Cassazione Civile, Ordinanza n. 19406/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui era stato ingiunto a un soggetto il pagamento di 50.000 euro in forza di un assegno bancario da lui emesso a favore della controparte. L'opponente sosteneva che il credito non esistesse perché l'obbligazione garantita dal titolo era stata adempiuta: secondo la sua ricostruzione, l'assegno era stato emesso in relazione al trasferimento di una quota di proprietà di un terreno ereditato, operazione che egli assumeva di aver già eseguito tramite la compravendita del medesimo bene. In subordine, deduceva un controcredito per 58.307,86 euro per lavori di ristrutturazione su immobili intestati alla controparte, da lui pagati. Il tribunale respingeva l'opposizione. La corte d'appello, invece, accoglieva il gravame dell'opponente ritenendo che alcune dichiarazioni rese dalla creditrice in interrogatorio formale avessero valore confessoriamente rilevante: pur negando il collegamento dell'assegno con il rapporto causale dedotto dall'opponente, la stessa aveva affermato che il titolo era stato consegnato per il pagamento di un altro immobile. La corte territoriale riteneva che ciò facesse venir meno la disciplina probatoria dell'art. 1988 c.c., con conseguente necessità per la creditrice di provare il rapporto fondamentale e con soccombenza sul punto. Con il ricorso per cassazione la creditrice denunciava: 1) violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. per avere la corte d'appello qualificato come confessione dichiarazioni che, in realtà, non erano ammissione di fatti sfavorevoli e favorevoli alla controparte; 2) violazione dell'art. 1988 c.c. per avere ritenuto che quelle dichiarazioni avessero determinato la rinuncia al vantaggio dell'inversione dell'onere della prova, nonostante mancasse una manifestazione inequivoca di volontà abdicativa e la parte si fosse limitata a richiamare un diverso rapporto causale nel contesto dell'interrogatorio formale, senza assumere su di sé l'onere di provarlo. La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che le dichiarazioni rese in interrogatorio formale non integravano confessione giudiziale, perché non contenevano l'ammissione di fatti sfavorevoli alla dichiarante e favorevoli all'altra parte, ma solo il riferimento a un diverso rapporto negoziale rispetto a quello dedotto dall'opponente. Ha inoltre ribadito che, in tema di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la rinuncia al vantaggio probatorio dell'astrazione processuale e della dispensa dalla prova del rapporto fondamentale è possibile anche in forma implicita, ma richiede una manifestazione inequivoca della volontà del creditore di rinunciarvi; non basta il semplice richiamo al rapporto sottostante, specie se effettuato solo per reagire alle eccezioni avversarie. Poiché nella specie tale rinuncia inequivoca non risultava, la corte d'appello aveva errato nel porre a carico della creditrice la prova del rapporto fondamentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2730 c.c.
La confessione è prova legale solo quando ha ad oggetto fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte; la semplice negazione del fatto costitutivo dell'altrui eccezione non integra confessione.
art. 2733 c.c.
La confessione giudiziale produce effetti vincolanti solo nei limiti in cui vi sia effettiva ammissione di fatti sfavorevoli alla parte che la rende.
art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale; il relativo vantaggio probatorio è rinunciabile solo mediante una manifestazione inequivoca, anche implicita, della volontà di rinunciare alla dispensa.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
La censura è ammissibile quando investe la concreta applicazione delle norme di diritto e non soltanto la valutazione del merito.
art. 378 c.p.c.
È richiamato solo per il deposito di memoria, senza autonoma incidenza decisoria.
Massime di principio
- La confessione giudiziale presuppone l'ammissione di un fatto sfavorevole a chi la rende e favorevole alla controparte; se la parte contesta il fatto costitutivo allegato dall'avversario, non si è in presenza di confessione su quel punto.
- In tema di promessa di pagamento, il creditore è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, ma può rinunciare a tale vantaggio solo con una volontà abdicativa inequivoca; non basta il mero riferimento al rapporto sottostante o la richiesta istruttoria formulata in funzione difensiva.
- La rinuncia all'astrazione processuale della promessa di pagamento non si presume e non deriva automaticamente dal solo fatto che il creditore, nel corso del processo, individui un diverso rapporto causale rispetto a quello prospettato dalla controparte.
- Quando la censura investe l'erronea sussunzione dei fatti in una norma di diritto, il motivo per violazione di legge è ammissibile anche se la contestazione coinvolge gli effetti probatori attribuiti dal giudice di merito alle dichiarazioni della parte.
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