Cassazione Penale, Ordinanza n. 13447/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale che lo ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per inosservanza di un'ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco del Comune di Pistoia il 4 maggio 2022 per ragioni di igiene. Nel ricorso deduce la presunta illegittimità dell'ordinanza amministrativa richiamando l'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sostenendo in sostanza che il provvedimento presupposto non fosse valido e che, quindi, non potesse fondare la responsabilità penale. La Cassazione rileva però che la censura è generica e ripropone questioni di merito già esaminate dal Tribunale, senza indicare quale specifico vizio di legittimità del provvedimento amministrativo sarebbe rilevante ai fini della disapplicazione in sede penale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma implicitamente l'impostazione del Tribunale, secondo cui il controllo del giudice penale sul provvedimento amministrativo presupposto della contravvenzione ex art. 650 c.p. è limitato ai tradizionali profili di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza. Poiché il ricorrente non ha individuato uno specifico vizio dell'ordinanza sindacale, ma ha formulato doglianze generiche e di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 650 c.p.
La contravvenzione presuppone l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità; il giudice penale può sindacare il provvedimento presupposto solo nei limiti della sua legittimità, secondo i tradizionali vizi di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza.
art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
È richiamato come base del controllo del giudice penale sul provvedimento amministrativo; la censura deve essere specifica e riferita a un vizio rilevante ai fini della disapplicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., il sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo presupposto è limitato ai profili di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza.
- Non è sufficiente dedurre in modo generico l'illegittimità dell'ordinanza amministrativa: occorre indicare lo specifico vizio che incide sulla sua legittimità penale rilevante.
- Le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate dal giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se non evidenziano un preciso errore di diritto o un vizio rilevante nei limiti del sindacato consentito.
- Quando il ricorso è inammissibile per genericità e non risultano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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