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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto di energia elettrica aggravato. Il motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'atto di appello fosse specifico e puntuale nei motivi e che la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiararne l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo risultava assolutamente generico e non correlato in modo specifico e puntuale alle argomentazioni della sentenza di appello, la quale aveva invece svolto una valutazione dettagliata sulle ragioni dell'inammissibilità. La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo a terminali in proprietà privata può integrare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio per quella fattispecie. Per l'inammissibilità del ricorso non è stata ritenuta necessaria alcuna indagine sulla querela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro per censurare la decisione di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse il requisito di specificità richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione all'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione; conferma l'esigenza di sinteticità ma anche di sufficiente specificità.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Interpretato dalla Corte come applicabile al furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo a terminali posti in una proprietà privata, in quanto rileva la destinazione finale dell'energia a pubblico servizio; l'aggravante comporta la procedibilità d'ufficio per quella ipotesi.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    Richiamato in tema di reati divenuti perseguibili a querela e della conseguente disciplina sulle condizioni di procedibilità; la Corte rileva che l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela (art. 12, comma 2 del decreto).

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 e successive proroghe/modifiche (richiamate nel testo)

    Richiami normativi procedurali relativi alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti e alla disciplina transitoria applicata al procedimento.

  • art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 150/2022 (richiamato come riforma della procedibilità del furto)

    Richiamato per spiegare che, nonostante la riforma della procedibilità, l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 mantiene la procedibilità d'ufficio quando ricorre quella ipotesi.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione in sede di appello e il conseguente ricorso in Cassazione devono contenere motivi specifici, chiari e correlati alle ragioni della decisione impugnata: formulazioni generiche o astratte sono causa di inammissibilità.
  • In caso di furto di energia elettrica tramite allacciamento abusivo a terminali collocati in proprietà privata, è possibile applicare l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p. quando l'energia sia destinata a un pubblico servizio: questa circostanza può rendere il reato procedibile d'ufficio anche dopo le riforme della procedibilità.
  • Se la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, non è necessario procedere all'accertamento di condizioni di procedibilità come la querela per la decisione sulla ammissibilità, e l'inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e, se dovuto, al pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nel predisporre un ricorso di legittimità è essenziale indicare con precisione quali parti della motivazione impugnata si censurano e fornire una correlazione puntuale tra i profili critici e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, pena la declaratoria di inammissibilità.

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