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Ordinanza

Ordinanza n. 796/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'accertamento e declaratoria dell'inadempimento alle obbligazioni aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione delle relative aree di cui alla Convenzione di lottizzazione del 22.04.1997 prot. n. 58247 Fasc. 20644 ai rogiti Notaio Giulio Cesare Cappellini e, per l'effetto, per sentir ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo dei medesimi di risarcire in via solidale o, in subordine, ciascuno per la relativa quota, in favore del Comune di Abetone Cutigliano, i danni tutti causati all'Ente Pubblico dalla mancata e/o incompleta e/o difettosa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla medesima Convenzione; e per la condanna in tesi in via solidale, in ipotesi ciascuno per la quota di sua spettanza, dei sigg. Butori Gabriella residente in Abetone Cutigliano (PT) 51024, Pian degli Ontani, Via del Sestaione n. 39, Petrucci Chiara, residente in Abetone Cutigliano (PT) 51024, Pian degli Ontani, Via del Sestaione n. 39 e Petrucci Riccardo, residente in Abetone Cutigliano (PT) 51024 Loc. Il Poggetto n. 9, in proprio e quali eredi del sig. Petrucci Vitaliano, al risarcimento dei danni, subiti e subendi dal Comune di Abetone Cutigliano a causa di tali inadempimenti e, dunque, per la CONDANNA dei medesimi sigg. Butori Gabriella, Petrucci Chiara e Petrucci Riccardo, in proprio e quali eredi del sig. Petrucci Vitaliano, dare e pagare, in solido, o, in subordine, per le rispettive quote, al Comune di Abetone Cutigliano, la somma di euro 228.165,79, oltre IVA, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa e dovuta per Legge e Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di scadenza del termine convenzionale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (22.04.2005), nonché il maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma II, cod. civ., sino all'effettivo soddisfo, con detrazione dall'importo accertato come dovuto della somma di € 22.500,00 corrisposta al Comune in data 6.10.2021 dalla Banca Alta Toscana (fideiussore) e trattenuta dall'Ente Pubblico solo in acconto sul maggior avere e da imputarsi ex art. 1194 cod. civ. prima ad interessi, rivalutazione monetaria, spese e poi al capitale; nonché per la condanna dei medesimi sigg. Butori Gabriella residente in Abetone Cutigliano (PT) 51024, Pian degli Ontani, Via del Sestaione n. 39, Petrucci Chiara, residente in Abetone Cutigliano (PT) 51024, Pian degli Ontani, Via del Sestaione n. 39 e Petrucci Riccardo, residente in Abetone Cutigliano (PT) 51024 Loc. Il Poggetto n. 9, in proprio e quali eredi del sig. Petrucci Vitaliano, a cedere gratuitamente al Comune di Abetone Cutigliano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) e di ogni altra norma della Convenzione di lottizzazione del 22.4.1997, la piena proprietà delle aree ove sono state realizzate parzialmente opere di urbanizzazione e sulle dovranno realizzarsi le opere di urbanizzazione primaria, previo frazionamento ed accatastamento delle relative unità immobiliari, se necessario, come attualmente identificate al catasto terreni Foglio di mappa 31, mappali 489 e 490 ed ogni altra area necessaria per la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria, come accertate in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria e per l'effetto, previo frazionamento ed accatastamento delle relative unità immobiliari, se necessario, per sentir disporre in via costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento coattivo in piena proprietà al Comune di Abetone Cutigliano delle predette aree, con il conseguenziale ordine al competente Conservatore dei registri Immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero dello stesso da ogni responsabilità a riguardo. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Petrucci Riccardo il 21.02.2022: accertata l'indebita e/o illegittima escussione della polizza fidejussoria 10.07.2007 da parte del Comune di Abetone Cutigliano, condannare quest'ultimo a restituire ai comparenti la somma di € 22.500,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del pagamento al saldo, anche eventualmente a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ovvero di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Giustizia amministrativa202101564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: inadempimento alle obbligazioni previste dalla convenzione di lottizzazione del 22 aprile 1997 relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e alla cessione delle aree

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per accertare l’inadempimento dei privati alle obbligazioni assunte con la convenzione di lottizzazione del 22 aprile 1997, aventi a oggetto la realizzazione, completa e conforme, delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione gratuita delle aree necessarie. Ha chiesto la condanna solidale, o pro quota, al risarcimento dei danni quantificati in euro 228.165,79 oltre IVA, rivalutazione, interessi e maggior danno, con imputazione della somma di euro 22.500,00 già incassata mediante escussione della fideiussione. Ha inoltre chiesto la cessione delle aree e, in subordine o per l’effetto, il trasferimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 c.c. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale riconvenzionale, deducendo l’indebita o illegittima escussione della polizza fideiussoria da parte del Comune e chiedendo la restituzione dei 22.500,00 euro, oltre accessori, anche a titolo di ingiustificato arricchimento o risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR non ha definito né le questioni di rito né quelle di merito. Ha ritenuto necessaria una verificazione per accertare, con riferimento alla convenzione di lottizzazione del 22 aprile 1997, se residuino opere di urbanizzazione primaria non eseguite; in caso affermativo, per individuare i proprietari delle aree interessate e specificare analiticamente le opere omesse; infine, per stimare il valore di ciascuna opera non ancora realizzata. L’incarico è stato affidato al Dirigente dell’Area Territorio e Paesaggio della Regione Toscana, con facoltà di delega a dipendente dotato di idonea competenza. È stato previsto il deposito della relazione preliminare entro 45 giorni dall’inizio delle operazioni, il termine di 15 giorni per le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale entro il 30 settembre 2026, con esame delle osservazioni. Il Comune è stato onerato di un anticipo sul compenso di euro 1.000, impregiudicata la regolazione definitiva delle spese e dell’onere della verificazione. L’udienza di discussione del merito è stata fissata al 9 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nel quadro della disciplina degli ausiliari e degli incombenti istruttori.

  • art. 2932 c.c.

    Invocato dal Comune quale fondamento della domanda di trasferimento coattivo delle aree; la relativa fondatezza non è stata ancora decisa.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato nella domanda del Comune per l’imputazione della somma versata dal fideiussore prima agli accessori e poi al capitale; questione non ancora decisa.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Invocato per il maggior danno da ritardo nell’adempimento; questione non ancora decisa.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato dai resistenti, in via subordinata, quale possibile titolo della domanda restitutoria relativa alla somma escussa; questione non ancora decisa.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato dai resistenti, in via subordinata, quale titolo risarcitorio per l’escussione della fideiussione; questione non ancora decisa.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia relativa all’inadempimento di obblighi convenzionali di urbanizzazione dipende dall’accertamento tecnico delle opere effettivamente realizzate e di quelle residue, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 65 e 66 c.p.a., rinviando ogni decisione di rito e di merito all’esito dell’indagine.
  • La verificazione può essere finalizzata non soltanto all’accertamento dell’esistenza di opere non eseguite, ma anche all’individuazione delle aree e dei relativi proprietari, all’elencazione analitica degli interventi omessi e alla stima economica di ciascuna opera.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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