Regolamento (UE) 2024/1086
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1086 della Commissione, dell'11 aprile 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti. A seguito delle informazioni trasmesse da tali paesi e delle misure di contenimento adottate, la Commissione reintroduce l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per alcune zone precedentemente sospese e aggiunge due nuove zone statunitensi colpite da recenti focolai. Le modifiche sono motivate dall’esigenza di proteggere lo stato sanitario dell’Unione e di evitare inutili perturbazioni degli scambi, con applicazione urgente.
Aggiornamento degli elenchi UE delle zone autorizzate per l’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna da Canada e Stati Uniti, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Canada e Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento, con effetti territoriali limitati alle zone specificamente elencate (incluse le nuove zone US-2.633 e US-2.634 in Michigan e Texas). Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Aggiornamento degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1086 della Commissione modifica il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’intervento è motivato dall’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e Stati Uniti e dalla valutazione delle misure di contenimento adottate dalle autorità veterinarie di tali paesi.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. I considerando ricordano che l’ingresso nell’Unione è consentito solo se le partite provengono da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti e se soddisfano le prescrizioni sanitarie del regolamento delegato (UE) 2020/692. La Commissione, alla luce dei focolai notificati e delle misure adottate da Canada e Stati Uniti, ritiene che alcune restrizioni possano essere revocate o aggiornate, preservando al contempo la tutela della sanità animale dell’Unione.
Ambito delle modifiche
Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404:
- l’allegato V riguarda le partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
Per il Canada sono aggiornate le zone CA-2.206, CA-2.211 e CA-2.233. Per gli Stati Uniti sono aggiornate diverse zone già elencate, tra cui US-2.484, US-2.508, US-2.518, US-2.555, US-2.558, US-2.559, US-2.562, US-2.577, US-2.583, US-2.592, US-2.601, US-2.602, US-2.611 e US-2.624. Inoltre, sono aggiunte due nuove zone: US-2.633 nello Stato del Michigan e US-2.634 nello Stato del Texas, entrambe descritte come aree circolari di 10 km di raggio attorno agli stabilimenti interessati.
Valutazione della Commissione e misure sanitarie
I considerando specificano che Canada e Stati Uniti hanno notificato alla Commissione i focolai di HPAI e fornito informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica, nonché sulle misure adottate per contenere la malattia. Tra queste misure figurano:
- l’istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km;
- la politica di abbattimento totale;
- la pulizia e disinfezione successive negli stabilimenti infetti.
Sulla base di tali informazioni, la Commissione conclude che, per le zone interessate, non sussista più una minaccia tale da giustificare il mantenimento della sospensione dell’ingresso nell’Unione per tutte le categorie di prodotti interessate; al contempo, vengono inserite le nuove zone colpite dai focolai più recenti negli Stati Uniti.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore avicolo e per i soggetti coinvolti nell’importazione di prodotti di origine animale, il regolamento comporta un aggiornamento immediato delle zone autorizzate e delle zone soggette a restrizioni. In concreto, la verifica della provenienza territoriale delle partite resta essenziale ai fini dell’ammissibilità all’ingresso nell’Unione, poiché l’autorizzazione dipende dalla corrispondenza della zona di origine con le voci elencate negli allegati modificati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia inoltre l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404
L’articolo 1 dispone che gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Zone del Canada riautorizzate
Per il Canada sono aggiornate le voci relative alle zone CA-2.206, CA-2.211 e CA-2.233 negli allegati V e XIV. Le modifiche riflettono la valutazione della Commissione secondo cui, sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate, la situazione non giustifica più il mantenimento della sospensione per tali zone.
Zone degli Stati Uniti riautorizzate e aggiornate
Per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone negli allegati V e XIV, tra cui US-2.484, US-2.508, US-2.518, US-2.555, US-2.558, US-2.559, US-2.562, US-2.577, US-2.583, US-2.592, US-2.601, US-2.602, US-2.611 e US-2.624. Le modifiche comportano il ripristino o l’aggiornamento dell’autorizzazione all’ingresso per le categorie interessate di prodotti avicoli e prodotti correlati provenienti da tali aree.
Nuove zone soggette a restrizioni negli Stati Uniti
Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono aggiunte le nuove zone US-2.633 (State of Michigan, Ionia County) e US-2.634 (State of Texas, Parmer County), descritte come zone circolari con raggio di 10 km a partire da specifiche coordinate GPS. Per tali zone la riga è inserita con data di rilevamento del focolaio rispettivamente il 3 aprile 2024 e il 2 aprile 2024.
Motivazione epidemiologica e urgenza
I considerando precisano che la Commissione ha valutato le notifiche e le informazioni fornite da Canada e Stati Uniti sui focolai di HPAI e sulle misure di contenimento, incluse zone di restrizione di almeno 10 km e abbattimento totale con successive operazioni di pulizia e disinfezione. Poiché le garanzie fornite sono ritenute adeguate, l’ingresso è nuovamente autorizzato per alcune zone; le modifiche sono adottate con urgenza per evitare perturbazioni degli scambi e proteggere la sanità dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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