metodi di analisi
Poiché l’estratto di rosmarino è già utilizzato come additivo alimentare e la funzione nei mangimi è considerata essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’EFSA ha ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia.
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi. L’allegato prevede:
- per la quantificazione di acido carnosico e carnosolo nell’additivo: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV);
- per la quantificazione dell’acido carnosico nei mangimi composti: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).
Condizioni d’uso, etichettatura e misure di protezione
L’allegato stabilisce che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per:
- pelle;
- occhi;
- vie respiratorie.
Limiti di impiego nei mangimi e interazioni con altre fonti di acido carnosico
L’allegato impone che l’uso simultaneo di diverse fonti di acido carnosico non determini il superamento del livello massimo consentito di tale sostanza nei mangimi completi stabilito per ciascuna specie. Questa clausola è rilevante per la gestione pratica delle formulazioni e per il controllo della conformità dei mangimi composti e delle premiscele.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 5 maggio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori del settore dei mangimi, il regolamento comporta la necessità di verificare:
- la corretta classificazione dell’additivo come antiossidante tecnologico;
- il rispetto dei limiti massimi di acido carnosico per cani e gatti;
- la conformità delle specifiche del preparato e dei limiti di contaminanti/solventi residui;
- la predisposizione di istruzioni d’uso complete;
- l’adozione di misure di prevenzione e DPI ove necessario.
L’atto non introduce un sistema sanzionatorio autonomo, ma opera come autorizzazione tecnica vincolante ai sensi della disciplina europea sugli additivi per mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di estratto di rosmarino indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "antiossidanti", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 18 novembre 2021, che conclude per la sicurezza del preparato ai livelli massimi previsti e per la sufficienza dell’efficacia senza ulteriori dimostrazioni.
Condizioni d’impiego e limiti massimi
Per i gatti il tenore massimo è pari a 5 mg di acido carnosico/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; per i cani il limite massimo è pari a 34 mg/kg. L’uso simultaneo di diverse fonti di acido carnosico non deve superare il livello massimo consentito per la specie interessata.
Specifiche del prodotto e metodi di analisi
L’allegato descrive il preparato come estratto di rosmarino ottenuto da foglie essiccate di Rosmarinus officinalis L., con 9-12% di acido carnosico e somma di acido carnosico e carnosolo ≥ 10%, in forma liquida. Sono previsti limiti per solventi residui (acetone o etanolo) ≤ 250 mg/kg e canfora ≤ 150 mg/kg; sono indicati i numeri CAS di acido carnosico e carnosolo e i metodi analitici HPLC-UV per l’additivo e GC-FID per i mangimi composti.
Obblighi informativi e di sicurezza per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Decorrenza ed efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 5 maggio 2034.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1070
- Regolamento · 12 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1071
- Regolamento · 12 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1073
- Regolamento · 11 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1028
- Regolamento · 11 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1083
- Regolamento · 11 apr 2024Regolamento (UE) 2024/1086
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →