Sentenza n. 79/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia discale e respinto la domanda di equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui l’Amministrazione, conformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha escluso il rapporto causale o concausale tra le discopatie multiple cervicolombari con limitazione funzionale discreta e il servizio prestato. Ha dedotto: eccesso di potere per omessa o superficiale valutazione delle mansioni svolte, asseritamente caratterizzate da sollevamento di carichi, esposizione a sbalzi termici e condizioni climatiche avverse e utilizzo di equipaggiamenti pesanti; violazione dei termini procedurali previsti dal d.P.R. 461/2001, in particolare del termine di 180 giorni; difetto di motivazione, sostenendo che il parere del Comitato fosse stereotipato e non avesse considerato le osservazioni e la certificazione medico-legale prodotte. Il ricorrente ha inoltre chiesto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la dipendenza della patologia dal servizio. L’Amministrazione ha sostenuto che le attività descritte rientrassero nelle normali mansioni d’istituto e che la patologia fosse riconducibile a un processo degenerativo naturale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso esaminando congiuntamente i motivi, poiché riferiti ai profili motivazionali e tecnici del diniego. Ha affermato che il giudizio del Comitato di Verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e che il sindacato giurisdizionale è estrinseco, limitato all’accertamento di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza, palese incongruità o inattendibilità tecnico-scientifica. Nel caso concreto non sono emersi tali vizi: il Comitato ha considerato i servizi prestati e il loro possibile apporto eziologico, mentre le censure del ricorrente si sono risolte in una critica di merito priva di adeguata prova della particolare gravosità del servizio e del nesso causale. La descrizione delle mansioni non è stata ritenuta incompatibile con le normali condizioni di svolgimento dell’attività di controllo, anche per turni di ragionevole durata. Il parere medico-legale prodotto dal ricorrente non è stato considerato sufficiente a sovvertire il giudizio del Comitato, occorrendo una riconducibilità certa o sorretta da elevato grado di credibilità logica e razionale, tale da individuare nel servizio un fattore eziologico assorbente o almeno preponderante. Il diniego è stato quindi ritenuto congruamente ed esaustivamente motivato per relationem al parere del Comitato. La censura sui termini procedurali non ha condotto all’annullamento dell’atto. È stata respinta anche la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, perché diretta non a verificare l’attendibilità tecnico-scientifica del parere, ma a sostituire il giudizio riservato al Comitato. Spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 461/2001
termine di 180 giorni; art. 14
Il termine procedurale è stato invocato dal ricorrente; il giudice ha ritenuto comunque legittimo il diniego e ha richiamato l’art. 14 quale fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alle conclusioni del Comitato di Verifica.
art. 14 d.P.R. 461/2001
Il decreto ministeriale successivo deve conformarsi alle conclusioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
art. 63 c.p.a.
La consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta per verificare l’attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni del Comitato, ma non per sostituire il giudizio tecnico riservato a quest’ultimo.
Massime di principio
- Il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sull’esistenza del nesso causale o concausale tra attività lavorativa e infermità costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza, palese incongruità o inattendibilità tecnico-scientifica.
- Il sindacato sul parere del Comitato di Verifica è estrinseco e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente, quando il percorso argomentativo sia coerente con i fatti accertati e rispettoso dei canoni di logica formale.
- La dimostrazione della dipendenza da causa di servizio richiede la prova di una riconducibilità dell’infermità al servizio certa o sorretta da un elevato grado di credibilità logica e razionale, tale da qualificare il servizio come fattore eziologico assorbente o almeno preponderante; mere allegazioni sulle mansioni svolte o un parere medico-legale di parte non sono sufficienti a superare un parere negativo congruamente motivato.
- La consulenza tecnica d’ufficio, in controversie sulla dipendenza da causa di servizio, può essere utilizzata per verificare l’attendibilità tecnico-scientifica del giudizio del Comitato, ma non può essere disposta quando sia diretta a sostituire quel giudizio con una nuova valutazione del nesso causale.
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